Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Immaginate una coppia unita civilmente da quasi dieci anni. Prima della formalizzazione dell'unione, avevano già vissuto insieme per tre anni, condiviso spese, rinunce, scelte di vita. Uno dei due aveva lasciato un impiego stabile per seguire il progetto lavorativo dell'altro. Quando l'unione si scioglie, la domanda che arriva più spesso sullo studio di un legale non è "come si fa?", ma "ho diritto a qualcosa?". La risposta è sì — ma a condizione di sapere esattamente cosa chiedere, come dimostrarlo e in quale sede farlo valere.
La struttura dello scioglimento: procedure e tempi
Lex specialis derogat generali: la Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta Legge Cirinnà) ha costruito per le unioni civili un sistema autonomo e per certi versi più snello rispetto al matrimonio. La differenza più rilevante rispetto al matrimonio è strutturale: non esiste la fase della separazione. Mentre per sciogliere un matrimonio è necessario passare prima per la separazione e poi attendere i relativi termini, per l'unione civile si procede direttamente allo scioglimento del vincolo.
Il legislatore ha comunque previsto un periodo minimo di riflessione di tre mesi dalla dichiarazione di volontà, prima che le parti possano presentare la domanda di scioglimento. Esistono tre strade percorribili: davanti all'ufficiale di stato civile, con la negoziazione assistita o con il ricorso giudiziale — e la scelta dipende dalla situazione concreta della coppia.
La procedura semplificata davanti all'ufficiale di stato civile è possibile solo se non vi sono figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e se l'accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale. Le parti, assistite ciascuna da almeno un avvocato, possono invece sottoscrivere un accordo di negoziazione assistita: l'accordo raggiunto deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica, il quale, in assenza di figli, si limita a rilasciare un nulla osta; in presenza di figli minori, autorizza l'accordo solo se lo ritiene rispondente all'interesse di questi ultimi.
Il nodo centrale: l'assegno post-scioglimento e la convivenza pregressa
Il punto più delicato — e quello su cui si concentra il dibattito giurisprudenziale più recente — riguarda gli effetti economici. Va subito chiarita una distinzione fondamentale: l'assegno di mantenimento, tipico della fase di separazione nel matrimonio, è fondato sulla permanenza del dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi. Poiché nelle unioni civili non esiste la fase della separazione, questo tipo di assegno non trova applicazione. Trova invece applicazione, per espressa previsione dell'art. 1, comma 25, della Legge n. 76/2016, la disciplina del divorzio di cui alla Legge n. 898/1970.
La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ordinanza 17 settembre 2025 n. 25495 — pronuncia che ha generato un ampio dibattito, in parte alimentato da rappresentazioni semplificate — ha precisato con rigore i criteri applicabili. Secondo la Corte, l'assegno divorzile ha due funzioni: assistenziale, volta a garantire all'ex coniuge o partner un'esistenza dignitosa qualora manchino le risorse per mantenersi in autonomia; compensativa, destinata a riequilibrare le condizioni economiche tra le parti nei casi in cui uno dei due abbia rinunciato a opportunità personali o professionali per favorire la relazione e il progetto di vita comune.
La Corte, in realtà, si è limitata a riaffermare principi già consolidati, chiarendo i presupposti applicativi e le funzioni dell'assegno divorzile, assistenziale e compensativa, alla luce dell'art. 5, comma 6, Legge n. 898/1970. Il valore pratico della pronuncia, però, è tutt'altro che trascurabile: essa ha applicato in modo analitico questi criteri allo scioglimento di un'unione civile, tracciando un percorso argomentativo che i giudici di merito sono tenuti a seguire.
La questione più rilevante e spesso sottovalutata riguarda la convivenza pregressa alla formalizzazione dell'unione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 27 dicembre 2023 n. 35969, avevano già stabilito che il periodo di convivenza precedente all'unione civile deve essere conteggiato; si deve valutare lo squilibrio economico derivante da scelte comuni fatte prima del riconoscimento formale; il sacrificio professionale di una parte in funzione del ruolo familiare va indennizzato; la durata complessiva del rapporto è il parametro per il riconoscimento del beneficio. Questo vale anche quando il periodo della stabile convivenza di fatto sia stato svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all'entrata in vigore della Legge 76/2016, e anche per gli eventi e le rinunce lavorative di una parte verificatisi in epoca anteriore all'introduzione della legge.
