Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
La legge 7 gennaio 2026, n. 1 — già ribattezzata "Legge Foti" — ha riscritto profondamente le regole della responsabilità erariale per dirigenti e funzionari pubblici. Tetto al risarcimento fissato al 30% del danno, colpa grave finalmente tipizzata, polizza assicurativa obbligatoria prima dell'incarico, presunzione di buona fede per gli organi politici: sono cambiamenti strutturali che modificano il rapporto tra il dirigente pubblico e la Corte dei conti. Ma non tutto è risolto: a fine aprile 2026 la stessa Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale della riforma. L'articolo analizza le novità operative, le tre sentenze chiave degli ultimi sei mesi e le ricadute pratiche per chi amministra risorse pubbliche.
Un dirigente di una ASL ligure viene condannato in primo grado dalla Corte dei conti a versare 945.000 euro per un errore medico che ha reso paraplegico un paziente a Genova. Fa appello e chiede l'applicazione della nuova legge: la somma scende al doppio del suo stipendio lordo annuo, cioè a 170.000 euro. La differenza — oltre 775.000 euro — resta a carico della collettività. È questo il caso concreto che, a fine aprile, ha spinto la Seconda sezione centrale d'appello della Corte dei conti ad impugnare la riforma davanti alla Corte Costituzionale. È la fotografia più nitida di un sistema in ebollizione.
La riforma della responsabilità erariale: le novità operative per dirigenti e funzionari
Il 22 gennaio 2026 è entrata in vigore la legge n. 1 del 7 gennaio 2026, approvata definitivamente dal Senato il 27 dicembre 2025, a seguito del via libera della Camera dei deputati del 9 aprile 2025. Il provvedimento introduce una riforma organica della disciplina della responsabilità amministrativa per danno erariale e ridefinisce in modo significativo le funzioni di controllo, consultive e giurisdizionali della Corte dei conti, con particolare attenzione ai procedimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
Il cuore della riforma è il potere riduttivo obbligatorio del giudice contabile. Al di fuori dei casi di dolo o di illecito arricchimento personale, il responsabile condannato non sarà più chiamato a rifondere l'intero danno causato alle casse dello Stato: il risarcimento è fissato entro il limite massimo del 30% del danno erariale accertato, con un ulteriore tetto invalicabile per cui la somma dovuta non può in ogni caso superare il doppio della retribuzione lorda annua percepita dal dipendente o il doppio del corrispettivo pattuito per l'incarico. La quota eccedente resta a carico dell'amministrazione.
Un elemento di grande rilevanza pratica è la tipizzazione della colpa grave, che per la prima volta nella storia del diritto contabile italiano cessa di essere un concetto aperto alla libera interpretazione giurisprudenziale. L'art. 1 della Legge 1/2026 introduce una definizione normativa: sussiste colpa grave in presenza di violazione manifesta delle norme di diritto applicabili (valutata in base al grado di chiarezza e precisione delle norme violate), nonché di travisamento del fatto, inteso come affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti, o negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.
Sul versante sanzionatorio, la legge introduce una misura inedita. Nella sentenza di condanna la Corte dei conti può, nei casi più gravi, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza, l'amministrazione di appartenenza è tenuta ad avviare un procedimento per responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 165/2001, da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta; durante tale periodo, il dirigente o il funzionario viene assegnato a funzioni di studio e ricerca, con esclusione di attività comportanti la gestione di risorse pubbliche.
Sul tema della prescrizione, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta.
La riforma tocca anche il tema della presunzione di buona fede degli organi politici. La buona fede degli organi politici si presume fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai titolari siano proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di avviso contrario. Questa disposizione ha alimentato un acceso dibattito: il Presidente della Corte dei conti ha auspicato che tale presunzione non provochi una deresponsabilizzazione degli organi politici e non crei conflittualità con i dirigenti e con i funzionari pubblici che, a causa dell'estensione della cosiddetta esimente politica, potrebbero essere indotti ad incrementare quelle condotte di "burocrazia difensiva" contrarie al buon andamento della P.A., che la legge n. 1 del 2026 intende ridurre.
La giurisprudenza recente: tre sentenze che ogni dirigente pubblico deve conoscere
Il quadro normativo si intreccia con una giurisprudenza vivace e in rapida evoluzione. Tre pronunce recenti disegnano il perimetro concreto del rischio per chi amministra risorse pubbliche.
La prima è quella delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, sentenza n. 3 del 3 marzo 2026: un pronunciamento che segna una svolta di sistema. Con tale sentenza, le Sezioni Riunite segnano un autentico cambio di paradigma nella tutela del danno all'immagine: l'azione risarcitoria diviene ora esperibile per tutti i delitti dolosi commessi dai dipendenti pubblici, purché idonei a ledere il prestigio funzionale dell'ente. Le Sezioni Riunite hanno confermato la proponibilità dell'azione erariale per qualsiasi reato doloso — generico o intenzionale, ma non colposo — che comprometta il prestigio o la credibilità funzionale dell'amministrazione. L'onere probatorio risulta alleggerito mediante una presunzione relativa di danno, superabile solo con prova contraria fornita dal convenuto; l'orientamento rafforza la tutela del patrimonio pubblico e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, producendo al contempo un marcato effetto deterrente verso condotte dolose dei pubblici dipendenti.
