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Trust "Dopo di noi": quando l'atto rischia la nullità - Studio Legale MP - Verona

Ogni genitore di un figlio con disabilità grave conosce bene quella domanda silenziosa che accompagna ogni decisione importante: chi si prenderà cura di lui quando non ci saremo più? La legge 22 giugno 2016 n. 112, nota come legge sul "Dopo di noi", ha cercato di dare una risposta giuridica e patrimoniale concreta a questa angoscia, riconoscendo per la prima volta nel nostro ordinamento il trust come strumento privilegiato di protezione del disabile grave. Ma esiste un rischio che quasi nessun articolo di settore affronta con chiarezza: un trust "Dopo di noi" redatto in modo generico, privo dei requisiti sostanziali che la legge impone, può essere dichiarato nullo o inefficace dal giudice, lasciando la persona disabile priva di qualsiasi tutela patrimoniale proprio nel momento più critico.

Il tema è diventato urgente alla luce di un duplice sviluppo normativo e giurisprudenziale degli ultimi mesi. Sul fronte normativo, la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025 ha autorizzato il decreto interministeriale di riparto — per l'annualità 2024 — delle risorse del Fondo nazionale per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 6 dicembre 2025. I nuovi criteri di distribuzione introducono una misurazione più precisa della platea dei beneficiari, integrando i dati ISTAT e INPS sulla quota effettiva di persone con disabilità grave nella fascia 18-64 anni prive di sostegno familiare. Sul fronte giurisprudenziale, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 26471 del 1° ottobre 2025 (Pres. Manna Antonio, Rel. Varrone Luca), ha fissato un principio di portata generale: il trust interno che sia privo di una causa concreta meritevole di tutela può essere dichiarato nullo, e l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. resta pienamente esperibile davanti al giudice italiano anche nei confronti di trust regolati da legge straniera, perché l'opponibilità ai terzi creditori è governata dalla legge italiana e non dalla legge scelta dal disponente.

Questa pronuncia riguardava trust di natura elusiva, non trust "Dopo di noi". Ma il principio sulla necessità di una causa concreta meritevole vale per qualsiasi trust interno: e questo significa che un atto istitutivo privo della specificità richiesta dalla legge 112/2016 è un atto esposto a contestazioni. Il vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — impone alle famiglie di non affidarsi alla sola buona fede nella redazione dell'atto, ma di pretendere che ogni clausola sia puntuale, verificabile e aderente alla realtà del beneficiario.

Cosa deve contenere l'atto istitutivo: i requisiti che non si possono ignorare

L'art. 6, comma 3 della legge n. 112/2016 elenca in modo analitico i contenuti obbligatori dell'atto istitutivo del trust ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali e della validità sostanziale dello strumento. Non si tratta di mere formalità: sono requisiti che fondano la causa del trust e ne giustificano la separazione patrimoniale.

In primo luogo, l'atto deve identificare in maniera chiara e univoca tutti i soggetti coinvolti — disponente, trustee, guardiano, beneficiario — e i rispettivi ruoli. Il guardiano, figura spesso trascurata nella pratica, è invece il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte al trustee: la sua presenza non è opzionale ma è testualmente prescritta dalla legge, proprio perché l'asservimento funzionale del patrimonio all'interesse del beneficiario vulnerabile necessita di un meccanismo di verifica indipendente.

In secondo luogo, l'atto deve descrivere in modo specifico la funzionalità e i bisogni della persona con disabilità grave: non è sufficiente scrivere "il beneficiario è persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992". Occorre indicare le patologie, le esigenze assistenziali concrete, le abitudini di vita, le attività che il trust deve garantire. Questa specificità non è un vezzo burocratico: è ciò che trasforma il trust da contenitore patrimoniale generico a strumento di tutela personalizzato, riducendo al minimo il margine discrezionale del trustee e rendendo sindacabile dal giudice ogni scostamento rispetto al progetto di vita stabilito.

In terzo luogo, l'atto deve indicare il termine finale della durata del trust — che coincide con la morte del beneficiario disabile — e la destinazione del patrimonio residuo. Questa clausola di destinazione finale è fondamentale: in assenza di indicazione, il rischio è che alla morte del beneficiario i beni restino in una zona grigia, con potenziali conflitti tra eredi del disponente e soggetti terzi.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 34 del 20 ottobre 2022, ha confermato che per il trust "Dopo di noi" i conferimenti di beni sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa sia al momento dell'istituzione che in caso di eventuale retrocessione dei beni al disponente per premorienza del beneficiario. Ma queste agevolazioni dipendono interamente dal rispetto puntuale dei requisiti sostanziali: un trust che non li soddisfa perde il trattamento fiscale di favore e, peggio, rischia di non reggere a un eventuale giudizio di meritevolezza della causa.

