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Appalti senza SOA: il subappalto necessario e i nuovi limiti - Studio Legale MP - Verona

La partecipazione a gare pubbliche senza attestazione SOA è possibile sfruttando il subappalto necessario. Ecco come funziona questo strumento, quali rischi comporta e quali indicazioni emergono dalla giurisprudenza recente.

In una gara d’appalto pubblico, i concorrenti devono possedere specifici requisiti tecnico-economici e, per gli appalti di lavori, un’adeguata attestazione SOA per categorie e classifiche corrispondenti alle lavorazioni. Se un’impresa non possiede direttamente una qualificazione richiesta, può comunque partecipare ricorrendo a soluzioni alternative previste dalla normativa: l’avvalimento (ottenere i requisiti da un’impresa ausiliaria) oppure il subappalto necessario. Quest’ultimo consiste nell’impegno a subappaltare integralmente a ditte qualificate le parti di lavori per le quali non si è in possesso di SOA. In altri termini, l’offerente dichiara sin dall’offerta che eseguirà in proprio solo le prestazioni per le quali è qualificato, mentre affiderà in subappalto le lavorazioni per cui è privo di qualificazione. Questa strategia, ammessa dal Codice degli Appalti, evita l’automatica esclusione di operatori altrimenti non qualificati su alcune categorie, ampliando la platea dei concorrenti e favorendo la concorrenza. Ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit: il legislatore ha delineato chiaramente come sopperire alle carenze di qualificazione, e fuori da queste ipotesi non si possono creare percorsi alternativi non previsti dalla legge.

Occorre però rispettare condizioni stringenti. In primo luogo, la volontà di ricorrere al subappalto necessario deve essere espressamente dichiarata nella documentazione di gara, sin dall’origine. La normativa vigente (art. 119 del D.Lgs. 36/2023) non richiede più di indicare il nome del subappaltatore in sede di offerta – obbligo caducato già dal 2015 – ma impone comunque di manifestare chiaramente l’intenzione di subappaltare quelle lavorazioni per cui non si è qualificati. La dichiarazione deve essere coerente e completa: il concorrente indica quali categorie o parti intende affidare interamente a terzi qualificati. Se questa dichiarazione manca o è insufficiente, la stazione appaltante non può ammettere correzioni tardive. La giurisprudenza più recente conferma un approccio di assoluto rigore su questo punto: TAR Lazio (Roma), sentenza 9 febbraio 2026 n. 2445 ha ribadito che l’omessa dichiarazione del subappalto necessario in offerta costituisce causa di esclusione non sanabile tramite soccorso istruttorio. Secondo il tribunale, consentire un’integrazione postuma equivarrebbe a un’alterazione sostanziale dell’offerta e violerebbe la parità di trattamento tra concorrenti. Allo stesso modo, il Consiglio di Stato, sez. V, 22 dicembre 2025 n. 10162 ha annullato l’aggiudicazione di un appalto integrato perché l’impresa vincitrice, priva di SOA in una categoria scorporabile obbligatoria, non aveva dichiarato alcun subappalto (né avvalimento) per colmare tale carenza. In appello i giudici hanno ritenuto illegittimo l’utilizzo del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante: se l’offerente non manifesta ab origine la volontà di subappaltare la categoria priva di qualificazione, la sua offerta va esclusa senza possibilità di “rattoppi” successivi. Queste sentenze confermano il principio di tassatività delle cause di esclusione: il bando può legittimamente escludere chi non rende una dichiarazione essenziale prevista dalla legge, trattandosi di un elemento afferente ai requisiti di partecipazione.

Un altro limite fondamentale riguarda l’estensione del subappalto necessario. Se un concorrente sceglie questa strada per superare la mancanza di SOA su una categoria, deve subappaltare l’intera prestazione relativa a quella categoria. Non è consentito coprire solo parzialmente la carenza di qualificazione eseguendo in proprio una parte dei lavori non qualificati e subappaltando la restante: una simile opzione sarebbe incoerente con la logica del subappalto “necessario” e configurerebbe un’esecuzione diretta di lavori senza possederne i titoli. Su questo punto è intervenuto il TAR Campania (Napoli), sentenza 16 dicembre 2025 n. 1952, chiarendo che non è possibile subappaltare solo in parte le lavorazioni per le quali l’impresa non ha la qualificazione SOA. Nel caso esaminato, un’impresa aveva inizialmente indicato di voler eseguire direttamente una quota di lavorazioni specialistiche senza possederne l’attestazione, subappaltando il resto: il TAR ha ritenuto illegittima tale offerta, in quanto la successiva “correzione” da un subappalto parziale a uno totale – tentata tramite soccorso istruttorio – avrebbe comportato un’alterazione sostanziale dell’offerta. In sostanza, chi non è qualificato per una certa categoria deve affidarla interamente a terzi qualificati fin dall’inizio, altrimenti la sua partecipazione va esclusa. La formalità sembra rigida, ma risponde alla logica di evitare aggiramenti: forma est substantia nel diritto degli appalti, la forma è essa stessa garanzia di sostanza e correttezza della gara.

