Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Un'impresa vince una gara pubblica con un margine risicato. Il vantaggio in graduatoria è stato determinato proprio dal punteggio premiale per la certificazione di parità di genere. Poi arriva il ricorso del secondo classificato: la certificazione esibita non è stata rilasciata da un organismo accreditato da Accredia per lo specifico schema UNI/PdR 125. Risultato: il punteggio decade, la graduatoria si ribalta, l'aggiudicazione viene annullata.
Questo scenario si è ripetuto più volte di fronte ai giudici amministrativi italiani nel corso degli ultimi mesi, e il quadro che emerge dalle pronunce più recenti ridisegna profondamente il modo in cui le imprese dovrebbero approcciarsi alla certificazione parità di genere UNI/PdR 125. Non si tratta più soltanto di un attestato da esporre sul sito aziendale o da allegare al bilancio di sostenibilità. È diventata una variabile competitiva con conseguenze giuridiche dirette, che merita un'analisi tecnica rigorosa.
Il quadro normativo: da misura PNRR a criterio cogente nelle gare
La prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 è stata pubblicata il 16 marzo 2022 dall'Ente Italiano di Normazione ed è stata elaborata al fine di definire criteri, prescrizioni tecniche ed elementi funzionali alla certificazione della parità di genere nelle imprese. Il sistema è stato introdotto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e successivamente regolamentato dalla Legge 162/2021 (cosiddetta legge Gribaudo) e dalla Legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022). Si basa sull'adozione di indicatori di prestazione — i KPI — articolati in sei aree di valutazione: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. È richiesto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo del 60% per accedere alla certificazione, che ha validità triennale ed è soggetta a monitoraggio annuale.
Il punto di svolta giuridico si è avuto con l'articolo 108, comma 7, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), che riconosce alla certificazione un valore premiale, disponendo che le stazioni appaltanti prevedano nei bandi un maggior punteggio da attribuire alle imprese che abbiano adottato politiche di parità di genere comprovate dal possesso della certificazione di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità). Non si tratta di un requisito di ammissione alla gara, ma di un elemento migliorativo che incide sulla valutazione dell'offerta tecnica. Tuttavia, questa distinzione — apparentemente rassicurante — nasconde insidie rilevanti: chi tenta di ottenere indebitamente il punteggio, esibendo certificazioni non conformi o ricorrendo ad avvalimenti non consentiti, espone l'impresa a conseguenze assai più gravi della semplice perdita del bonus in graduatoria.
La locuzione latina che meglio descrive la posizione assunta dai giudici amministrativi è vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi è attento, non chi si affida ad attestazioni superficiali o a interpretazioni estensive della normativa sull'accreditamento.
La giurisprudenza recente: tre questioni aperte e tre risposte dei giudici
Il panorama giurisprudenziale degli ultimi mesi ha affrontato tre nodi critici che le imprese — e i loro consulenti legali — non possono ignorare.
Il primo riguarda la validità dell'ente certificatore. La giurisprudenza ha chiarito che, per poter essere ritenuta valida, la certificazione della parità di genere deve essere stata rilasciata da un ente iscritto nell'elenco ufficiale degli organismi abilitati per lo specifico schema UNI/PdR 125. Il TAR Napoli, con la sentenza 22 maggio 2025 n. 3916, ha affermato — con decisione poi confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 20 febbraio 2026 n. 1390 — che la locuzione "nel settore specifico" è riferita non al settore di mercato del cliente finale, ma al campo tecnico di competenza per cui l'organismo è stato accreditato, vale a dire la legittimazione a rilasciare certificazioni spendibili nel mercato dell'Unione europea. Non basta, dunque, che l'organismo certificatore sia genialmente "accreditato": deve esserlo specificamente per lo schema UNI/PdR 125. Questo ha determinato l'esclusione del punteggio premiale per l'impresa che aveva presentato certificazioni rilasciate da enti estranei all'elenco Accredia, come ha ribadito anche il TAR Roma, con la sentenza 21 gennaio 2026 n. 1207, in un caso in cui né la mandataria né la mandante di un raggruppamento aggiudicatario potevano vantare certificazioni rilasciate da organismi riconosciuti.
Il secondo nodo concerne l'avvalimento della certificazione. Si tratta di una questione che divide ancora la giurisprudenza. Il TAR Roma, con la sentenza 2 luglio 2025 n. 12991, ha ritenuto ammissibile l'avvalimento nella certificazione sulla parità di genere, qualificandola come certificazione di processo assimilabile a quella di qualità, con il temperamento che l'avvalimento non si risolva in un espediente meramente cartolare ma comporti un'effettiva e pertinente messa a disposizione di risorse dell'ausiliaria a beneficio dell'ausiliata. Anche questa pronuncia è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 20 febbraio 2026 n. 1400. È tuttavia essenziale comprendere che questa apertura ha limiti precisi: il contratto di avvalimento deve specificare e rendere effettivo il trasferimento delle risorse organizzative, documentali e gestionali — non può ridursi a una formula burocratica.
