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Somministrazione irregolare: mansioni, trattamento e sanzioni - Studio Legale MP - Verona

Quando il contratto interinale nasconde una violazione: parità di trattamento, mansioni superiori e responsabilità penale dell'utilizzatore secondo la giurisprudenza più recente

 

Il contratto di somministrazione di lavoro è uno strumento legittimo e diffuso di flessibilità aziendale, ma nasconde insidie operative spesso sottovalutate sia dalle imprese utilizzatrici sia dai lavoratori stessi. Quando il lavoratore somministrato viene impiegato per mansioni diverse o superiori rispetto a quelle indicate nel contratto, o quando il trattamento economico e normativo risulta inferiore a quello dei dipendenti diretti, si entra in un territorio giuridicamente minato. La giurisprudenza più recente ha alzato il livello di guardia: la somministrazione irregolare produce la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'utilizzatore, mentre quella fraudolenta — quando cioè l'operazione è costruita appositamente per eludere norme inderogabili — integra oggi una vera e propria fattispecie penale. Questo articolo analizza i profili applicativi più critici, con particolare attenzione alle tutele del lavoratore e ai rischi concreti per l'impresa.

Il lavoro somministrato, comunemente chiamato "lavoro interinale", è oggi regolato dal D.Lgs. n. 81/2015 (artt. 30-40) e consente a un'agenzia autorizzata — il somministratore — di mettere a disposizione di un'impresa — l'utilizzatore — lavoratori che svolgono la prestazione sotto la direzione e il controllo di quest'ultima. Lo schema triangolare è lecito e flessibile, ma la sua genuinità dipende dal rispetto rigoroso di condizioni sostanziali che la giurisprudenza ha progressivamente reso sempre più stringenti. Il rischio, per chi lo usa in modo distorto, non è solo civile ma anche penale.

Il punto di partenza per comprendere la patologia del sistema è la distinzione tra due figure: la somministrazione irregolare e la somministrazione fraudolenta. La prima è disciplinata dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2015 e ricorre ogni volta che la somministrazione avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni di legge — per esempio in assenza di forma scritta, in violazione dei limiti quantitativi o in mancanza dell'autorizzazione ministeriale del somministratore. Qualora vi sia il difetto della forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati alle dipendenze dell'utilizzatore; tale nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, anche dagli enti previdenziali. La seconda, la somministrazione fraudolenta, è invece una fattispecie qualificata dal dolo specifico: si configura quando l'intera operazione contrattuale è costruita con la precisa finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.

Il nodo delle mansioni superiori e della parità di trattamento

Uno dei profili operativamente più delicati riguarda le mansioni che il lavoratore somministrato svolge concretamente rispetto a quelle indicate nel contratto. L'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 è chiaro: i lavoratori del somministratore, per tutta la durata della missione, hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti dell'utilizzatore. Si tratta del cosiddetto principio di parità di trattamento, che impone all'utilizzatore di garantire al lavoratore interinale le stesse condizioni dei propri dipendenti diretti che svolgono le medesime mansioni.

Quando l'utilizzatore assegna al lavoratore somministrato mansioni diverse, più qualificate o comunque non corrispondenti a quelle indicate nel contratto commerciale con l'agenzia, si producono due ordini di conseguenze. Sul piano economico, l'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che l'utilizzatore risponda in via esclusiva delle differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori rispetto a quelle contrattuali. In caso di violazione dell'obbligo d'informazione da parte dell'utilizzatore, questi risponderà in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno. Sul piano della legittimità del contratto, invece, ai fini della valutazione della legittimità della somministrazione, non ci si può fermare alla lettera del contratto: è necessario verificare la corrispondenza tra le ragioni tecniche, produttive od organizzative indicate nel contratto e le mansioni concretamente assegnate al lavoratore.

Questo principio è stato applicato con rigore dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, nell'ordinanza n. 5415, adunanza camerale del 14 gennaio 2025. Il lavoratore viene considerato a tutti gli effetti dipendente a tempo indeterminato dell'azienda utilizzatrice sin dalla data di inizio della somministrazione, con diritto alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno. La pronuncia ha chiarito che non è neppure necessario che il lavoratore contesti il contratto commerciale tra agenzia e utilizzatore: la contestazione relativa all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro è sufficiente per chiedere l'accertamento dell'irregolarità e la conseguente costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, dato lo stretto collegamento funzionale tra i due contratti.

La messa a fuoco del tema delle mansioni difformi si intreccia con il principio della temporaneità immanente, consolidato dall'orientamento più recente. La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ord. n. 3863 del 2026 (camera di consiglio del 17 dicembre 2025) ha ribadito che la somministrazione non può diventare uno strumento per coprire esigenze ordinarie e stabili dell'azienda utilizzatrice; se il giudice accerta che i contratti commerciali e di lavoro collegati sono stati utilizzati per eludere la regola della temporaneità, essi sono nulli. Di conseguenza, viene meno lo speciale regime della dissociazione tra datore di lavoro formale (agenzia) ed effettivo (utilizzatore), imponendo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a quest'ultimo sin dal primo giorno della missione irregolare.