In parallelo, il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23 settembre 2025 n. 7465 ha affrontato la natura giuridica del subappalto necessario, stabilendo che, sebbene esso abbia una funzione peculiare (colmare un deficit di qualificazione), non si differenzia nella sostanza dal subappalto “ordinario”. Ciò significa che una volta autorizzato, al subappalto necessario si applicano le medesime regole e limitazioni previste per qualsiasi subappalto. Ad esempio, restano fermi gli obblighi di indicare le prestazioni subappaltate, di ottenere l’autorizzazione della stazione appaltante all’atto pratico dell’affidamento e di rispettare i requisiti di legge per i subappaltatori (come regolarità contributiva, assenza di motivi di esclusione, ecc.). Importante conseguenza di tale principio è che non può essere imposto alcun onere aggiuntivo non previsto dalla legge per il subappalto necessario: ad esempio, come già accennato, non vige alcun obbligo di nominare anticipatamente la ditta subappaltatrice in sede di gara, nemmeno se il subappalto è utilizzato per supplire a una qualificazione mancante. Ogni clausola di gara che dovesse richiedere la designazione nominativa preventiva del subappaltatore sarebbe illegittima, poiché reintrodurrebbe surrettiziamente un adempimento abolito dalla legislazione e dalla giurisprudenza (“ubi lex voluit, dixit…”). Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato sottolinea che l’ordinamento ormai non prevede più limiti percentuali fissi al subappalto (il vecchio tetto del 30% è stato eliminato per allineare la normativa italiana a quella UE): non è quindi consentito alle stazioni appaltanti reintrodurre arbitrariamente soglie massime generali di subappalto, se non nei casi particolari ammessi dalla legge. Il subappalto necessario gode della stessa libertà quantitativa del subappalto normale, fermo restando che dev’essere esercitato nei limiti dichiarati in gara e sulle categorie effettivamente prive di qualificazione.

Un ulteriore profilo da considerare è il tentativo di alcuni concorrenti di aggirare le restrizioni sul subappalto mascherandolo da altre forme contrattuali, ad esempio qualificando la collaborazione con terzi come sub-fornitura di beni o servizi, anziché come subappalto di lavori. La distinzione tra subappalto e subfornitura può in certi casi essere sottile, ma ha implicazioni pratiche: il subappalto richiede autorizzazione, è soggetto a limiti e va dichiarato in gara, mentre la semplice fornitura di materiali o l’acquisto di prodotti non è sottoposta alle medesime restrizioni. Tuttavia, la giurisprudenza è molto attenta a smascherare eventuali abusi di etichetta. TAR Toscana, sez. II, 21 gennaio 2025 n. 95 ha offerto un chiarimento esemplare in tal senso. In quella controversia un’impresa, poi esclusa, sosteneva che i numerosi contratti con terzi per l’esecuzione di parti essenziali dell’appalto costituissero mere subforniture, non subappalti, cercando così di eludere un espresso divieto di subappalto previsto dalla lex specialis. Il TAR ha rigettato questa tesi, evidenziando gli elementi concreti che configuravano invece un vero subappalto: i terzi eseguivano porzioni sostanziali e core dell’appalto con autonomia organizzativa e propria manodopera, a fronte di corrispettivi comprensivi di posa in opera e installazione. Di fatto, l’appaltatore aveva delegato a terzi l’intera esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, limitandosi a fungere da intermediario. In sentenza il giudice ha rimarcato che non basta ribattezzare un contratto come “fornitura” per sottrarlo ai vincoli del subappalto, se nella sostanza si tratta di affidare a terzi l’adempimento di obblighi contrattuali verso la stazione appaltante. Il principio è chiaro: fatta la legge, trovato l’inganno è un adagio che non trova fortuna davanti ai tribunali amministrativi. Un contratto nominato artificiosamente in modo diverso, ma che presenta le caratteristiche tipiche del subappalto (parte di opere affidate, organizzazione autonoma del terzo, incidenza della manodopera), verrà comunque considerato subappalto e, se non dichiarato o vietato, comporterà l’esclusione dalla gara e la nullità dell’eventuale aggiudicazione ottenuta con l’inganno. “A saper ben maneggiare le leggi, nessuno è reo, e nessuno è innocente”, faceva dire Manzoni all’Azzeccagarbugli ne I Promessi Sposi: ma al giorno d’oggi i giudici amministrativi dimostrano di maneggiare altrettanto bene le norme, per smascherare i furbi e tutelare la corretta competizione.

In definitiva, il subappalto necessario rappresenta un utile strumento per ampliare la partecipazione alle gare pubbliche, consentendo anche alle imprese sprovviste di taluni requisiti di non essere escluse a priori. Esso concretizza il principio del favor partecipationis introdotto dal nuovo Codice Appalti, in equilibrio con le esigenze di rigoroso controllo sui requisiti e di parità di condizioni. Le pronunce più recenti confermano che le imprese possono avvalersi legittimamente di questa opzione, ma solo rispettando pedissequamente le regole formali: dichiarare subito e correttamente l’intenzione di subappaltare le categorie non possedute, subaffidare integralmente le lavorazioni non coperte da SOA, e non tentare di aggirare le norme con escamotage contrattuali. Chi segue queste direttive potrà competere per l’appalto pur senza attestazione completa, confidando anche nel principio di fiducia verso l’operato dell’amministrazione introdotto dal nuovo Codice. Viceversa, chi presenta offerte non trasparenti o prova a “giocare” con le dichiarazioni rischia seriamente l’estromissione. La tutela della concorrenza e la legittimità delle procedure restano capisaldi: l’apertura del mercato non significa lassismo nei controlli, come i giudici hanno prontamente chiarito. Il nuovo quadro normativo – ulteriormente rifinito dal decreto correttivo 2025 – richiede agli operatori economici una preparazione accurata nella fase di gara, per prevenire errori formali fatali.

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  • 16 febbraio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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