Il rischio pratico sottovalutato: la clausola generica e il problema del trustee

L'esperienza applicativa rivela un problema ricorrente: molti atti istitutivi di trust "Dopo di noi" vengono redatti con clausole standard, ripetute da un atto all'altro senza adattamento alla situazione specifica del beneficiario. Questo approccio è giuridicamente pericoloso per almeno tre ragioni.

La prima riguarda la meritevolezza della causa. Come ricordato dalla Cass. S.U. n. 26471/2025, il trust deve perseguire uno scopo reale e verificabile. Un atto generico — privo di indicazioni concrete sui bisogni del disabile, sull'utilizzo delle risorse, sulle attività assistenziali programmate — si espone alla contestazione che la causa sia meramente formale. In un trust "Dopo di noi" questa contestazione potrebbe provenire, per esempio, da eredi del disponente che ritengano lesi i propri diritti successori, o da creditori del disponente stesso.

La seconda ragione riguarda la responsabilità del trustee. La legge 112/2016 impone che l'atto specifichi gli obblighi del trustee relativamente al progetto di vita e agli obiettivi di benessere del beneficiario, comprese le modalità di rendicontazione. Un trustee investito di poteri ampi e indeterminati — senza parametri di riferimento precisi nell'atto istitutivo — si trova in una posizione di fatto non controllabile né dal guardiano né, in caso di controversia, dal giudice. Il rischio non è solo teorico: la giurisprudenza di merito ha già esaminato casi di trustee che hanno utilizzato i beni del trust in modo difforme rispetto alle finalità di cura del beneficiario, con esiti variabili a seconda della completezza dell'atto originario.

La terza ragione riguarda il coordinamento con la riforma della disabilità introdotta dal D.Lgs. 3 maggio 2024 n. 62, che ha modificato i criteri di accertamento della disabilità grave ai fini della legge 104/1992 — presupposto necessario per l'accesso alle agevolazioni del trust "Dopo di noi". La delibera del 4 dicembre 2025 ha recepito questa nuova definizione nei criteri di riparto del Fondo nazionale, facendo riferimento espresso all'art. 3 del D.Lgs. 62/2024. Questo significa che un atto istitutivo di trust redatto prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni potrebbe fare riferimento a una certificazione di disabilità grave basata sui vecchi parametri, rendendo necessaria una verifica della permanenza dei requisiti e, se del caso, una revisione dell'atto istitutivo stesso.

Su questo punto si innesta una riflessione che gli altri commentatori trascurano: la riforma del D.Lgs. 62/2024 sta introducendo un sistema di valutazione di base della disabilità che sostituisce progressivamente quello fondato sulla legge 104/1992. Nella fase transitoria — che si estende fino al 2026 con applicazione graduale per aree territoriali — esiste il rischio reale che la certificazione di disabilità grave del beneficiario sia contestata o soggetta a revisione. Un trust "Dopo di noi" il cui beneficiario perda la certificazione di disabilità grave non è automaticamente nullo, ma perde il regime fiscale agevolato e può essere oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Le famiglie che stanno istituendo trust in questo periodo di transizione farebbero bene a inserire nell'atto una clausola di adeguamento che preveda espressamente il mantenimento degli obiettivi assistenziali anche in caso di variazione del sistema di certificazione, a tutela della continuità del progetto di vita del beneficiario.

Come scrisse Gustavo Zagrebelsky, il diritto vive nell'interpretazione e non si esaurisce nel testo della norma: costruire un atto istitutivo di trust "Dopo di noi" significa tradurre in clausole giuridiche una realtà umana complessa, e questa traduzione richiede la stessa cura con cui si pianifica una vita.

Una considerazione finale si impone: la legge 112/2016 ha offerto alle famiglie con figli disabili gravi uno strumento straordinario, ma non autosufficiente. Il trust "Dopo di noi" non è un atto notarile da depositare e dimenticare. È un progetto giuridico che va monitorato nel tempo, aggiornato al mutare delle condizioni di salute del beneficiario, dei soggetti coinvolti e del quadro normativo di riferimento. La solidità dello strumento dipende dalla qualità della redazione iniziale e dalla continuità della governance: due fattori che richiedono competenza tecnica specifica e attenzione costante nel tempo.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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