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Voluntary disclosure: i rischi nascosti dell'adesione - Studio Legale MP - Verona

Immaginate di avere detenuto per anni un conto corrente in Svizzera senza dichiararlo in Italia. Decidete finalmente di regolarizzare la vostra posizione, aderite alla voluntary disclosure, pagate le imposte richieste, tirate un sospiro di sollievo. Poi arriva la scoperta che l'Agenzia delle Entrate ha trattenuto somme già tassate all'estero, e vi chiede anche quelle. Oppure, peggio ancora, che alcune informazioni rese nella procedura erano incomplete, e ora siete indagati penalmente. Sono scenari reali, non ipotesi di scuola. La giurisprudenza della Suprema Corte degli ultimi mesi li ha portati alla ribalta, ridefinendo i confini di un istituto che molti considerano — sbagliando — una mera formalità.

Il quadro normativo: di cosa si parla

La collaborazione volontaria internazionale è stata introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, che ha inserito nel decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 gli articoli 5-quater e seguenti. Attraverso questa procedura il contribuente ha avuto la possibilità di collaborare con l'Amministrazione finanziaria, indicando i propri illeciti, in cambio di una riduzione delle sanzioni amministrative e della possibilità di evitare l'applicazione di sanzioni penali. La voluntary disclosure prevede esplicitamente che il contribuente saldi completamente le imposte che ha evaso per gli anni ancora aperti per l'accertamento: non si è dunque davanti a un condono fiscale, ma a una più semplice regolamentazione di quanto non dichiarato.

La procedura prevede anche la non punibilità dei reati penali tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, tra cui la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione infedele, la dichiarazione omessa, l'omesso versamento di ritenute e l'omesso versamento di Iva. Con l'adesione alla procedura è prevista altresì la non punibilità per il reato di autoriciclaggio. Il regime premiale, insomma, è sostanzioso — ma solo se la procedura viene gestita correttamente e in buona fede.

La prima edizione, attiva nel 2015, ha permesso di far emergere circa 60 miliardi di euro di capitali irregolari, con un incasso aggiuntivo per l'Erario di quasi 5 miliardi di euro. Visti i risultati positivi, il legislatore ha riaperto i termini con una seconda edizione nel 2017, e più recentemente ha introdotto nuove forme di regolarizzazione nel contesto della "tregua fiscale" del 2023. Per quanto riguarda le prospettive future, il Governo starebbe valutando una terza edizione focalizzata su criptovalute e asset digitali detenuti all'estero.

Sul fronte del monitoraggio internazionale, il contesto è radicalmente mutato: dal 2026 è entrata in vigore la nuova versione del sistema CRS 2.0, che estende lo scambio automatico di informazioni anche ai patrimoni digitali, i quali saranno automaticamente tracciati e comunicati alle autorità fiscali dei Paesi di residenza dei contribuenti. Chi ancora detiene capitali non dichiarati opera ormai in un sistema di trasparenza quasi totale.

Le trappole della procedura: tre fronti di rischio

Il primo fronte critico è quello della doppia imposizione. Chi ha regolarizzato capitali svizzeri attraverso la voluntary disclosure potrebbe aver già subito all'estero la cosiddetta Euroritenuta — la ritenuta alla fonte applicata dagli istituti elvetici sugli interessi maturati. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l'art. 165, comma 8, del TUIR vietasse la detrazione delle imposte estere in caso di omessa dichiarazione. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che tale limite non può applicarsi automaticamente nel contesto della voluntary disclosure. I giudici hanno stabilito che il divieto di doppia imposizione, sancito da direttive europee e accordi internazionali tra Italia e Svizzera, prevale sulle norme interne.

Il principio è stato ribadito con forza in più occasioni. La Corte ha precisato che l'irretrattabilità della voluntary disclosure riguarda il contenuto della dichiarazione — cioè gli investimenti e le attività emerse — ma non preclude al contribuente di esercitare i propri diritti, come quello di chiedere un rimborso per evitare una duplicazione d'imposta. La domanda di rimborso è stata ritenuta tempestiva poiché presentata entro due anni dal pagamento delle somme legate alla regolarizzazione. Questo significa che il contribuente che ha già perfezionato la procedura e non ha mai chiesto il rimborso dell'Euroritenuta deve verificare urgentemente se sia ancora nei termini per farlo.

Il secondo fronte riguarda la natura tombale o meno della procedura. Una questione di portata sistematica è stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione. Una società, dopo aver definito la propria posizione fiscale tramite la procedura di voluntary disclosure, ha richiesto il rimborso dell'IVA versata, ritenendola non dovuta. La Commissione Tributaria Regionale aveva negato il rimborso, assimilando la procedura a un accordo definitivo non più rinegoziabile. La Corte di Cassazione, riconoscendo l'importanza della questione per l'uniforme interpretazione della legge, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rinviando il caso a una pubblica udienza per una decisione di principio. Con l'ordinanza interlocutoria n. 10293/2024 la Cassazione ha riconosciuto che il problema solleva questioni di "rilievo nomofilattico", cioè fondamentali per garantire l'interpretazione uniforme del diritto su tutto il territorio nazionale. La futura sentenza stabilirà un principio di diritto cruciale per i contribuenti, definendo una volta per tutte se la "pace fiscale" raggiunta con la collaborazione volontaria sia assoluta o se ammetta correttivi a favore del contribuente che abbia versato più del dovuto.

