Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo
Sul potere di annullamento e/o di revoca della procedura di gara - Studio Legale MP - Verona

Sul potere di annullamento e/o di revoca della procedura di gara

TAR Lazio Roma, Sez. II^ter, 14.9.2016, n. 9728
Con la sentenza in oggetto, il TAR Lazio si è pronunciato in ordine al potere di annullamento e/o di revoca della procedura di gara, ivi chiarendo che il limite al suo esercizio è costituito dall’avvenuta stipula del contratto (v. ad es. Cons. Stato Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4934 e Consiglio di Stato sez. III 29 luglio 2015 n. 3748).
Tuttavia, ha precisato il Collegio, occorre distinguere tra la fase anteriore all’aggiudicazione definitiva e la successiva fase compresa tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto, la quale è idonea a fondare un legittimo affidamento in capo al concorrente che ne è destinatario.
Mentre, infatti, la revoca dell’aggiudicazione provvisoria non impone un particolare onere motivazionale a sostegno della revoca del procedimento (v. ad es. T.A.R. Salerno, sez. I 04 dicembre 2015 n. 2544), dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, la revoca richiede un particolare e più aggravato onere di motivazione (sulla revocabilità dell’aggiudicazione provvisoria, vedasi ad es. Cons. Stato Sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 67).
Nel caso di specie, inoltre, ai fini della valutazione della legittimità dell’esercizio del potere di autotutela e della sussistenza dell’interesse pubblico ad esso sotteso, il TAR ha considerato rilevante la circostanza per cui “la valutazione dell’irregolarità della procedura va svolta (…) non ex post, ma ex ante, ovvero con riferimento alla “potenziale” incidenza del sistema di gara sulla par condicio degli operatori, e non solo in relazione alle domande effettivamente pervenute”.
Pertanto, il TAR adìto ha ritenuto che l’amministrazione avesse correttamente esercitato il potere di autotutela, avendo dubitato della regolarità della procedura in relazione a vizi che, pur inidonei a inficiare il provvedimento finale oggetto di autotutela, costituivano comunque un potenziale elemento di irregolarità del confronto concorrenziale tra gli operatori economici.