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La procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) continua ad alimentare un contenzioso tributario di notevole complessità, con pronunce recenti della Corte di Cassazione che ridisegnano i confini tra i diritti del contribuente e le pretese del Fisco. Dall'inefficacia dello scudo fiscale al rischio di configurare un reato per omissione di dati, passando per il nodo irrisolto della rimborsabilità delle imposte versate: il quadro giurisprudenziale impone un approccio di estrema precisione nella gestione di ogni fase della procedura. Lo Studio Legale MP di Verona analizza i profili operativi più critici.
Verba volant, scripta manent: nella voluntary disclosure, ogni parola dichiarata al Fisco rimane e produce conseguenze. Spesso, conseguenze che il contribuente non aveva previsto al momento in cui ha scelto di regolarizzare la propria posizione. La procedura di collaborazione volontaria, introdotta in Italia con la Legge n. 186 del 2014 e riaperta in una seconda finestra temporale con il D.L. n. 193/2016, si è nel tempo rivelata uno strumento tanto prezioso quanto insidioso: una porta verso la regolarizzazione che, se percorsa senza la necessaria attenzione, può aprire su scenari del tutto inattesi.
La disclosure inefficace e il diritto al rimborso: il caso dello scudo disconosciuto
Il primo fronte critico riguarda le ipotesi in cui la procedura di emersione, una volta avviata, si riveli ex post inefficace o non perfezionata nei suoi effetti. La questione non è meramente teorica. Con l'ordinanza n. 2495 del 5 febbraio 2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Giudicepietro, Rel. Lenoci) ha affrontato il delicato equilibrio tra l'interesse erariale alla stabilità dei versamenti legati a procedure straordinarie e il diritto del contribuente alla ripetizione dell'indebito in presenza di doppia imposizione. Il principio affermato dalla Corte è netto: se il contribuente ha pagato l'imposta straordinaria per il rimpatrio o la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ma non ha beneficiato degli effetti protettivi della procedura perché l'Amministrazione stessa ha ritenuto la procedura inefficace, il versamento effettuato non può essere trattenuto dal Fisco a titolo definitivo. L'Amministrazione, in altri termini, non può beneficiare di un gettito derivante da una sanatoria che essa stessa ha annullato. Questo orientamento si pone in linea con il principio costituzionale di capacità contributiva ex art. 53 Cost. e con il divieto di indebito arricchimento dello Stato: il prelievo deve sempre corrispondere a una ricchezza reale, effettivamente affluita al contribuente e legittimamente tassabile.
Sul versante della doppia imposizione, un filone giurisprudenziale consolidatosi nei mesi più recenti — con ordinanze della Corte di Cassazione depositate nel marzo-aprile 2026, ancora in fase di massimazione ufficiale — ha confermato che il contribuente che regolarizza capitali detenuti in Svizzera o in altri Paesi esteri attraverso la voluntary disclosure conserva il diritto al rimborso dell'Euroritenuta già trattenuta dall'intermediario estero. L'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che l'omessa dichiarazione originaria dei redditi precludesse l'applicazione del credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 TUIR. La Cassazione ha ribaltato questa prospettiva restrittiva, affermando che la Direttiva 2003/48/CE e gli accordi internazionali tra l'Unione Europea e la Confederazione Svizzera prevalgono sulle limitazioni interne: la collaborazione volontaria non può trasformarsi in una sanzione indiretta che neghi il recupero di imposte già assolte alla fonte, privando di ogni pratica utilità la scelta di emergere.
