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Immaginate un lavoratore straniero regolarmente soggiornante in Italia da anni, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, che deve presentare domanda di Assegno di Inclusione all'INPS. Si collega al portale, seleziona la procedura e si trova di fronte a un unico metodo di accesso: SPID di livello 2, CIE o CNS. Non possiede ancora la Carta d'Identità Elettronica italiana. Non ha mai attivato lo SPID perché nessuno gli aveva spiegato che il permesso di soggiorno, da solo, non è uno strumento valido per ottenerlo. Il suo diritto alla prestazione esiste sulla carta. Ma nella pratica è bloccato.
Questo scenario — tutt'altro che raro — fotografa una delle criticità più sottovalutate nell'intreccio tra digitalizzazione della pubblica amministrazione e diritto dell'immigrazione: lo SPID funziona come prerequisito invisibile che condiziona l'effettivo esercizio di diritti soggettivi degli stranieri regolarmente residenti. Non è una questione tecnica. È una questione giuridica.
Il quadro normativo: cosa serve davvero per ottenere lo SPID
Lo SPID — Sistema Pubblico di Identità Digitale — è disciplinato dal D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e regolamentato dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) attraverso le Linee Guida sul riconoscimento degli utenti. Il sistema prevede tre livelli di sicurezza crescente: per le principali pratiche di immigrazione è richiesto almeno il livello 2, vale a dire accesso con username, password e codice OTP monouso via SMS o applicazione.
Il nodo centrale, e sistematicamente frainteso, è il seguente: per ottenere SPID uno straniero residente in Italia deve essere in possesso di un documento di riconoscimento emesso da un'autorità italiana — Carta d'Identità Elettronica, passaporto italiano o patente italiana — in corso di validità, oltre al codice fiscale, a un numero di cellulare personale e a un indirizzo e-mail. Il permesso di soggiorno, che pure attesta la regolarità della presenza sul territorio nazionale, non costituisce di per sé documento di identità idoneo per l'attivazione dello SPID presso gli Identity Provider accreditati.
Il percorso corretto è quindi bifasico e sequenziale: prima si ottiene la residenza anagrafica (presupposto per la carta d'identità), poi si richiede la Carta d'Identità Elettronica al Comune utilizzando il permesso di soggiorno come titolo di soggiorno valido, e solo a quel punto si può procedere all'attivazione dello SPID. Una catena in cui ogni anello dipende dal precedente, e il blocco di uno solo dei passaggi paralizza l'intera sequenza.
Sul piano dei fornitori, non tutti gli Identity Provider si comportano allo stesso modo nei confronti dei documenti degli stranieri. PosteID, il più diffuso, accetta il riconoscimento di persona presso gli uffici postali ed è generalmente il più flessibile, ammettendo in certi casi anche la ricevuta di rinnovo del permesso accompagnata dal permesso scaduto. Aruba richiede invece un documento di soggiorno in corso di validità. La difformità di prassi tra un provider e l'altro genera incertezza operativa che si scarica interamente sull'utente straniero, il quale, in mancanza di assistenza qualificata, accumula tentativi falliti e ritardi talvolta decisivi.
I diritti a rischio: quando lo SPID condiziona prestazioni e procedure
L'elenco dei servizi pubblici accessibili esclusivamente tramite identità digitale è ormai vastissimo, e per il cittadino straniero assume un'importanza del tutto peculiare. La domanda di cittadinanza italiana si presenta oggi esclusivamente online tramite il Portale ALI del Ministero dell'Interno, con accesso mediante SPID o CIE. L'iscrizione come lavoratore domestico all'INPS, la fruizione dell'Assegno di Inclusione, le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate, la consultazione del fascicolo sanitario elettronico, l'accesso alle procedure del decreto flussi: tutti questi servizi richiedono lo SPID di livello 2. Persino l'accesso alle banche dati pubbliche della giustizia — come chiarito dal T.A.R. per il Lazio, Sez. I, sentenza 17 aprile 2025, n. 7625 — presuppone l'autenticazione tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale.
La circolare INPS n. 58 del 20 maggio 2026 ha ribadito espressamente che i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali che intendano presentare domanda di Assegno di Inclusione devono accedere al portale dell'Istituto tramite identità digitale di livello almeno 2 (SPID, CIE o CNS), con possibilità di avvalersi di patronati e CAF solo in alternativa. In assenza di identità digitale propria, il cittadino straniero è dunque strutturalmente dipendente dall'intermediazione di terzi per ogni pratica amministrativa online, con i ritardi e le difficoltà operative che ne conseguono.
