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Sovraindebitamento familiare: uscire dai debiti insieme - Studio Legale MP - Verona

Un’unica procedura per liberare l’intera famiglia dai debiti

 

Cos’è la procedura familiare di sovraindebitamento?

La “procedura familiare” nel sovraindebitamento è una soluzione introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che permette a un nucleo familiare in difficoltà economica di affrontare unitariamente i debiti. In concreto, più membri della stessa famiglia presentano un unico progetto di risoluzione della crisi, anziché tante procedure separate. Questo è possibile quando i familiari convivono oppure quando la condizione di sovraindebitamento ha un’origine comune (ad esempio, garanzie prestate reciprocamente o spese affrontate insieme). La legge considera famiglia non solo i coniugi e i figli, ma anche parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, oltre alle unioni civili e convivenze di fatto: in tutti questi casi è riconosciuta la possibilità di agire congiuntamente. In pratica, la famiglia indebitata “fa squadra” e presenta un’unica domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento, condividendo il percorso verso l’esdebitazione finale.

Questa procedura unitaria rappresenta una novità importante. In passato ogni debitore doveva arrangiarsi da solo, anche se i debiti erano comuni (si pensi a marito e moglie garanti l’uno dell’altro). Ora invece la legge consente di unire le forze: un unico giudice e un unico organismo di gestione (OCC) seguiranno il caso di tutti i familiari coinvolti, valutando una soluzione coordinata. Ogni debitore resta titolare dei propri beni e obbligazioni (le masse attive e passive rimangono distinte), ma la trattazione è congiunta e porta a un provvedimento unico. In sostanza, la famiglia può presentare un piano comune di rientro o liquidazione, ottenendo insieme l’omologazione e la cancellazione dei debiti residui. È una risposta innovativa pensata per le famiglie sovraindebitate, che spesso vivono situazioni collettive di difficoltà: la crisi economica colpisce l’intero nucleo e così anche la soluzione diventa condivisa.

Vantaggi e caratteristiche della procedura congiunta

Optare per una procedura familiare di sovraindebitamento offre diversi vantaggi pratici. Anzitutto vi è un’economia di scala: si attiva un solo procedimento giudiziario invece di molteplici, con un risparmio di tempo, costi e burocrazia. La famiglia presenta un’unica istanza al tribunale competente, viene nominato un unico Gestore della crisi (OCC) per tutti, e si tiene un’unica udienza di omologazione. Ciò significa anche ridurre spese di procedura (ad esempio il compenso dell’OCC viene ripartito tra i membri in proporzione ai rispettivi debiti, evitando duplicazioni). L’approccio unitario garantisce poi una maggiore coerenza: il piano familiare considera la situazione globale della famiglia, evitando soluzioni scoordinate (come potrebbe avvenire con procedure separate). Tutti i debiti familiari vengono affrontati insieme, con una strategia comune che può includere la ristrutturazione di mutui cointestati, la gestione di garanzie reciproche e la tutela del patrimonio familiare essenziale (come la casa di abitazione). Si ottiene così una soluzione integrata, calibrata sull’intero nucleo.

Dal punto di vista sociale, la procedura congiunta rafforza il supporto reciproco: i familiari condividono il percorso di risanamento, evitando che uno rimanga escluso dai benefici mentre l’altro si libera dai debiti. Ad esempio, due coniugi indebitati potranno entrambi arrivare alla liberazione finale, senza che uno dei due resti inseguito dai creditori del coniuge. Anche psicologicamente, affrontare insieme la crisi allevia il peso emotivo: la famiglia vede una luce in fondo al tunnel comune, anziché percorsi separati con esiti incerti. La legge ha voluto incentivare questa unione di intenti prevedendo espressamente la facoltà del piano familiare unico. Naturalmente, la soluzione congiunta mantiene per ciascun debitore i benefici tipici delle procedure di sovraindebitamento: sospensione di pignoramenti e azioni esecutive non appena il tribunale apre la procedura, possibilità di pagare solo quanto ci si può permettere (falcidiando la parte eccedente), trattamento paritario di tutti i creditori secondo le regole concorsuali, e infine l’esdebitazione totale dei debiti non soddisfatti per i membri della famiglia che avranno adempiuto al piano. In altri termini, la famiglia ottiene una seconda opportunità complessiva, potendo ripartire senza più debiti al termine della procedura.

