
Grazie alle recenti riforme sul sovraindebitamento, chi si trova con debiti insostenibili ha a disposizione strumenti legali efficaci per liberarsene definitivamente. La giurisprudenza del 2025 ha rafforzato il principio della seconda opportunità per il debitore in buona fede, confermando che nemo tenetur ad impossibilia – nessuno è tenuto a fare l’impossibile – e quindi il debitore onesto merita una via d’uscita. Al tempo stesso, i giudici hanno tracciato linee nette: resta preclusa l’esdebitazione a chi ha causato il proprio dissesto con dolo o colpa grave. Esaminiamo dunque le ultime novità, tra nuovi spiragli di sollievo dal peso dei debiti e i necessari paletti a tutela della correttezza.
Ritrovarsi schiacciati da troppi debiti non è più un vicolo cieco senza speranza. Le procedure di sovraindebitamento attualmente in vigore – profondamente innovate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCI) – mirano a offrire un autentico fresh start a chi si trova in difficoltà economica senza colpa. In passato, l’assenza di strumenti ad hoc condannava il debitore civile a restare inseguito dai creditori a vita; oggi invece il sistema favorisce la sua reintegrazione nella vita economica, a patto che sia un debitore onesto e cooperativo. Come recita un adagio latino, «nemo tenetur ad impossibilia»: non si può pretendere che una persona paghi l’impossibile. Proprio su questo principio di realismo e umanità si fonda il moderno “favor debitoris”, cioè l’orientamento a privilegiare soluzioni che permettano al debitore meritevole di risollevarsi dal baratro finanziario.
Le novità normative degli ultimi anni hanno ampliato gli strumenti a disposizione. Ad esempio, è stata introdotta l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCI): una procedura che consente persino a chi non ha alcun patrimonio né reddito aggredibile di ottenere la cancellazione di tutti i debiti residui. Ciò rappresenta un progresso storico, perché riconosce che anche chi è completamente privo di mezzi – se la sua insolvenza non è dovuta a comportamenti scorretti – merita di essere liberato dai debiti e poter ricominciare. In pratica, se un debitore ha solo i mezzi minimi per vivere, il tribunale può concedergli l’esdebitazione totale, “a costo zero” per il debitore, una volta accertata la sua buona fede. Significativo è un recente caso umbro in cui è stata ammessa un’esdebitazione familiare congiunta di due coniugi incapienti: per la prima volta un tribunale italiano ha riconosciuto che anche la persona fisica totalmente priva di beni può accedere alla procedura familiare unica, se la crisi ha origine comune (Tribunale di Perugia, sent. 14 agosto 2025). Questo precedente conferma che l’ordinamento è sempre più orientato a soluzioni eque e flessibili, adattate alle situazioni reali delle famiglie indebitate.
Parallelamente, la giurisprudenza di merito ha aperto nuovi scenari per chi in passato era rimasto escluso dai benefici. Un esempio emblematico è la sentenza con cui il Tribunale di Verona ha permesso a un ex imprenditore fallito di tentare una nuova liquidazione personale: Trib. Verona, sent. 13 giugno 2025, relativa a una liquidazione controllata (proc. n. 341/2024). In quel caso un artigiano, dopo la chiusura del proprio fallimento, era rimasto comunque gravato da debiti non pagati (non avendo ottenuto l’esdebitazione all’epoca). Ebbene, il tribunale veronese ha dichiarato ammissibile l’apertura di una procedura di liquidazione da sovraindebitamento, nonostante quei debiti provenissero quasi interamente dal precedente fallimento. Si è affermato che anche chi ha già subito un fallimento senza “uscirne pulito” merita un ulteriore tentativo di liberarsi dei debiti residui. La ratio decidendi di questa pronuncia è chiara: la liquidazione controllata può consentire di conseguire l’esdebitazione che non era stata ottenuta prima. In sostanza, se anni fa non hai potuto usufruire del “colpo di spugna” finale – magari perché la legge allora non lo prevedeva, o perché non ne hai fatto richiesta in tempo – oggi hai a disposizione nuove procedure per rimetterti in carreggiata. Si tratta di un cambiamento di prospettiva fondamentale: fino a poco tempo fa un “ex fallito” rimaneva marchiato a vita dai debiti insoluti; ora invece, con le tutele introdotte dal CCI, anche un ex imprenditore cancellato dal Registro Imprese può accedere da privato alle soluzioni di sovraindebitamento. «E quindi uscimmo a riveder le stelle», scriveva Dante: allo stesso modo dopo un tunnel buio di insolvenza oggi è davvero possibile tornare alla luce, ripartendo da zero senza il peso delle vecchie obbligazioni.