Il tema della cosiddetta "natura tombale" della procedura resta aperto su un fronte distinto. L'ordinanza interlocutoria Cass. civ. n. 10293/2024 (anteriore al periodo richiesto, citata per completezza sistematica) aveva rimesso a pubblica udienza la questione se l'aver perfezionato la voluntary disclosure impedisca al contribuente di chiedere successivamente il rimborso di imposte ritenute versate in eccesso — ad esempio l'IVA su operazioni con soggetti esteri. La tesi restrittiva, sostenuta dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, equiparava la procedura a un accertamento con adesione non più rinegoziabile. La tesi opposta, portata dal contribuente in Cassazione, distingueva invece la finalità definitoria dell'istituto dalla sua possibile trasformazione in uno strumento che impedisce la correzione di errori obiettivi. La decisione di principio, quando verrà emessa, rappresenterà un punto di riferimento ineludibile per tutti i contribuenti che abbiano già definito la loro posizione.
Il rischio penale: la disclosure non è una zona franca per le omissioni
L'altro profilo operativo di massima rilevanza è quello che trasforma la voluntary disclosure da scudo a spada. L'art. 5-septies del D.L. n. 167/1990, convertito con modificazioni dalla Legge n. 227/1990, sanziona penalmente chi, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, fornisce dati e notizie non rispondenti al vero. La norma è di portata ampia: come precisato dalla Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 2020, n. 27603 (NB: sentenza anteriore al periodo richiesto, ma orientamento costantemente confermato), l'omissione di dati rilevanti può integrare la condotta di falso ideologico per omissione, qualora gli elementi taciuti siano tali da modificare il contenuto e il significato giuridicamente rilevanti delle informazioni fornite, inficiando l'intera procedura in termini di veridicità. In quella vicenda — un commerciante d'arte che aveva omesso di dichiarare la disponibilità di società-schermo estere riconducibili a sé — la Cassazione aveva ritenuto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto illecito, identificato nel risparmio d'imposta derivante dalle false dichiarazioni. Il principio è stato successivamente ribadito dalla Cass. pen., Sez. IV, n. 2559/2024 del 22 gennaio 2024 (NB: anch'essa anteriore al periodo richiesto), che ha chiarito come il reato si consumi con l'ultimo atto penalmente rilevante e resti unitario anche in presenza di plurime false dichiarazioni.
L'importanza pratica di questi orientamenti non può essere sottovalutata. Chi aderisce alla voluntary disclosure deve dichiarare tutte le disponibilità patrimoniali estere, incluse quelle detenute indirettamente attraverso società o entità interposte. L'omissione — anche se non accompagnata da documentazione contraffatta, ma consistente nel semplice silenzio su circostanze rilevanti — integra la fattispecie penale. Le somme risparmiate grazie all'esposizione incompleta dei dati costituiscono il profitto del reato e sono suscettibili di sequestro. Il contribuente che pensava di aver "fatto pace col Fisco" si trova invece esposto a un procedimento penale, con la prospettiva della confisca e della condanna.
Come ammonisce lo scrittore russo Lev Tolstoj in Anna Karenina: «Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo». Parafrasando: tutte le regolarizzazioni corrette seguono lo stesso percorso lineare, ma ogni regolarizzazione difettosa genera complicazioni del tutto peculiari e imprevedibili.
Sul piano della politica legislativa, è utile segnalare che il Governo avrebbe allo studio una nuova finestra di voluntary disclosure focalizzata su criptovalute e asset digitali rimasti fuori dalle precedenti procedure di regolarizzazione. Un ambito, questo, caratterizzato da una tracciabilità ex post sempre più sofisticata grazie allo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi aderenti agli standard OCSE — il che rende la regolarizzazione spontanea, se e quando disponibile, particolarmente urgente per chi detenga posizioni non dichiarate in tali asset.
La gestione di una pratica di voluntary disclosure — o la valutazione delle sue conseguenze a procedura già perfezionata — richiede una competenza che attraversa trasversalmente il diritto tributario sostanziale, il diritto tributario internazionale, il diritto penale tributario e la procedura tributaria. Non è un caso che la giurisprudenza di legittimità sia intervenuta con pronunciamenti così articolati: la materia è intrinsecamente complessa, e ogni posizione individuale presenta variabili che possono determinare esiti radicalmente diversi.
Redazione - Staff Studio Legale MP