Va sottolineato che il ricorso alla procedura familiare è facoltativo e deve essere opportuno nel caso specifico. Se, ad esempio, i debiti di un membro della famiglia sono di natura eccessivamente diversa da quelli degli altri, o se vi sono conflitti di interesse interni, potrebbe essere preferibile procedere separatamente. Inoltre, la normativa richiede una certa omogeneità nella scelta della soluzione: tutti i familiari in procedura congiunta devono adottare lo stesso tipo di procedura. Ciò significa, ad esempio, che non è possibile presentare in un unico progetto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per uno e una liquidazione controllata per l’altro; oppure, non si può combinare un concordato minore con un’esdebitazione “incapiente” nello stesso ricorso. Bisognerà optare per una strada comune (o tutti piano, o tutti liquidazione, salvo che alcuni possano essere ammessi all’esdebitazione incapiente a parte). Su questo punto la giurisprudenza è chiara: la medesima procedura deve coinvolgere tutti i membri, altrimenti il tribunale scinderà le pratiche (come stabilito dal Tribunale di Bari, decr. 8 ottobre 2023). Si tratta di un accorgimento logico per garantire uniformità e semplicità al procedimento familiare. In sostanza, la famiglia sceglierà insieme quale tra le procedure di sovraindebitamento disponibili sia più adatta al caso loro e percorrerà quella unificata.

Requisiti di accesso e buona fede dei debitori

Dal punto di vista dei requisiti soggettivi, ogni membro della famiglia deve naturalmente possedere le condizioni previste per accedere alle procedure di sovraindebitamento. In particolare, devono essere soggetti non fallibili (consumatori o piccoli imprenditori sotto soglia), in condizione di crisi o insolvenza conclamata. Inoltre, per beneficiare dell’esdebitazione finale è necessario che tutti i debitori coinvolti siano in buona fede e meritevoli, ossia non abbiano causato la situazione con violazione colposa o fraudolenta dei propri doveri. Questo principio di meritevolezza – comune a tutte le procedure – vale anche in ambito familiare: se uno dei familiari avesse tenuto comportamenti gravemente scorretti (es. accumulato debiti con frode), potrebbe essere escluso dai benefici. La giurisprudenza ha chiarito che occorre valutare la posizione di ciascun membro: ad esempio, contrarre debiti per gioco d’azzardo non esclude l’accesso se la ludopatia è stata curata e non è la causa determinante dell’insolvenza (il Tribunale di Forlì, sent. 23 luglio 2025, ha ritenuto irrilevanti ai fini della meritevolezza alcune perdite da gioco online di modesta entità e successive al sorgere della crisi). Ciò che conta è che nel complesso la famiglia si trovi sovraindebitata senza dolo o colpa grave, a causa magari di eventi sfortunati (perdita del lavoro, malattia, crisi economica) o di un eccesso di fiducia creditizia, ma non per malafede.