Va peraltro segnalato che la Corte di Cassazione si è pronunciata per chiarire il regime applicabile ai procedimenti pendenti durante l’entrata in vigore della riforma. Con Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14835/2025 (depositata il 03/06/2025) la Suprema Corte ha stabilito che le nuove disposizioni del Codice della Crisi non si applicano retroattivamente alle procedure già avviate prima del 15 luglio 2022. In altre parole, chi aveva aperto una liquidazione del patrimonio sotto la vigenza della vecchia Legge 3/2012 rimane soggetto ai requisiti e alle condizioni previgenti per ottenere l’esdebitazione. Solo le procedure avviate dopo l’entrata in vigore del CCI godono appieno delle regole nuove (più favorevoli, come l’esdebitazione “di diritto” dopo 3 anni dalla liquidazione controllata). Questo orientamento garantisce una transizione ordinata: il debitore già in procedura non vede mutare le carte in tavola a metà percorso, mentre chi apre una nuova procedura beneficia integralmente delle innovazioni normative.
Il diritto alla seconda opportunità non è privo di condizioni: la legge richiede espressamente che il debitore abbia tenuto un comportamento corretto e trasparente, sia prima che durante la procedura. Errare humanum est, perseverare autem diabolicum: sbagliare è umano, ma perseverare nell’errore (magari con malizia) è diabolico. In quest’ottica, le norme sul sovraindebitamento premiano l’onestà e la cooperazione, ma negano i benefici a chi ha abusato del credito o ha cercato di frodare i propri creditori. Il CCI (riprendendo i concetti già presenti nella Legge 3/2012) stabilisce che il debitore non deve aver causato la situazione di insolvenza con dolo o colpa grave, né aver distratto volontariamente parte del patrimonio a danno dei creditori. Questa valutazione di “meritevolezza” è il filtro etico-giuridico che consente di distinguere tra il debitore sfortunato o imprudente (meritevole di aiuto) e il debitore sleale o irresponsabile (non meritevole).
La giurisprudenza recente ha ribadito con forza tali principi, fornendo esempi concreti dei comportamenti che possono precludere l’accesso ai benefici. Un caso esemplare viene dal Tribunale di Brescia: con la sentenza 28 maggio 2025 il giudice lombardo ha negato l’esdebitazione a un soggetto che si era indebitato principalmente per aver concesso fideiussioni sproporzionate rispetto alle proprie capacità economiche. In quella vicenda, il debitore – amministratore di fatto di una società in difficoltà – aveva garantito con fideiussioni personali ingenti esposizioni bancarie dell’azienda, pur non potendo realisticamente farvi fronte in caso di escussione. Al termine della successiva liquidazione del patrimonio, quando l’uomo ha chiesto di essere esdebitato dai debiti rimasti, il Tribunale ha valutato il suo precedente comportamento alla luce delle cause ostative previste dalla legge. Ebbene, assumere volontariamente obbligazioni ben oltre la propria sostenibilità finanziaria è stato considerato un indice di grave imprudenza, se non di malafede. La sentenza (Trib. Brescia, Pres. Bruno, Est. Pernigotto) afferma chiaramente che un ricorso sistematico e avventato al credito integra una condotta colpevole ostativa all’esdebitazione. In pratica, chi abusa del credito – accumulando debiti in maniera irresponsabile, ad esempio facendo da garante in modo sconsiderato – perde il diritto al “colpo di spugna” finale. Il giudice bresciano ha sottolineato che grava sul debitore l’onere di provare la propria meritevolezza, ossia di dimostrare di non aver colpe nella genesi del sovraindebitamento. Nel caso in esame ciò non è avvenuto: l’indebitamento era dipeso in gran parte da scelte finanziarie azzardate del debitore stesso, il quale non poteva ignorare la situazione critica dell’azienda che andava garantendo. Di conseguenza, la richiesta di esdebitazione è stata rigettata in applicazione dell’art. 14-terdecies, comma 2, lett. a) L.3/2012 (norma analoga all’art. 280 CCI per le procedure sopravvenute). Questa decisione, in linea con altri precedenti di merito, lancia un messaggio preciso: le procedure di sovraindebitamento non sono un “liberi tutti” per chi ha colpe gravi, ma un rimedio destinato esclusivamente a chi ha agito con sufficiente diligenza e sfortuna. In altre parole, il sistema perdona il debitor pauper onesto, ma non premia il debitor fraudulentus.
