Cassazione n. 33813/2023: l’amministratore può agire in giudizio per abusi edilizi senza autorizzazione dell’assemblea condominiale.
La tutela del patrimonio condominiale è uno dei compiti fondamentali dell’amministratore. Ma può agire da solo, senza l’approvazione dell’assemblea, in caso di abusi edilizi? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33813/2023, ha fornito una risposta chiara, rafforzando la posizione dell’amministratore come figura attiva nella protezione delle parti comuni.
Ai sensi dell’articolo 1130 del Codice Civile, l’amministratore di condominio ha il dovere di eseguire le delibere assembleari, curare l’osservanza del regolamento e tutelare i diritti relativi alle parti comuni dell’edificio. La normativa vigente, quindi, gli attribuisce un ruolo di garanzia e di presidio giuridico nei confronti del patrimonio condominiale.
Ma fino a poco tempo fa, nel caso di abusi edilizi o reati contro le parti comuni, si riteneva che fosse necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale per agire in giudizio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33813 del 5 dicembre 2023, Sezione II Penale, ha statuito un principio rilevante in materia condominiale: l’amministratore è legittimato a sporgere querela e ad agire in giudizio per la tutela del patrimonio comune anche senza preventiva delibera assembleare.
Nel caso analizzato, si trattava di reati commessi in danno delle parti comuni dell’edificio. La Corte ha chiarito che l’amministratore, nell’ambito delle sue attribuzioni, non necessita dell’autorizzazione dei condomini per tutelare tali beni, in quanto agisce in rappresentanza del condominio e nell'interesse collettivo.
La decisione della Suprema Corte assume un significato operativo rilevante per chi gestisce immobili e per i professionisti del settore legale. Infatti, grazie a questa interpretazione:
L’amministratore può agire con maggiore tempestività contro abusi edilizi o danneggiamenti alle parti comuni, senza dover attendere una delibera assembleare spesso lunga e complessa da ottenere.
Secondo quanto chiarito dalla sentenza n. 33813/2023:
Grazie alla sentenza Cass. Pen. Sez. II, 5 dicembre 2023, n. 33813, l’amministratore ha uno strumento in più per tutelare il condominio, anche in autonomia. Il suo ruolo non è solo esecutivo, ma anche attivo nella difesa giuridica delle parti comuni.
La Corte ha chiarito un principio che avrà effetti pratici importanti: quando il patrimonio condominiale è minacciato da abusi edilizi o reati, l’amministratore può – e deve – intervenire anche senza attendere il placet dell’assemblea.
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Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.