Parallelo e ancora più recente è il pronunciamento della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'ordinanza n. 2495 del 5 febbraio 2026 (Pres. Giudicepietro, Rel. Lenoci). La Corte si è trovata ad affrontare il delicato equilibrio tra le procedure di emersione straordinaria e il principio di capacità contributiva, in una questione che vede contrapposti l'interesse erariale alla stabilità dei versamenti e il diritto del contribuente alla ripetizione dell'indebito in presenza di una doppia imposizione. La Suprema Corte, confermando la sentenza della CTR Veneto, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, statuendo che il permanere nelle casse dell'Erario dell'imposta sostitutiva, una volta che la procedura di emersione sia stata formalmente dichiarata invalida, risulta privo di causa giustificativa. I giudici di legittimità hanno sottolineato che l'imposta straordinaria è intrinsecamente legata alla funzione affrancante della procedura: se l'effetto premiale viene negato, la mancata restituzione del prelievo sostitutivo comporterebbe un'inammissibile doppia tassazione del medesimo imponibile.

Il terzo fronte — il più pericoloso — è quello penale. Un imprenditore è stato condannato per aver fornito informazioni false nella procedura di voluntary disclosure relativa a opere d'arte. La Cassazione ha confermato la condanna, respingendo i motivi di ricorso su incompetenza territoriale, inutilizzabilità delle prove e prescrizione. La Corte ha stabilito che la competenza è del luogo di accertamento del reato e che il delitto si consuma con l'ultimo atto mendace compiuto durante l'intera procedura, non con la sola presentazione iniziale dell'istanza. Le falsità contestate erano molteplici: l'imputato aveva falsamente dichiarato di essere un mero collezionista d'arte anziché un mercante, aveva omesso di dichiarare la riconducibilità a sé di società estere utilizzate per il commercio di opere d'arte e, soprattutto, aveva attestato che numerose opere si trovassero all'estero quando in realtà erano già in Italia. La sentenza n. 2559/2024 della Cassazione penale lancia un messaggio netto: qualsiasi tentativo di ingannare il Fisco fornendo informazioni incomplete o false non solo vanifica lo scopo della procedura, ma espone a gravi responsabilità penali. La consumazione del reato non si esaurisce con la prima istanza, ma prosegue fino all'ultima menzogna resa all'interno della procedura.

Vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi è vigile, non chi presume che una procedura amministrativa si chiuda automaticamente a proprio vantaggio senza un presidio tecnico costante.

Come scriveva Hannah Arendt, «nessuno ha il diritto di obbedire» — e nessuno ha nemmeno il diritto di tacere quando è chiamato a dichiarare. La trasparenza nella procedura di voluntary disclosure non è solo un obbligo formale: è la condizione stessa che attiva le tutele premiali dell'istituto.

Tre sono dunque le aree di intervento pratico che chi ha già aderito — o intende aderire — alla procedura deve considerare. La prima: verificare se siano ancora nei termini per richiedere il rimborso dell'Euroritenuta o di altre imposte pagate all'estero, tenendo presente che l'istanza di rimborso è considerata tempestiva se presentata entro il biennio dal perfezionamento della procedura di regolarizzazione, momento in cui si cristallizza l'obbligo tributario in Italia e, di conseguenza, il rischio di doppia imposizione. La seconda: ricostruire con precisione l'intera documentazione presentata all'Agenzia delle Entrate, per escludere lacune od omissioni che potrebbero essere oggi lette come false dichiarazioni alla luce dei principi di Cass. pen. n. 2559/2024. La terza: non dare per definitivamente chiusa la propria posizione fiscale senza una verifica tecnica approfondita, atteso che la questione sulla natura tombale della procedura è ancora sub iudice e una pronuncia delle Sezioni Unite potrebbe aprire nuove finestre di tutela per chi abbia versato somme non dovute.

Il panorama del monitoraggio fiscale internazionale sta vivendo una rivoluzione silenziosa ma inesorabile: l'obiettivo dichiarato per il prossimo triennio è la transizione verso la cosiddetta "Seamless Taxation", una tassazione integrata direttamente nei processi aziendali e finanziari del contribuente. In questo contesto, l'Amministrazione Finanziaria ha ormai collocato il contribuente al centro di un ecosistema digitale strutturato, dove il patrimonio informativo fluisce in modo automatico e interconnesso.

Chi ha aderito alla voluntary disclosure pensando di aver chiuso definitivamente ogni capitolo con il Fisco potrebbe scoprire, anche a distanza di anni, che quel capitolo è ancora aperto — e che le pagine scritte con superficialità rischiano di essere rilette in chiave accusatoria. La procedura di collaborazione volontaria è uno strumento di grande valore, ma il suo pieno funzionamento richiede rigore documentale, conoscenza tecnica della fiscalità internazionale e una difesa proattiva — non una resa silenziosa alle pretese dell'Erario.

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  • 02 giugno 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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