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Trust disabilità: il guardiano che non puoi ignorare - Studio Legale MP - Verona

C'è una domanda che molte famiglie si pongono solo dopo aver firmato l'atto dal notaio: il trust costituito per il proprio figlio con disabilità grave rispetta davvero tutti i requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali della legge 112/2016? La risposta, nei casi in cui manca o è mal definita la figura del guardiano, è quasi sempre no. E le conseguenze — sul piano dell'imposta di successione e donazione, dell'imposta ipotecaria e catastale, e delle deduzioni IRPEF — sono tutt'altro che marginali.

Il guardiano del trust: figura facoltativa ma fiscalmente determinante

La legge 22 giugno 2016 n. 112, cosiddetta legge "Dopo di Noi", ha introdotto nel nostro ordinamento un regime fiscale di favore per i trust istituiti nell'esclusivo interesse di persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992. Il legislatore ha previsto l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, e la deducibilità dal reddito delle erogazioni effettuate dal disponente a favore del trust, entro i limiti stabiliti dalla norma.

Tutto ciò, però, è subordinato al rispetto di precisi requisiti strutturali che devono emergere dall'atto istitutivo. Tra questi, uno è sistematicamente sottovalutato: la designazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte al trustee. In altre parole, il guardiano — o protector nella terminologia anglosassone.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in più occasioni che le agevolazioni fiscali previste dalla legge "Dopo di Noi" non trovano applicazione se l'atto istitutivo del trust non individua il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte al trustee. Non si tratta di un mero requisito formale: il guardiano è il presidio che garantisce che il patrimonio conferito sia effettivamente gestito nell'interesse esclusivo del beneficiario con disabilità, secondo il programma di vita e cura definito nell'atto. Senza questo controllo, l'Amministrazione finanziaria nega il riconoscimento del regime agevolato, con effetti retroattivi potenzialmente devastanti per la pianificazione patrimoniale della famiglia.

Il tema ha acquisito nuova centralità in queste settimane: eutekne.info ha segnalato il 9 giugno 2026 come il requisito del guardiano stia diventando oggetto di contestazioni in sede di accertamento fiscale, confermando che l'assenza di questa figura nell'atto istitutivo è una delle cause più frequenti di decadenza dal beneficio.

Sul fronte giurisprudenziale, il panorama degli ultimi mesi offre spunti significativi. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18084 del 3 luglio 2025, si è pronunciata in tema di opponibilità del trust nei confronti dei terzi e di rispetto delle formalità previste dall'art. 2645-ter c.c., ribadendo che gli effetti segregativi del patrimonio conferito in trust — e quindi la sua sottoposizione al regime di tutela — dipendono in modo determinante dalla corretta osservanza delle forme e delle previsioni strutturali imposte dalla legge. Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1292/2025, aveva già affrontato le conseguenze di una violazione degli obblighi del trustee, chiarendo che i creditori per debiti funzionali del trust possono aggredire solo i beni conferiti nel trust e non il patrimonio personale del trustee, salvo casi di breach of trust, ossia di violazione degli obblighi e doveri da parte di quest'ultimo — il che rende evidente quanto sia cruciale la presenza di un organo di controllo che prevenga ab origine tali violazioni.

Atto istitutivo: cosa deve contenere per non perdere le agevolazioni

Nella prassi si osservano alcuni errori ricorrenti che espongono le famiglie al rischio di decadenza. Il primo — e più frequente — è la semplice omissione del guardiano: l'atto istitutivo costituisce il trust, nomina il trustee, definisce i beni conferiti e il programma di cura, ma tace del tutto sulla figura di controllo. Secondo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, questa omissione è sufficiente a escludere il regime agevolato.

Il secondo errore è la definizione incompleta dei poteri del guardiano: nominare il soggetto senza specificare le sue prerogative — diritto di approvazione degli atti del trustee, potere di revoca, obbligo di rendicontazione — lascia un vuoto che l'Amministrazione finanziaria interpreta sfavorevolmente. Il terzo errore è la coincidenza soggettiva tra disponente, trustee e guardiano nella stessa persona: la legge 112/2016 riconosce implicitamente il trust autodichiarato (in cui il disponente è anche trustee), ma la figura del guardiano deve essere necessariamente terza rispetto al trustee per svolgere una funzione di controllo reale. Un guardiano che coincide con il trustee è, per definizione, un non-guardiano.

Dal punto di vista pratico, chi può essere nominato guardiano? La norma non pone limitazioni soggettive rigide. Possono assumere questo ruolo un familiare di fiducia diverso dal trustee, un'associazione di categoria, un ente del Terzo settore, o — soluzione particolarmente interessante — l'amministratore di sostegno eventualmente già nominato dal giudice tutelare, i cui compiti si conciliano naturalmente con quelli del guardiano del trust. Vi è in tal senso, come confermato dalla dottrina e dalla prassi notarile, un orientamento ormai consolidato dei tribunali italiani.

Il legislatore non ha previsto deroghe alle norme del codice civile a tutela dei legittimari né alla disciplina dei patti successori: ciò significa che, nella pianificazione dei beni da conferire nel trust, occorre tenere conto dei diritti dei legittimari e verificare che il trasferimento non si presti a contestazioni ereditarie future. È un profilo che interagisce direttamente con la solidità fiscale dell'operazione.

Vale richiamare il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi vigila sui propri interessi. Nel trust "Dopo di Noi", chi vigila deve essere identificato con precisione nell'atto, con poteri reali e autonomi. Solo così la tutela diventa effettiva — e fiscalmente riconosciuta.

Il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli ha scritto che le garanzie non valgono nulla se rimangono solo formali, se non sono presidiate da organi e procedure che le rendano concrete. Nel microcosmo del trust per la disabilità, il guardiano è esattamente questo: non un ornamento dell'atto notarile, ma la garanzia sostanziale che trasforma uno strumento patrimoniale in uno strumento di cura reale. La sua assenza non è un dettaglio tecnico: è il punto in cui la pianificazione cede e la famiglia rimane senza protezione, fiscale e umana.

Chi si appresta a istituire un trust "Dopo di Noi" — o ha già un trust in essere e non è certo che l'atto istitutivo rispetti tutti i requisiti — dovrebbe verificare con attenzione la struttura dell'atto, la definizione dei ruoli e la coerenza con gli orientamenti più recenti. Le conseguenze di un'omissione, in questo campo, non sono recuperabili con un semplice atto integrativo: la perdita delle agevolazioni può emergere anni dopo, in sede di accertamento, quando i margini di rimedio sono spesso ridotti al minimo.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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