TAR Campania Napoli, Sez. IV, Sentenza del 6.10.2016 n. 4619
Con la sentenza in commento, il Giudice amministrativo ha confermato l’orientamento pretorio secondo cui la competenza a pronunciarsi in ordine all’anomalia delle offerte, trattandosi di un giudizio caratterizzato da un’ampia discrezionalità tecnica, è di spettanza esclusiva della stazione appaltante.
Segnatamente, ribadisce il TAR Campania, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, plateali errori di valutazione, abnormi ovvero errori di fatto, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione e di procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò costituendo un’inammissibile invasione della sfera della Pubblica amministrazione.
Ciò chiarito, nella pronuncia in commento, il TAR ha altresì ribadito che la verifica dell’anomalia deve essere globale e sintetica e non concentrata esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che lo compongono.