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Smart contract blockchain: validità in Italia - Studio Legale MP - Verona

Un imprenditore veronese sottoscrive un accordo di fornitura con una società straniera interamente codificato su piattaforma Ethereum: le condizioni sono chiare, il codice è perfetto, i pagamenti si attivano automaticamente al verificarsi dei trigger. Tutto funziona fino a quando — per un mutamento improvviso delle condizioni di mercato — una delle parti vuole rinegoziare. Il problema è che lo smart contract ha già eseguito. Nessuna delle due parti può fermarlo. Qualcuno ha torto, ma nessuno sa davanti a quale giudice andare, e soprattutto se quel contratto sia davvero un contratto ai sensi del codice civile italiano.

Questo scenario — sempre meno ipotetico — è il punto di partenza per capire perché la validità giuridica degli smart contract in Italia non è un problema tecnico, ma un problema di diritto civile profondo, che la legge ha solo in parte risolto.

Il quadro normativo: dall'art. 8-ter alla disciplina europea

L'Italia è stato uno dei primi Paesi europei a dotarsi di una definizione legislativa di smart contract e tecnologie a registro distribuito. La definizione normativa di blockchain e smart contract è stata introdotta dall'art. 8-ter del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 (il cosiddetto "Decreto Semplificazioni"), che qualifica le tecnologie basate su registri distribuiti come sistemi informatici decentralizzati, immutabili e verificabili da ciascun partecipante. Lo stesso articolo riconosce agli smart contract valore giuridico, equiparando la memorizzazione di un documento informatico su blockchain agli effetti della validazione temporale elettronica ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014, art. 41.

Il requisito fondamentale per la validità formale è però condizionato. L'art. 8-ter della l. 12/2019 stabilisce che gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta se l'identificazione delle parti avviene secondo i criteri fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Un dettaglio tecnico che nella pratica si rivela tutto fuorché secondario: identificare con certezza chi si trova "dall'altra parte" di un indirizzo wallet su blockchain pubblica è spesso impresa ardua, e la pseudonimia — non l'anonimia — delle chiavi crittografiche costituisce ancora oggi uno dei principali talloni d'Achille del sistema.

La validità giuridica dello smart contract dipende dal rispetto dei requisiti formali richiesti dalla legge: la corretta identificazione delle parti contraenti e l'attribuibilità della firma ai medesimi soggetti. Se soddisfatte tali condizioni, anche contratti eseguiti in modalità automatizzata possono rientrare nel novero degli atti giuridicamente vincolanti.

Sul fronte europeo, il panorama si è fatto più articolato. Il Regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets, Reg. UE 2023/1114) disciplina l'emissione e la fornitura di servizi su cripto-attività all'interno dell'Unione Europea, imponendo requisiti stringenti di trasparenza, sicurezza e tutela del consumatore alle imprese che impiegano smart contract su reti blockchain. Dal 2 febbraio 2026 sono in vigore le disposizioni dell'AI Act per i sistemi ad alto rischio, mentre entro luglio 2026 tutti i fornitori di servizi su cripto-attività (CASP) dovranno raggiungere la piena conformità MiCA; in Italia il Governo è stato delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla l. 132/2025, decreti legislativi attuativi che definiranno, tra l'altro, le regole sulla responsabilità civile.

Il 2026, dunque, non è un anno qualunque per chi opera con smart contract: è un anno di scadenze normative concrete che potrebbero ridisegnare la soglia di liceità di molte operazioni oggi diffuse.

Il vero problema: l'autoesecutività contro i principi del codice civile

Il dato che non emerge quasi mai nella letteratura promozionale sugli smart contract è quello che i giuristi chiamano il paradosso dell'adempimento forzato. Nel diritto contrattuale tradizionale, una parte può decidere di non adempiere, consapevole di esporsi a rimedi quali il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto: la libertà contrattuale comprende anche la libertà di non adempiere, pagando il prezzo giuridico della violazione. Gli smart contract sembrano negare questa possibilità alla radice: una volta che le condizioni codificate si verificano, l'esecuzione è inevitabile. Il contratto non "punisce" l'inadempimento: lo rende tecnicamente impossibile.

Questo crea una tensione frontale con istituti fondamentali del codice civile. Un aspetto cruciale riguarda l'adattamento degli istituti tradizionali del diritto contrattuale alle peculiarità degli smart contract. La rigidità e l'autoesecutività di questi strumenti richiedono un ripensamento di concetti fondamentali come l'inadempimento, la risoluzione contrattuale o la gestione delle sopravvenienze. Il legislatore italiano è chiamato a sviluppare soluzioni innovative che preservino l'essenza degli istituti civilistici adattandoli al contesto tecnologico.

Si pensi alla clausola rebus sic stantibus, il principio per cui l'obbligazione contrattuale presuppone la permanenza delle condizioni esistenti al momento della conclusione dell'accordo: un bug nel codice, una variazione di mercato radicale, una norma sopravvenuta possono rendere l'esecuzione automatica non soltanto iniqua, ma illecita. Lo smart contract, tuttavia, non "sa" niente di tutto ciò: esegue.

