La pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione III, datata 26 ottobre 2023, n. 9255, affronta una questione cruciale nel contesto degli appalti pubblici: la distinzione e l'ambito di operatività dei requisiti di partecipazione e dei requisiti di esecuzione. La sentenza chiarisce che i requisiti di partecipazione sono necessari per accedere alla procedura di gara e devono essere posseduti dal concorrente sin dal momento della presentazione dell'offerta. Al contrario, i requisiti di esecuzione riguardano la fase esecutiva del servizio e sono condizioni per la stipulazione del contratto di appalto.
La sentenza sottolinea che la regolamentazione di questi requisiti deve essere rinvenuta nella lex specialis. Se tali requisiti sono richiesti come elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento della partecipazione alla gara comporta l'esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio. Se invece sono richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro carenza rileva al momento dell'aggiudicazione e comporta la decadenza dall'aggiudicazione.
Questa pronuncia è di fondamentale importanza per gli operatori del settore degli appalti pubblici, in quanto fornisce chiarezza su un tema spesso fonte di confusione e contenzioso. La chiara distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione aiuta le imprese a preparare offerte più solide e a comprendere meglio le fasi della procedura di gara.
La sentenza fa riferimento a precedenti conformi, tra cui le decisioni del Consiglio di Stato, Sezione V, numeri 5734 e 5740 del 30 settembre 2020, e la decisione numero 1071 del 12 febbraio 2020, fornendo così un quadro giurisprudenziale coerente e consolidato.
La pronuncia contribuisce a delineare un quadro normativo più chiaro e prevedibile, facilitando sia le imprese partecipanti alle gare d'appalto sia le amministrazioni pubbliche nella gestione delle procedure concorsuali. In un contesto giuridico in continua evoluzione, sentenze come questa rappresentano un punto di riferimento importante per la prassi e la dottrina.
Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.