Allo stesso modo, tutti i partecipanti devono collaborare lealmente con l’OCC e con il tribunale, dichiarando la verità sui propri beni, redditi e debiti. Tentare di nascondere un credito o un patrimonio va contro i doveri di legge e comporta l’inammissibilità o la revoca della procedura. Fraus omnia corrumpit: qualsiasi tentativo di frode corrompe e annulla i benefici ottenibili. Questo vale anche nel contesto familiare: ad esempio, se due coniugi presentano un piano comune ma omettono intenzionalmente qualche debito o distraggono un bene, l’omologazione verrà negata e potrebbero incorrere in responsabilità. La trasparenza è quindi un requisito fondamentale. Fortunatamente, l’esperienza insegna che la maggior parte dei debitori familiari sono persone oneste travolte da difficoltà oggettive: la legge è pensata per loro, non per chi cerca scappatoie indebite. Nessuno dev’essere costretto a fare l’impossibile per pagare i debiti, ma al tempo stesso chi chiede aiuto deve mettere tutte le carte in tavola. In sede di omologazione, il giudice verifica attentamente la presenza dei presupposti di legge per tutti i membri del nucleo: non solo lo stato di sovraindebitamento e il rispetto delle forme, ma anche la meritevolezza individuale. Ad esempio, Trib. Perugia, sent. 14 agosto 2025 ha esaminato la domanda congiunta di due coniugi totalmente privi di beni, concedendo l’esdebitazione familiare solo dopo aver accertato che entrambi non avevano agito con malafede né contratto debiti ingiustificati. Il caso umbro, conclusosi positivamente, dimostra che anche la famiglia completamente “incapiente” (senza alcuna risorsa da offrire) può essere ammessa all’esdebitazione immediata ex art. 283 CCI, purché i coniugi siano affidabili e le cause dell’insolvenza non imputabili a loro colpa grave. In quella vicenda il tribunale ha accolto per la prima volta in Italia un’istanza di esdebitazione congiunta di coniugi incapienti, riconoscendo che nemo tenetur ad impossibilia – nessuno è tenuto a pagare l’impossibile – e che quindi una famiglia onesta ma totalmente dissestata merita comunque di vedere cancellati i propri debiti insostenibili.

Un altro requisito tecnico da considerare è la competenza territoriale e funzionale. La procedura familiare va presentata al tribunale dove almeno uno dei debitori ha la residenza o sede principale dell’attività. Se i membri della famiglia risiedono in luoghi diversi, la legge stabilisce che la competenza spetti al giudice adito per primo, il quale potrà riunire e coordinare le istanze (evitando frammentazioni). Questo implica la necessità di un coordinamento preventivo: i familiari debitori dovranno concordare dove presentare la domanda e farlo possibilmente in un unico ricorso. Nella pratica, di solito si sceglie il tribunale del luogo di residenza della famiglia (es. la città dove vive il nucleo). Sarà nominato un solo Giudice Delegato e, se del caso, un solo Liquidatore (nelle procedure di liquidazione), per tutti i membri. È utile sottolineare che se in famiglia alcuni sono consumatori e altri imprenditori minori, la normativa prevede che nell’ipotesi di procedura congiunta si applichino le disposizioni più adatte al caso non da consumatore. In pratica, se ad esempio un coniuge è un piccolo imprenditore “sotto soglia” e l’altro è un mero consumatore, il progetto unitario sarà regolato dalle norme del concordato minore (se si propone un piano di ristrutturazione) oppure della liquidazione controllata (se si opta per liquidare i beni). Ciò non preclude la partecipazione del consumatore, che verrà semplicemente trattato secondo le stesse regole applicabili al familiare imprenditore. È un aspetto tecnico importante: tutti i membri devono “giocare con le stesse regole” nell’ambito della procedura unificata, scegliendo il modello procedurale più inclusivo necessario.

Le più recenti sentenze: conferme e chiarimenti nel 2025

Essendo un istituto relativamente nuovo, la procedura familiare è stata oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza recente, che ne ha delineato meglio i contorni. Diversi tribunali nel 2025 hanno affrontato casi di sovraindebitamento familiare fornendo indicazioni utili. Abbiamo già citato il Tribunale di Perugia (14 agosto 2025), che ha fatto da apripista ammettendo con successo un’intera famiglia (due coniugi) alla procedura unica di esdebitazione, persino in assenza di qualunque attivo da liquidare. Quella pronuncia ha dimostrato un approccio pragmatico e umano: se la famiglia è meritevole, il fatto che non abbia nulla da offrire non è ostacolo insormontabile, purché naturalmente vengano rispettati gli obblighi post-esdebitazione (se nei tre anni successivi emergessero nuove risorse, andrebbe corrisposto almeno il 10% di ogni debito ai creditori, pena la revoca del beneficio). Si tratta di un’applicazione esemplare del cosiddetto fresh start familiare: anche chi è completamente al verde può aspirare a un nuovo inizio senza debiti, “gratis”, se la situazione lo giustifica.