Una volta che uno smart contract viene confermato e registrato nella blockchain, il suo codice diventa parte integrante e permanente del registro distribuito. Da quel momento viene replicato su tutti i nodi della rete e non può più essere modificato unilateralmente da nessuna delle parti. Il contratto rimane attivo e monitora costantemente il verificarsi delle condizioni previste dal codice: quando tali condizioni si realizzano, l'esecuzione avviene automaticamente, senza necessità di interventi umani o autorizzazioni esterne.

Questa immutabilità è al tempo stesso il punto di forza e il punto di rischio: il meccanismo garantisce trasparenza, certezza e immutabilità dell'esecuzione, ma rende anche difficile correggere eventuali errori o bug presenti nel codice dopo la pubblicazione.

Sul piano probatorio, la validazione temporale tramite blockchain possiede valore giuridico riconosciuto, ma non gode della presunzione automatica di veridicità dei timestamp qualificati: in caso di contestazioni, chi la utilizza dovrà dimostrare l'affidabilità della tecnologia impiegata e la correttezza del processo di registrazione.

Sul profilo della responsabilità contrattuale, anche senza sentenze specificamente pronunciate su smart contract, la giurisprudenza civile offre principi direttamente applicabili. Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 412 del 4 aprile 2025, ha ribadito, in materia di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., che il creditore è tenuto a provare la fonte del proprio diritto potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento. Il principio è rilevante anche per gli smart contract: quando l'esecuzione automatica produce un risultato contestato, la parte che lo subisce dovrà dimostrare che le condizioni di attivazione del contratto non si erano in realtà verificate nei termini pattuiti, o che il codice era difforme dall'accordo sottostante.

Sempre in tema di identificazione della parte contraente digitale e di attribuibilità della firma elettronica, il Tribunale di Roma con sentenza del 23 gennaio 2017 ha precisato che la firma digitale non assicura di per sé che sia stato proprio il titolare ad utilizzare e ad autorizzare la transazione, e che l'uso del dispositivo si presume riconducibile al titolare ma tale presunzione ammette prova contraria. Orientamento rilevante perché la questione si ripropone identica per chi intende contestare l'attribuibilità di una transazione su blockchain.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8269 del 28 febbraio 2025, ha affrontato per la prima volta in modo organico il rapporto tra asset digitali su blockchain e obblighi giuridici riconoscendo, in materia di NFT e proventi in criptovalute, che le operazioni su registro distribuito producono effetti giuridici pienamente riconoscibili dall'ordinamento, indipendentemente dalla conversione in valuta tradizionale. Il principio è sistematicamente estendibile: se i proventi di una transazione automatizzata su blockchain sono giuridicamente rilevanti, lo è anche il contratto che li genera.

Come osservava il filosofo del diritto Rudolf von Jhering nel suo Lo scopo nel diritto, il diritto non è logica pura ma strumento di interessi: ogni istituto giuridico serve uno scopo sociale, e quando uno strumento tecnico lo contraddice, è il diritto che deve prendere la parola — non il codice informatico.

Cosa fare concretamente quando si utilizza uno smart contract in un rapporto d'affari regolato dal diritto italiano? Prima di tutto, non sostituire mai l'accordo tradizionale con il solo codice: lo smart contract dovrebbe sempre affiancarsi a un contratto redatto in linguaggio giuridico che ne specifichi l'interpretazione autentica, la legge applicabile, il foro competente e i rimedi in caso di esecuzione anomala. In secondo luogo, curare l'identificazione delle parti: senza un sistema di identificazione conforme alle linee guida AgID, il requisito della forma scritta non è soddisfatto e il contratto potrebbe essere impugnato. In terzo luogo, inserire clausole di exit o di rinegoziazione: prevedere contrattualmente il caso in cui le condizioni esterne mutino in modo imprevedibile, e disciplinare cosa accade se il codice esegue in presenza di sopravvenienze. Infine, verificare la conformità MiCA se l'operazione coinvolge cripto-attività: entro luglio 2026 scattano obblighi di compliance che riguardano anche le imprese non finanziarie che fanno uso di smart contract su reti pubbliche.

Nonostante le potenzialità innovative degli smart contract, la loro implementazione nell'ordinamento italiano presenta ancora numerose criticità che richiedono soluzioni normative e tecnologiche adeguate. L'analisi di queste problematiche consente di delineare possibili scenari evolutivi e di identificare le sfide che il legislatore e gli operatori del diritto dovranno affrontare nei prossimi anni.

Il diritto digitale non è una nicchia per entusiasti della tecnologia: è il campo in cui, oggi, si giocano le controversie commerciali più complesse, quelle in cui il confine tra esecuzione legittima e indebito arricchimento può dipendere da una singola riga di codice. La sfida per il giurista non è imparare a programmare, ma saper leggere nel codice ciò che il diritto ancora non ha scritto.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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