Il terzo nodo riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e l'uniformità del requisito. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 3117/2025, ha affermato che quando la lex specialis di gara prevede espressamente il possesso della certificazione da parte di tutti i membri del RTI, è legittimo subordinare il riconoscimento del punteggio premiale alla presenza del requisito in capo a ciascun componente del raggruppamento. Non è sufficiente che uno solo dei partecipanti sia certificato. Parallelamente, il parere di precontenzioso ANAC n. 145 del 9 aprile 2025 ha chiarito che la parità di genere non rappresenta una clausola opzionale, ma un criterio legale cogente, da rispettare in ogni fase della procedura di gara: la delibera ANAC n. 106/2026 ha poi censurato come illegittima l'assenza del punteggio premiale per la certificazione di parità di genere in un bando che avrebbe dovuto obbligatoriamente prevederlo.
Cosa deve fare, in concreto, un'impresa che intende partecipare a gare pubbliche e vuole tutelare il valore del proprio percorso di certificazione? Innanzitutto, verificare che l'organismo che ha rilasciato — o rilascerà — la certificazione sia accreditato da Accredia specificamente per lo schema UNI/PdR 125, controllando l'elenco ufficiale pubblicato sul sito del Dipartimento per le pari opportunità. In secondo luogo, in caso di partecipazione in RTI, valutare attentamente le prescrizioni del disciplinare di gara: se questo richiede il possesso del certificato da parte di tutti i componenti, è necessario che ciascuno di essi si doti della certificazione in via autonoma, oppure che venga strutturato un avvalimento conforme alle regole ora tracciate dalla giurisprudenza. In terzo luogo, conservare la documentazione che dimostra la genuinità e la continuità del sistema di gestione per la parità di genere, poiché il punteggio premiale può essere contestato anche durante la verifica di anomalia dell'offerta, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza 20 febbraio 2026 n. 1390.
Sul piano normativo, va segnalato un ulteriore elemento di novità: il 19 gennaio 2026, UNI e Accredia hanno pubblicato la terza edizione del documento "UNI/PdR 125 Frequently Asked Questions – Indirizzi applicativi", che sostituisce le edizioni 2022 e 2024 e fornisce chiarimenti operativi essenziali per l'implementazione e la certificazione del sistema di gestione per la parità di genere. Tra le novità più significative figura l'introduzione nella sezione degli KPI di una nuova area dedicata alla "Cultura e strategia", che chiarisce aspetti legati alla cultura aziendale, agli interventi di sensibilizzazione e alla formazione interna; vengono inoltre integrate le regole di conduzione degli audit e introdotta la verifica della consapevolezza del personale attraverso interviste a uomini e donne, manager e non manager. Per gli organismi accreditati, le interpretazioni applicative contenute in questo documento sono da considerarsi prescrittive.
Quanto ai benefici concreti che la certificazione porta alle imprese — al di là della gara d'appalto — occorre ricordare che l'esonero contributivo dell'1% dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 50.000 euro annui, rappresenta un vantaggio fiscale diretto, istituito con il Decreto Interministeriale 20 ottobre 2022. Accanto a ciò, la certificazione abilita il riconoscimento di punteggi premiali nella valutazione di proposte progettuali per l'accesso a fondi europei, nazionali e regionali. Per le sole piccole e medie imprese e microimprese, sono previsti contributi a valere sul PNRR a sostegno dei costi di certificazione e dei servizi di accompagnamento: un secondo avviso pubblico è stato pubblicato l'11 febbraio 2025.
I dati di sistema confermano la rapida diffusione del modello: dal luglio 2022, quando Accredia ha rilasciato i primi tre accreditamenti, si è passati a 62 organismi accreditati e 38.652 siti certificati a settembre 2025, superando largamente l'obiettivo iniziale del PNRR di 800 aziende certificate entro il 2026. Una crescita impressionante, che ha però amplificato anche il rischio di certificazioni ottenute da enti non accreditati o non conformi, come dimostrano le vicende giudiziarie sopra richiamate.
Come ricordava Norberto Bobbio, la trasformazione di un principio etico in norma giuridica non avviene mai senza attriti: la traduzione del valore della parità di genere in meccanismi di accreditamento, KPI misurabili e punteggi di gara è esattamente questa operazione di trasformazione, con tutte le complessità interpretative che ne derivano. Le imprese che si sono avvicinate alla certificazione UNI/PdR 125 per ragioni reputazionali si trovano oggi a dover fare i conti con conseguenze giuridiche concrete, che possono valere l'aggiudicazione di un appalto o la sua perdita.
Il percorso verso la parità di genere nelle organizzazioni è certamente un valore in sé. Ma quando quel percorso si interseca con il diritto dei contratti pubblici, non è più sufficiente avere buone intenzioni documentate: occorre che il titolo certificativo sia rilasciato dall'ente giusto, con le modalità giuste, da chi ha la competenza giuridica per farlo. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito il perimetro. Ignorarlo espone le imprese a rischi che vanno ben oltre la perdita di qualche punto in graduatoria.
Redazione - Staff Studio Legale MP