Altri giudici hanno esaminato aspetti procedurali più specifici. Il Tribunale di Rimini (decreto 24 luglio 2025) ha affrontato il tema della domanda congiunta di esdebitazione dell’incapiente da parte di due coniugi conviventi, confermandone l’ammissibilità quando il sovraindebitamento ha radice comune. In quell’occasione il giudice romagnolo ha ribadito che la procedura familiare ex art. 66 CCI può essere utilizzata anche per richiedere l’esdebitazione immediata di cui all’art. 283 CCI, cioè la cancellazione dei debiti senza attivo, purché siano rispettati i presupposti di legge per entrambi i ricorrenti. Questo chiarimento è importante perché inizialmente ci si chiedeva se il beneficio “una volta nella vita” dell’esdebitazione incapiente potesse essere chiesto congiuntamente. La risposta è positiva: nulla lo vieta, anzi si evitano duplicazioni e si concede alla coppia meritevole un traguardo comune. Diversamente ha ragionato il Tribunale di Avellino (26 novembre 2024) in un caso di liquidazione familiare: quel giudice riteneva che se tutti i membri della famiglia fossero incapienti, non si potesse avviare una liquidazione controllata unitaria senza attivo (in pratica, almeno uno doveva avere qualche risorsa per giustificare la procedura liquidatoria familiare). Tale impostazione però non è stata seguita da altri: l’esperienza di Perugia nel 2025, più permissiva, sembra indicare che anche la liquidazione familiare a costo zero potrebbe trovare spazio, demandando eventualmente ai creditori la scelta di non attivare la procedura qualora ritenuta infruttuosa. Insomma, siamo di fronte a orientamenti in via di consolidamento, ma la tendenza generale dei tribunali è di dare attuazione al favor debitoris anche in ambito familiare, interpretando in modo flessibile le norme per favorire la riuscita delle procedure congiunte.

Non mancano, comunque, i paletti a tutela dei creditori. Ad esempio, un recente provvedimento del Tribunale di Verona ha posto l’accento sul contraddittorio con i creditori nelle procedure di esdebitazione “a costo zero”: con ordinanza del 12 gennaio 2026, Trib. Verona ha ritenuto necessario coinvolgere i creditori e sentire le loro osservazioni prima di concedere l’esdebitazione del debitore incapiente, pur non essendo espressamente previsto dall’art. 283 CCI. Tale interpretazione garantisce che i creditori possano segnalare eventuali anomalie (ad esempio contestare la meritevolezza o far emergere omissioni) prima che i debiti vengano cancellati d’ufficio. È un approccio garantista: sebbene il fine ultimo sia liberare il debitore onesto, si vuole evitare che ciò avvenga sine die e all’insaputa totale dei creditori. Questa sensibilità è comprensibile: serve a mantenere equilibrio tra le esigenze del debitore in difficoltà e il diritto dei creditori di essere soddisfatti almeno in parte e di non subire abusi. Del resto, un po’ tutta la giurisprudenza del 2025 ha oscillato tra aperture favorevoli ai debitori meritevoli e richiami alla responsabilità. Ad esempio, la Corte di Cassazione, con ord. n. 30108/2025 (Sez. I), ha messo un limite ad eventuali “scorciatoie” indebite: ha escluso che un ex imprenditore già fallito (che non aveva ottenuto l’esdebitazione fallimentare a suo tempo) potesse, anni dopo, ripulire quei medesimi debiti rimasti utilizzando lo strumento dell’esdebitazione da sovraindebitamento come incapiente. In altre parole, chi ha già avuto la chance di cancellare i debiti in sede fallimentare ma non l’ha colta (o non ne aveva diritto allora) non può oggi presentarsi come incapiente e pretendere gratis ciò che ieri gli era sfuggito. La Cassazione ha voluto così evitare un abuso, tutelando l’affidamento dei creditori: summum ius, summa iniuria, applicare la massima clemenza in modo indiscriminato rischierebbe di divenire una grave ingiustizia verso chi vanta crediti legittimi. Questo monito però non preclude ogni via all’ex fallito: la stessa sentenza precisa che i debiti successivi alla chiusura del fallimento possono essere trattati con le nuove procedure di sovraindebitamento, e nulla vieta a un ex imprenditore di attivare una liquidazione controllata mettendo a disposizione anche poche risorse per ottenere l’esdebitazione secondo le regole ordinarie (come è avvenuto proprio a Verona: Trib. Verona, sent. 13 giugno 2025, dove un artigiano ex fallito è stato ammesso alla liquidazione da sovraindebitamento per liberarsi di debiti residui). Il messaggio delle pronunce del 2025 è chiaro: seconda opportunità sì, ma senza furbizie. Il sistema aiuta il debitore familiare in difficoltà genuina, però non tollera che si forzi la mano oltre lo spirito della legge.