La seconda pronuncia riguarda un profilo divenuto urgentissimo per le PA digitali: la responsabilità per violazione della normativa sulla privacy. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, sentenza n. 29/2026, si è pronunciata sul risarcimento del danno erariale indiretto per violazione della privacy. La Procura Regionale contestava la responsabilità amministrativa, per colpa grave, del dirigente di un'Unione dei Comuni per non aver tenuto conto delle conseguenze della pubblicazione dei dati personali dei partecipanti a una procedura di mobilità, chiedendo la condanna del medesimo per danno indiretto conseguente al pagamento della sanzione del Garante per la somma di euro 42.855,88 oltre rivalutazione e interessi legali. Il caso si risolto con definizione abbreviata, ma il principio affermato è chiaro: la pubblicazione online di dati personali nell'ambito di procedimenti di personale integra, se negligente e reiterata, la colpa grave del dirigente responsabile.
Un precedente direttamente connesso è la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, sentenza n. 36 del 12 agosto 2025. Il punto focale della condanna non è stata la sanzione iniziale in sé (imputabile all'ente), ma la colpa grave dei dirigenti nel non aver posto rimedio alle violazioni dopo che il Garante aveva formalmente impartito le prescrizioni. Questa condotta, definita "ingiustificata e colpevole resistenza", ha configurato la colpa grave, dimostrando superficialità nel non allineare le modalità di pubblicazione alla normativa vigente e alle citate Linee guida. Accertato che la sanzione era stata pagata con risorse pubbliche, la Corte dei conti ha riconosciuto il danno erariale subito dall'amministrazione, condannando il dirigente al risarcimento di 8.000 euro.
La terza sentenza, recentissima, arriva dall'Emilia-Romagna e riguarda la responsabilità per omesso controllo: la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, nel maggio 2026, ha condannato due funzionari del Comune di Bologna per colpa grave. Condannati in via sussidiaria, per colpa grave, il dottor Osvaldo Panaro, ex direttore del Settore Cultura e Creatività, al pagamento di 11.000 euro, e la collega che gli è succeduta, la dottoressa Giorgia Boldrini, a 22.000 euro: entrambi avrebbero omesso i controlli sulla posizione debitoria dei richiedenti i contributi pubblici. La sentenza conferma che l'inerzia nei controlli di regolarità — anche quando il danno principale è imputabile a terzi — può configurare la colpa grave del funzionario preposto.
Mentre la giurisprudenza consolida i profili applicativi, il fronte normativo è già in fibrillazione. La Corte dei conti ha ricorso alla Consulta contro la riforma della responsabilità erariale, e con l'ordinanza n. 9 del 2026, depositata il 23 aprile, la Seconda sezione centrale d'appello ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge, ritenuta in contrasto insanabile con le norme costituzionali ed eurounitarie che governano la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche. Secondo i giudici rimettenti, quella disegnata dalla legge Foti è "un sistema che premia l'amministratore incapace e colloca a carico della comunità danneggiata i due terzi del danno subito, in piena contraddizione con i principi di eguaglianza" di cui all'articolo 3 della Costituzione.
Vi è, infine, la questione dell'obbligo assicurativo. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all'amministrazione per colpa grave; nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario. Con il Decreto Milleproroghe, l'obbligo assicurativo — inizialmente previsto per il 2026 — è stato posticipato al 1° gennaio 2027. Un margine temporale che i dirigenti pubblici devono utilizzare con attenzione per dotarsi di copertura adeguata, non come adempimento burocratico, ma come strumento di protezione patrimoniale effettiva.
Come scriveva Gustav Radbruch nella sua Filosofia del diritto, la certezza del diritto è essa stessa un valore di giustizia: le regole del gioco devono essere conoscibili in anticipo da chi è chiamato ad applicarle. La tipizzazione della colpa grave introdotta dalla Legge n. 1/2026 risponde esattamente a questa esigenza di prevedibilità, strappando la responsabilità erariale dall'ambito delle valutazioni post hoc e restituendo al dirigente pubblico un parametro chiaro entro cui muoversi. Ma la stessa esigenza di certezza si scontra oggi con il limbo aperto dalla questione di costituzionalità: fino alla pronuncia della Consulta, il sistema è sospeso tra la riforma appena entrata in vigore e la sua possibile parziale demolizione.
Il principio latino vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — fotografa con precisione la posizione del dirigente pubblico in questo scenario. Non basta conoscere la norma: occorre presidiarla quotidianamente, documentare le scelte, ottenere i pareri preventivi della Corte dei conti nei casi dubbi, predisporre con anticipo la copertura assicurativa. Chi gestisce risorse pubbliche — in un Comune, in un ente locale, in un'azienda sanitaria o in qualsiasi altra amministrazione — si trova oggi in un sistema in trasformazione che premia la diligenza documentata e sanziona l'inerzia.
Redazione - Staff Studio Legale MP