Sul piano della giurisprudenza amministrativa, il T.A.R. per il Lazio, Sez. I, sentenza 19 novembre 2025, n. 20649 ha affrontato — in materia di cittadinanza — un tema strettamente connesso: quello della residenza fittizia come strumento per garantire l'esercizio dei diritti fondamentali agli stranieri regolarmente soggiornanti, anche in assenza di una dimora stabile. Il Tribunale ha chiarito che l'iscrizione anagrafica, anche presso un indirizzo virtuale, attesta una situazione di legalità della residenza e non può essere utilizzata come presunzione negativa automatica nei procedimenti amministrativi. La pronuncia rileva in modo diretto rispetto allo SPID: senza residenza anagrafica non è possibile ottenere la carta d'identità italiana, e senza carta d'identità italiana non è possibile attivare lo SPID. La negazione arbitraria della residenza a uno straniero senza fissa dimora — pratica che il TAR ha censurato — si traduce pertanto in una cascata di esclusioni che giunge fino all'impossibilità di accedere ai servizi digitali della PA.
Con ordinanza 6 marzo 2026, n. 5164, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell'identificazione degli stranieri in rapporto ai loro obblighi di cooperazione con la pubblica amministrazione, ribadendo che l'impossibilità di procurarsi un documento idoneo — quando dipenda da cause esterne alla volontà del soggetto, come il trattenimento presso un centro o i ritardi delle autorità consolari — non può essere imputata allo straniero come comportamento ostruzionistico. Il principio, pur enunciato in un contesto di trattenimento, ha un'eco significativa anche sul piano dell'identità digitale: laddove la mancata attivazione dello SPID dipenda da ostacoli oggettivi nella catena documentale (rifiuto della residenza anagrafica, ritardi nel rilascio della carta d'identità, permesso di soggiorno scaduto e ricevuta di rinnovo non accettata dal provider), l'esclusione dalle procedure online non può essere letta come inerzia del soggetto.
Il T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 6471 del 10 aprile 2026, in tema di procedimento di cittadinanza, ha richiamato ancora una volta il principio di doverosa istruttoria amministrativa: l'amministrazione è tenuta a valutare le circostanze concrete che hanno impedito al richiedente di produrre documentazione in termini, senza ricorrere ad automatismi preclusivi. Questo orientamento si proietta utilmente anche sulle situazioni in cui la presentazione di una domanda online sia stata impossibile per assenza di identità digitale causata da omissioni o ritardi imputabili alla stessa pubblica amministrazione.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — suona quasi beffardo per chi non abbia potuto vigilare perché escluso in partenza dagli strumenti digitali necessari per accedere al sistema. È questa la tensione che la giurisprudenza più attenta sta cominciando a registrare: tra un'amministrazione sempre più digitale e una platea di soggetti — tra cui molti stranieri — che non partono dallo stesso punto di accesso.
Come scriveva Norberto Bobbio, il problema dei diritti non è tanto enunciarli quanto garantirne l'effettività. La garanzia di un diritto che passa attraverso uno strumento tecnologico inaccessibile non è una garanzia piena: è un diritto formalmente riconosciuto ma praticamente svuotato.
Gli errori più frequenti che chi si occupa di queste situazioni incontra nella pratica sono riassumibili in una sequenza ricorrente: il cittadino straniero tenta di attivare lo SPID con il solo permesso di soggiorno e viene respinto dal provider; non sa che può richiedere la carta d'identità italiana anche da straniero con permesso valido o con ricevuta di rinnovo; si blocca nella fase del codice fiscale perché il dato non è ancora allineato correttamente negli archivi dell'Agenzia delle Entrate; oppure presenta dati anagrafici difformi tra permesso di soggiorno, passaporto e codice fiscale — anche una sola lettera — con conseguente rifiuto automatico del sistema.
I passaggi che è necessario presidiare con attenzione sono: la corretta iscrizione anagrafica al Comune (primo anello indispensabile della catena); la coerenza assoluta dei dati anagrafici tra tutti i documenti in possesso; la scelta del provider più adatto alla propria situazione documentale; il monitoraggio della scadenza del permesso di soggiorno e la tempestiva raccolta della ricevuta di rinnovo, che in alcuni casi — con PosteID e riconoscimento in ufficio — può supplire al permesso scaduto; e infine la valutazione, nei casi di maggiore complessità, di accedere ai servizi tramite CAF o patronato come soluzione ponte in attesa dell'attivazione dello SPID.
La questione ha una valenza più profonda che la semplice procedura burocratica. In un sistema amministrativo che ha scelto la digitalizzazione come asse portante — e che considera lo SPID prerequisito strutturale per l'esercizio di diritti fondamentali — il disegno normativo deve necessariamente prevedere percorsi equivalenti e accessibili per chi non può ancora accedere all'identità digitale. L'assenza di tali percorsi alternativi efficaci non è un problema tecnico risolvibile dal singolo: è una questione di sistema che attende risposte tanto legislative quanto giurisprudenziali.
Redazione - Staff Studio Legale MP