Verso un vero “fresh start” per la famiglia indebitata

L’obiettivo finale delle procedure di sovraindebitamento – individuali o familiari – è offrire al debitore onesto un fresh start, ossia la possibilità di ripartire da zero liberandosi dai debiti pregressi. Nel contesto familiare, questo significa dare all’intero nucleo la chance di ricostruire la propria stabilità economica dopo la tempesta finanziaria. Le riforme normative recenti e le interpretazioni dei giudici stanno convergendo verso un rafforzamento di questo risultato. Emblematica è la posizione innovativa assunta dal Tribunale di Verona riguardo ad alcuni ostacoli che potevano inficiare la pienezza del fresh start. In un caso del 2025, i giudici veronesi si sono accorti di una insidia nella legge: l’art. 278 CCI prevede infatti che i creditori non partecipanti (cioè quelli che, pur avvisati della procedura, non si “insinuano” presentando domanda) non siano coperti dall’esdebitazione finale. Teoricamente, ciò significa che una famiglia poteva adempiere integralmente il piano verso i creditori che si erano attivati, ma restare comunque con il fardello di quei pochi creditori che erano rimasti inattivi (magari per distrazione o calcolo), i quali avrebbero potuto continuare a pretendere i loro soldi anche a procedura conclusa. Un paradosso che avrebbe vanificato il concetto stesso di liberazione dai debiti. Ebbene, Trib. Verona, ord. 18 luglio 2025 ha reagito a questa stortura sollevando la questione di legittimità costituzionale della norma. Secondo il tribunale scaligero, lasciare che il “fine debiti” dipenda dall’inerzia di alcuni creditori viola il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e contraddice la finalità europea della seconda opportunità in tempi ragionevoli. Si è dunque chiesto alla Corte Costituzionale di valutare se sia giusto escludere dall’esdebitazione i creditori rimasti fuori. Questa iniziativa è molto significativa: mostra la volontà di garantire che la liberazione dai debiti sia piena e definitiva, senza lacune. Se la Consulta accoglierà il dubbio, il testo di legge potrebbe essere “corretto” per includere tutti i creditori notificati nel perimetro dell’esdebitazione, anche se non si sono attivati. In attesa del responso, va evidenziato che già la Cassazione aveva dato un orientamento favorevole alla stabilità delle procedure: con Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5157/2025, la Suprema Corte ha statuito che il decreto di omologazione di un piano del consumatore chiuso con successo cancella anche i debiti fiscali e vincola l’Erario, senza necessità di un’adesione formale del Fisco, a condizione che la proposta di piano offra al Fisco almeno quanto otterrebbe in liquidazione. Inoltre, la stessa pronuncia ha chiarito che solo i creditori che hanno partecipato al giudizio di omologazione possono impugnare il decreto; chi è rimasto inerte, una volta omologato il piano, non può più contestarlo né avanzare pretese ulteriori. Questo principio – seppur affermato in tema di impugnazioni – di fatto tutela il debitore da contestazioni tardive dei creditori silenti, rafforzando la certezza del risultato finale. È evidente dunque la tendenza a consolidare il fresh start: chi adempie con correttezza il percorso di sovraindebitamento ha diritto alla quiete rispetto a tutti i debiti passati.