La somministrazione fraudolenta come reato: il quadro sanzionatorio dopo il D.L. 19/2024

Il profilo penale è quello che negli ultimi mesi ha ricevuto l'attenzione più significativa, sia dalla giurisprudenza sia dalla prassi ispettiva. Il D.L. n. 19/2024 (convertito con L. n. 56/2024) ha abrogato l'art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015 — che sanzionava la somministrazione fraudolenta con la sola ammenda di 20 euro per lavoratore per giorno — e ha reintrodotto la fattispecie nell'art. 18, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 276/2003, con una sanzione significativamente inasprita: l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. L'attuale comma 5-ter prevede in via esclusiva l'arresto fino a mesi tre o l'ammenda proporzionale di euro 100, laddove l'art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015 prevedeva un'ammenda proporzionale di euro 20 in aggiunta alle sanzioni già previste per le varie ipotesi di intermediazione illecita.

La fattispecie è un reato plurisoggettivo necessario: rispondono sia il somministratore sia l'utilizzatore, entrambi puniti allo stesso modo. La somministrazione fraudolenta è un reato di pericolo: al fine della configurazione dell'illecito, non è necessario che la condotta procuri un danno al lavoratore, bensì è sufficiente che l'accordo di somministrazione sia potenzialmente idoneo a ledere i diritti di quest'ultimo. Questa qualificazione come reato di pericolo ha un'implicazione pratica dirompente: l'impresa utilizzatrice può essere chiamata a rispondere anche in assenza di danno concreto per il lavoratore, purché l'accordo sia strutturato con finalità elusiva.

La giurisprudenza più recente ha esteso il ragionamento al piano fiscale, con conseguenze di straordinaria gravità per le imprese. Con l'ordinanza n. 25167 del 9 luglio 2025, la Corte di Cassazione penale ha affermato che la riqualificazione del contratto di appalto in somministrazione di manodopera illecita può comportare l'integrazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ma solo a condizione che l'imprenditore persegua il fine di evadere le imposte. In particolare, integra il delitto di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 l'utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera.

Il nesso tra somministrazione irregolare e illecito fiscale era già stato esplorato dalla giurisprudenza tributaria e si consolida ora a livello di legittimità penale. Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore e all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati; sulla base di questo principio, se l'appalto non è genuino, il contratto stesso non è valido e non può consentire il diritto alla detrazione dell'IVA, oltre a non consentire la deduzione di componenti negativi di reddito ai fini IRAP.

Un ulteriore profilo da non sottovalutare riguarda il licenziamento del lavoratore somministrato in caso di riqualificazione del rapporto. In caso di somministrazione irregolare, il rapporto di lavoro non può considerarsi estinto se il recesso è irrogato dal somministratore e non dall'utilizzatore. In altri termini, quando il giudice accerta la natura irregolare o fraudolenta della somministrazione, il licenziamento intimato dall'agenzia è tamquam non esset: il lavoratore è e resta dipendente dell'utilizzatore, con tutto ciò che ne consegue in termini di reintegra, anzianità e risarcimento. Come ricordava già Seneca nel De Brevitate Vitae: "Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum" — nel diritto del lavoro si potrebbe tradurre: tutto può essere formalizzato diversamente, ma la sostanza del rapporto resta sempre ciò che è, e il tempo di lavoro non mente.

Sul piano dell'identificazione dei segnali di irregolarità, la prassi ispettiva e la giurisprudenza hanno elaborato una serie di indici rivelatori: la direzione dei lavoratori da parte dell'utilizzatore, l'assenza di un'autonoma organizzazione dell'agenzia fornitrice, l'eterodirezione operativa dei lavoratori, l'utilizzo degli strumenti di lavoro propri dell'utilizzatore, la sostanziale assenza di rischio d'impresa in capo al somministratore. Come scrive Kafka ne Il Processo: "qualcuno doveva aver calunniato Josef K., poiché una mattina, senza che avesse fatto nulla di male, fu arrestato" — e analogamente, molte imprese scoprono l'irregolarità solo al momento dell'ispezione, dopo anni di pratica ritenuta lecita solo in forza di una veste formale mai seriamente messa in discussione.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, Sez. II, con la sentenza n. 520 del 22 aprile 2026 (ud. 21 aprile 2026, Pres. e Rel. Amerio Sara), ha invece offerto un importante contrappeso applicativo: la riqualificazione di un contratto di appalto in somministrazione illecita di manodopera richiede la prova concreta che l'appaltatore sia privo di una propria organizzazione dei mezzi e di autonomia gestionale, limitandosi a fornire lavoratori eterodiretti dal committente, senza assumere un effettivo rischio d'impresa; tale accertamento deve fondarsi su elementi specifici, gravi, precisi e concordanti relativi alle modalità di esecuzione del singolo rapporto, non essendo sufficiente il richiamo a irregolarità del fornitore o a indagini su terzi. La pronuncia è un monito tanto per i lavoratori che avanzino richieste di riqualificazione senza prove concrete, quanto per l'Amministrazione finanziaria che voglia contestare deduzioni sulla sola base di presunzioni generali.

Per le aziende che utilizzano contratti di somministrazione, la prudenza impone oggi un presidio operativo su più livelli: la verifica che le mansioni indicate nel contratto commerciale coincidano effettivamente con quelle svolte, il controllo del rispetto del limite dei 24 mesi complessivi di missione per lo stesso lavoratore presso lo stesso utilizzatore, la corretta ripartizione degli obblighi in materia di sicurezza, la garanzia della parità di trattamento economico e normativo. Per i lavoratori, invece, la consapevolezza dei propri diritti — a partire dalla possibilità di richiedere la costituzione del rapporto direttamente con l'utilizzatore in caso di irregolarità — rappresenta uno strumento concreto di tutela che la giurisprudenza ha reso sempre più accessibile e incisivo.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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