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La tutela dei diritti e l’avvocato gratis a Verona
L’Avvocato gratis, o meglio, più correttamente il patrocinio a spese dello Stato (noto anche come gratuito patrocinio) è uno strumento che consente anche ai non abbienti di essere difesi, ponendo i costi e i compensi dell’avvocato a carico dello Stato. Ciò attuando i principi costituzionali che garantiscono anche ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi.
In questo modo la legge assicura il patrocinio di un difensore anche a coloro che non potrebbero permettersi di pagarlo di tasca propria.

In sostanza con l’istituto del Patrocinio a spese dello Stato anche chi ha un reddito basso può avere una tutela per vedere garantiti i propri diritti ed essere difeso in giudizio.

Le spese di causa verranno erogate direttamente dallo Stato all’avvocato, senza pagamenti o esborsi di alcun tipo da parte della persona difesa (per questo atecnicamente è indicato come “avvocato gratis”; in realtà è a spese dello Stato a favore delle persone che non potrebbero permetterselo).

Chi ne può beneficiare?

Profilo soggettivo (gratuito patrocinio ammissibile):
-i cittadini italiani gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
-gli apolidi
-gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Profilo oggettivo (gratuito patrocinio ammissibile):
Può essere ammesso al patrocinio gratuito solamente chi possegga un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.493,82 euro (limite che viene adeguato/modificato ogni due anni con decreto ministeriale in relazione alla variazione Istat).

L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.

In ambito del diritto Civile può essere chiesto (ad esempio) per:
– promuovere o difendersi in una causa civile
– diritto di famiglia: separazione, divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidamento
– diritto del lavoro: impugnazione licenziamento, recupero crediti o altre controversie;
– ed altri, ad es. procedimenti per equa riparazione (legge pinto), sfratto per morosità, diritti reali, comunioni e condominio,

Esclusione dal patrocinio in ambito civile 
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui.

Dove si presenta la domanda 
La domanda si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al: luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo; luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso; luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Come si presenta la domanda 
La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal difensore, spesso telematicamente mediante apposita piattaforma.

Occorrono diversi documenti, tra cui: le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione); l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio se trattasi di causa già pendente e la data della prossima udienza; generalità e residenza della controparte; breve esposizione delle ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere.

Il Consiglio dell’Ordine valuta se ricorrono le condizioni per promuovere l’azione o la difesa e per l’ammissibilità ed emette entro 10 giorni l’accoglimento, non ammissibilità o rigetto della domanda, trasmettendo copia del provvedimento all’interessato.

Posso scegliere chi voglio?

Quasi. La scelta dell’avvocato è libera (e l’avvocato può scegliere se accettare o no l’incarico, diversamente dalle difese d’ufficio). L’avvocato scelto però deve essere iscritto alle apposite liste (es. l’Avv. Marco Panato è iscritto nella lista gratuito patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Verona). 

NB: Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha il diritto di nominare un difensore ed un consulente di parte anche che non operino all’interno del distretto di Corte di appello ove è in corso il giudizio (quindi scelta libera tra gli avvocati nell’elenco, senza vincolo territoriale: es. anche se sono di Milano, posso scegliere un avvocato di Verona). Ma in questo caso il gratuito patrocinio non copre alcuni oneri, tra cui “le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale”, per cui la fattibilità andrà valutata per ciascun caso (in molti, grazie al Processo Civile Telematico, può essere possibile assistere parti con il gratuito patrocinio per procedimenti in altri fori e Tribunali)