Un altro ambito in cui i tribunali hanno evidenziato i limiti dell’aiuto riguarda il sovraindebitamento “strategico”. La legge non consente, ad esempio, che un socio di società di persone aggiri da solo la responsabilità sui debiti sociali sfruttando impropriamente le procedure da sovraindebitamento individuali. Su questo punto si è espresso di recente ancora il Tribunale di Verona: una pronuncia del 17 agosto 2025 ha dichiarato inammissibile un concordato minore presentato dal socio illimitatamente responsabile di due società in nome collettivo ancora attive. Il socio intendeva regolare, tramite un concordato personale, anche i debiti delle società, ma i giudici hanno rigettato l’istanza affermando che ciò avrebbe sovvertito il regime legale di responsabilità stabilito dall’art. 2291 c.c. Fino a che la società è in bonis (non liquidata né cancellata), il socio non può “ritagliarsi” i debiti sociali per gestirli separatamente: deve essere la società stessa ad attivare una procedura concorsuale (ad esempio un concordato minore collettivo), i cui effetti positivi si estenderanno poi ai soci. Questa posizione rigorosa – condivisa anche da altri tribunali, come Napoli con sentenza 29 marzo 2024 – riflette la necessità di evitare aggiramenti e abusi delle tutele: il legislatore vuole favorire il debitore in buona fede, ma non consentire scorciatoie che ledano la par condicio dei creditori o l’integrità delle regole civilistiche. D’altro canto, va segnalato che in alcune circostanze la prassi giudiziaria sta mostrando una certa flessibilità: ad esempio, in casi di società di persone inattive ma non formalmente cessate, alcuni giudici hanno aperto la liquidazione controllata su istanza dei creditori anche nei confronti di soci illimitatamente responsabili, per evitare stalli dannosi. Si tratta però di orientamenti minoritari e molto legati alle peculiarità delle singole vicende. Nel dubbio, il consiglio è di agire sempre con trasparenza e lealtà, sfruttando le opportunità offerte dalla legge ma senza forzare i confini legali.
In definitiva, il panorama attuale del sovraindebitamento disegna un equilibrio avanzato tra favor debitori e rigore dei requisiti. Da un lato, mai come oggi il sistema giuridico è pronto a tendere la mano al debitore onesto in difficoltà: le procedure sono più accessibili, i risultati più incisivi (fino alla cancellazione totale dei debiti) e la cultura della second chance permea ormai sia la legge che le pronunce dei tribunali. Dall’altro lato, permane forte l’esigenza di responsabilizzazione: il debitore deve metterci impegno, correttezza e buona fede. La normativa vigente non chiede l’“impossibile” – consente anzi di falcidiare debiti, allungare pagamenti e persino azzerare passività impagabili – ma pretende onestà e collaborazione. Chi fornisce documenti falsi, occulta beni, aumenta il proprio passivo in modo volutamente sconsiderato o tenta in qualsiasi modo di abusare della procedura, verrà fermato e perderà il beneficio.
Il percorso per uscire dal tunnel dei debiti c’è ed è concretamente attuabile, ma va affrontato con la mentalità giusta. In particolare, è fondamentale attivarsi tempestivamente: prima si affronta la crisi, maggiori sono le chance di successo. Il primo passo consiste nel rivolgersi a professionisti esperti o a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che possano analizzare la situazione e individuare lo strumento più idoneo (piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata). Segue la preparazione della proposta ai creditori, con tutta la documentazione del caso: elenco dei debiti, stato reddituale e patrimoniale, spese necessarie, ecc. L’OCC o il professionista nominato farà da guida e da garante di imparzialità, aiutando a formulare un piano sostenibile e a interloquire con i creditori. Una volta depositata la domanda in tribunale, il debitore beneficia subito delle misure protettive (vengono sospesi pignoramenti, azioni esecutive e decorrenza di interessi), così da creare un “porto sicuro” temporaneo in cui negoziare la soluzione. Se tutto procede correttamente – e se il debitore mantiene un atteggiamento trasparente – si arriverà all’omologazione del piano o all’apertura della liquidazione, e infine alla tanto attesa esdebitazione. L’intero processo può sembrare complesso, ma con l’aiuto di un legale competente si rivela perfettamente gestibile e con costi proporzionati ai vantaggi (sono previsti anche esoneri e riduzioni di spese per i casi più gravi, ad esempio per i debitori incapienti).
In conclusione, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha tracciato una rotta chiara: chi è oppresso dai debiti ma merita fiducia non è più destinato a restare prigioniero della propria situazione. «Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare», ammoniva Seneca; oggi invece la legge indica chiaramente la via per chi vuole lasciarsi il peso dei debiti alle spalle. Il sovraindebitamento può diventare un capitolo chiuso, l’inizio di una vita finanziaria risanata. È però essenziale sapere dove andare e con quali mezzi: informarsi sui propri diritti, rispettare le regole e farsi affiancare da professionisti preparati. Con questi ingredienti, quella che sembrava una caduta irreversibile si può trasformare in una rinascita economica e personale.
Redazione - Staff Studio Legale MP