Ciò significa che un partner che abbia convissuto stabilmente con l'altro per anni prima del 2016 — e abbia in quel periodo compiuto scelte significative (riduzione dell'attività lavorativa, trasferimento, cura della casa, rinunce professionali) — può fare valere quell'intero periodo ai fini della determinazione dell'assegno. Si tratta di una tutela di straordinaria importanza per quelle coppie che hanno costruito una vita comune ben prima che la legge offrisse loro uno strumento formale.
Come scriveva Norberto Bobbio, «le norme non sono mai soltanto regole tecniche, ma espressione di valori». La giurisprudenza più avanzata in materia di unioni civili sembra aver recepito questa lezione: non ci si ferma alla data dell'atto formale, ma si guarda alla sostanza della vita condivisa.
Sul piano pratico, chi chiede l'assegno deve dimostrare: l'inadeguatezza dei propri mezzi economici rispetto a un tenore di vita dignitoso e autonomo; lo squilibrio patrimoniale rispetto all'altro partner; il contributo — anche non economico — offerto durante la convivenza; le rinunce professionali o di carriera compiute in funzione del progetto comune. Chi chiede l'assegno dovrà dimostrare di non avere mezzi sufficienti per mantenersi e di aver contribuito, durante la convivenza, alla costruzione del patrimonio comune. La prova può essere documentale (buste paga, estratti conto, comunicazioni aziendali, dichiarazioni dei redditi) ma anche testimoniale e presuntiva.
Un profilo connesso riguarda gli effetti dello scioglimento in caso di decesso di uno dei partner. Ai sensi dell'art. 1, comma 25, Legge n. 76/2016, in caso di morte, se il partner superstite era percettore dell'assegno, avrà diritto a un assegno periodico a carico dell'eredità, qualora versi in stato di bisogno. Su questo fronte, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza 15 luglio 2025 n. 19596, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma che riconosce il diritto alla pensione di reversibilità al solo coniuge superstite e non anche alla parte di un'unione legalizzata all'estero prima dell'entrata in vigore della legge sulle unioni civili. La questione è stata successivamente decisa dalla Corte Costituzionale con sentenza 28 maggio 2026 n. 91, che ha affrontato il problema del partner superstite di una coppia omoaffettiva che aveva formalizzato il vincolo all'estero prima del 2016, chiarendo i confini della tutela previdenziale in relazione agli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione.
Un ulteriore scenario di scioglimento che merita attenzione specifica è quello determinato dalla rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei partner. Secondo l'originaria formulazione dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 76/2016, tale evento determinava lo scioglimento automatico dell'unione. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 66/2024, è intervenuta per colmare un vuoto di tutela significativo: i componenti dell'unione civile, ove manifestino la volontà di conservare il rapporto nella diversa forma del matrimonio a seguito dello scioglimento automatico del vincolo, vanno comunque incontro, nel tempo necessario alla celebrazione del matrimonio stesso, a un vuoto di tutela, a causa del venir meno del complessivo regime di diritti e doveri. Tale mancanza di tutela entra in frizione con il diritto inviolabile della persona alla propria identità. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede — laddove le parti abbiano rappresentato l'intenzione di contrarre matrimonio fino all'udienza di precisazione delle conclusioni — che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.
Errori da evitare nella gestione dello scioglimento: non formalizzare per tempo la dichiarazione di volontà davanti all'ufficiale di stato civile, rinunciando così al computo del periodo di tre mesi; non documentare adeguatamente le rinunce professionali compiute durante la convivenza, anche pregressa; sottovalutare la distinzione tra accordi patrimoniali che possono essere inseriti nella negoziazione assistita e quelli che richiedono necessariamente il percorso giudiziale; ignorare i profili previdenziali (pensione di reversibilità, TFR, indennità di fine rapporto) che la Legge n. 76/2016 estende espressamente agli uniti civilmente attraverso il rinvio alla Legge n. 898/1970.
Per le unioni civili si consolida il principio per cui la tutela economica deve abbracciare anche i periodi di convivenza precedenti al legame formale, garantendo un trattamento analogo a quello previsto per l'assegno divorzile. Questo orientamento, che fa perno sulla sostanza del rapporto più che sulla sua forma giuridica, rappresenta la traiettoria più solida della giurisprudenza attuale — e impone una valutazione approfondita e personalizzata di ogni situazione concreta prima di intraprendere qualsiasi percorso di scioglimento.
Redazione - Staff Studio Legale MP