Un altro aspetto essenziale del vero fresh start è la riabilitazione del debitore anche sotto il profilo della reputazione finanziaria. Ottenere l’esdebitazione significa cancellare legalmente i debiti, ma inizialmente restavano pur sempre tracce nei registri e nelle banche dati (come le iscrizioni nei registri delle procedure o nelle Centrali Rischi). Questo poteva ostacolare la possibilità di ottenere nuovi finanziamenti o ricostruirsi una vita creditizia normale anche dopo la fine della procedura. Su questo punto è intervenuto ancora il Tribunale di Verona con un provvedimento all’avanguardia: decreto 12 marzo 2025, che ha disposto – una volta eseguito il piano e decretata l’esdebitazione – la chiusura formale della procedura e la contestuale cancellazione di tutte le pubblicità pregiudizievoli a carico del debitore. In particolare, il giudice veronese ha ordinato all’OCC di provvedere a eliminare le iscrizioni relative all’apertura della procedura e alla sentenza di omologa dai registri competenti, comunicando la chiusura anche ai sistemi di informazione creditizia privati. Ciò significa che il debitore (o la famiglia debitrice) una volta liberato dai debiti risulta “pulito” anche negli atti ufficiali: non vi sarà traccia pubblica della passata insolvenza che possa essere di ostacolo. Questo passaggio è fondamentale per il reinserimento a pieno titolo dell’ex sovraindebitato nella vita economica. Se prima rimaneva l’ombra per anni di protesti, pignoramenti e procedure concorsuali passate, oggi l’orientamento è di rimuovere queste etichette negative non appena il debitore ha meritato l’esdebitazione. In pratica, chi ha onorato la procedura e rispettato le regole merita di non avere più marchi sul nome. Al contrario, chi tentasse di abusare del sistema o di ingannare i creditori perderebbe ogni tutela e incorrerebbe anche in sanzioni (oltre a vedersi negata l’esdebitazione). L’approccio delle corti, insomma, è premiante verso il debitore onesto e cooperativo, in linea con lo spirito rieducativo e non punitivo della normativa sul sovraindebitamento.

Volgendo lo sguardo d’insieme, possiamo affermare che le procedure di sovraindebitamento – e in particolare la procedura familiare – stanno realizzando sempre più compiutamente la promessa di un “colpo di spugna” liberatorio per chi è oppresso dai debiti senza colpa. Le famiglie indebitate, in passato intrappolate in situazioni disperate, oggi hanno un percorso legale chiaro per uscire dal tunnel: possono bloccare subito le azioni esecutive, proporre un piano sostenibile ai creditori (o liquidare il poco patrimonio in modo ordinato) e, dopo alcuni anni di impegno e trasparenza, vedere cancellati i debiti residui. È una prospettiva che restituisce dignità e speranza a molte coppie e famiglie, evitando drammi personali e sociali. Come scriveva Dante Alighieri, «puro e disposto a salire a le stelle»: allo stesso modo, ripulita dai debiti e dagli errori del passato, una famiglia può finalmente tornare a guardare in alto e costruirsi un futuro sereno, forte dell’esperienza vissuta.

Conclusioni

La possibilità di affrontare il sovraindebitamento in ambito familiare segna un importante progresso nel diritto concorsuale civile. Permette di trattare unitariamente situazioni complesse che coinvolgono più persone legate tra loro, offrendo soluzioni su misura che tengono conto sia delle esigenze del nucleo nel suo insieme, sia delle posizioni dei singoli. La normativa, sostenuta dalle più recenti decisioni giurisprudenziali, traccia un equilibrio tra clemenza e rigore: da un lato apre concrete vie d’uscita per le famiglie oneste travolte dai debiti, dall’altro mantiene ferme alcune condizioni di serietà, affinché l’istituto non degeneri in un condono indiscriminato. In definitiva, oggi una famiglia sovraindebitata può sperare davvero di voltare pagina: con l’aiuto di professionisti qualificati è possibile presentare un progetto credibile e ottenere dal tribunale quell’omologazione che sancisce l’inizio di una nuova vita senza debiti.

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  • 17 febbraio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

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