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Servicer NPL: requisiti, albo e rischi per il debitore - Studio Legale MP - Verona

Immaginate di ricevere una lettera di messa in mora da una società che non avete mai sentito nominare, che afferma di essere la nuova titolare — o la mandataria — di un vostro vecchio debito bancario. Sul foglio intestato compare un nome commerciale, una PEC, un codice fiscale. Niente di più. Siete obbligati a pagare? E soprattutto: quella società ha il diritto di chiedervi qualcosa? La risposta, fino a qualche tempo fa, era tutt'altro che scontata. Oggi, con l'entrata in vigore del nuovo quadro normativo sui requisiti del servicer NPL, la questione ha assunto contorni molto più definiti — ma anche più complessi, perché la giurisprudenza ha tracciato linee di confine che ancora bruciano nella pratica.

Il nuovo statuto del Gestore NPL: D.Lgs. 116/2024 e Disposizioni Banca d'Italia

Il 14 agosto 2024 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 116, che recepisce in Italia la Direttiva UE 2021/2167, meglio nota come Secondary Market Directive (SMD). Si tratta di una riforma di portata storica per il mercato dei crediti deteriorati, che ha introdotto nell'ordinamento italiano una figura giuridica del tutto nuova: il Gestore di crediti in sofferenza, comunemente chiamato Gestore NPL.

La riforma, inserita nel Capo II del Titolo V del Testo Unico Bancario, ha comportato rilevanti novità, tra cui l'introduzione della figura del Gestore di crediti in sofferenza, soggetto vigilato e autorizzato dalla Banca d'Italia. In attuazione di questa cornice legislativa, il 13 febbraio 2025 la Banca d'Italia ha pubblicato le Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza, disciplinando le condizioni per l'accesso al mercato, gli obblighi informativi e le modalità di operatività.

I gestori dovranno essere autorizzati dalla Banca d'Italia e iscritti in un apposito albo al termine di un procedimento amministrativo dove sarà verificata la sussistenza dei requisiti dettagliati nelle disposizioni di vigilanza. Il perimetro dell'attività consentita è ampio: oltre alla gestione dei crediti in sofferenza, i gestori potranno esercitare le attività connesse e strumentali indicate dall'Autorità di Vigilanza tra cui la gestione di immobili e lo studio, ricerca e analisi in materia finanziaria ed economica; in talune circostanze, i gestori possono assumere anche il ruolo e le funzioni di "master servicer" nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

Sul piano dei requisiti organizzativi e di governance, le Disposizioni di vigilanza stabiliscono che il soggetto richiedente debba dimostrare un'adeguata struttura organizzativa, un efficace sistema di controlli interni e procedure idonee a garantire la corretta gestione dei crediti in sofferenza. Non basta dunque una semplice licenza prefettizia: è prevista, sulla scorta del principio three lines of defense, l'istituzione di una funzione di controllo interno di secondo livello e di una funzione di terzo livello, che si affiancheranno ai controlli di linea; rientrano tra i presidi di governance anche la previsione di requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale e il possesso dei requisiti di professionalità per gli esponenti aziendali, nonché i presidi minimi da adottare in caso di esternalizzazione delle funzioni aziendali.

Un elemento qualificante della riforma, spesso trascurato nel dibattito, è la tutela del debitore ceduto. Con il provvedimento dell'11 febbraio 2025, la Banca d'Italia ha esteso il perimetro dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), includendo anche i gestori dei crediti in sofferenza tra i soggetti obbligati ad aderire al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie; il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 marzo 2025 ed è entrato in vigore il giorno successivo. Questa estensione risponde a un principio cardine della Secondary Market Directive: rafforzare la tutela del debitore, anche quando il credito è gestito da attori non bancari.

In caso di violazione delle nuove regole, sono previste sanzioni fino a 5 milioni di euro o al 10% del fatturato; anche i soggetti terzi, coinvolti tramite esternalizzazione, possono essere chiamati a rispondere di eventuali irregolarità.

Il regime transitorio e il nodo dell'art. 115 TULPS: cosa cambia per chi opera già sul mercato

La riforma non ha spazzato via dall'oggi al domani gli operatori storici del recupero crediti stragiudiziale, quelli titolari della cosiddetta licenza ex art. 115 TULPS. Non vi è alcun obbligo per questi soggetti di trasformarsi in Gestori NPL: gli attuali attori del mercato potranno decidere se presentare domanda per ottenere la nuova autorizzazione oppure se svolgere talune attività in base alla licenza già ottenuta al di fuori dei confini tracciati dalla disciplina di attuazione della SMD.

Tuttavia, i soggetti che vorranno iscriversi nel nuovo albo senza interrompere la propria attività dovranno farlo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione emanata da Banca d'Italia; in caso di mancata presentazione o mancato accoglimento dell'istanza, tali soggetti dovranno obbligatoriamente interrompere lo svolgimento di ogni attività riconducibile alla prestazione di attività riservate.

La Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa o, se la domanda è considerata incompleta, dalla data di ricevimento delle informazioni richieste; se la domanda è considerata incompleta, l'Autorità di Vigilanza richiede le informazioni integrative ritenute necessarie entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

Uno dei punti più delicati riguarda l'esternalizzazione delle attività. La normativa prevede la possibilità per i Gestori NPL di esternalizzare alcune attività di gestione a soggetti terzi, come le società di recupero crediti autorizzate ai sensi dell'art. 115 TULPS; tuttavia, il Gestore NPL rimane responsabile della corretta amministrazione dei crediti in sofferenza e deve garantire che il soggetto esternalizzato operi nel rispetto delle disposizioni vigenti. Un principio che suona, nella sua logica giuridica, come il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il sistema tutela chi è vigile e adempiente, non chi delega senza controllare.

Il quadro di mercato è stato ulteriormente complicato dall'apertura agli operatori stranieri: i credit servicer, grazie all'introduzione del passaporto europeo, possono oggi operare in qualsiasi Stato membro dell'Unione con una sola autorizzazione, semplificando l'ingresso nei mercati esteri; questo ha favorito l'arrivo in Italia di operatori stranieri ben strutturati, senza l'obbligo di stabilire una sede locale. Per il debitore ceduto, questo scenario rende ancora più urgente la verifica dell'effettiva autorizzazione del soggetto che lo contatta.

Come osserva Gustavo Zagrebelsky ne Il diritto mite, il diritto moderno non è più un sistema chiuso e autarchico ma un organismo in continua ricerca di equilibrio tra regole formali e tutela sostanziale: è esattamente questa tensione che caratterizza il mercato NPL italiano, dove la vigilanza prudenziale si intreccia con la protezione del contraente debole.

Proprio su questo terreno si gioca la partita giurisprudenziale più delicata degli ultimi anni, quella relativa alle conseguenze pratiche della mancata iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB. Per anni i tribunali di merito avevano adottato un orientamento rigoroso: la procura conferita dalla società veicolo a un servicer non iscritto era nulla per violazione di norma imperativa, il Giudice dell'Esecuzione affermava che l'atto con il quale la società veicolo aveva conferito la procura per la riscossione dei propri crediti a una società non iscritta all'albo degli intermediari finanziari era da considerarsi nullo per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.

La svolta è arrivata con la Corte di Cassazione, Sez. III civ., ord. 18 marzo 2024 n. 7243, Est. Fanticini, che ha radicalmente mutato prospettiva: le società che si occupano della riscossione dei crediti (special servicer), inclusa la riscossione coattiva, non sono assoggettate all'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari: dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità. In sostanza, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene piuttosto alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario.

Questo orientamento è stato consolidato da ulteriori pronunce successive, e le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con decreto n. 13749 del 17 maggio 2024, hanno dichiarato inammissibile la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Brindisi, ritenendo la questione già risolta dall'indirizzo inaugurato con l'ord. 7243/2024, in quanto il dubbio ermeneutico sollevato era risolvibile senza gravi difficoltà, non sussistendo spazio per l'intervento preventivo della Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.

Tuttavia — e questo è il punto che molti commentatori tendono a sottovalutare — la Corte di Cassazione non ha negato l'importanza dell'art. 106 TUB: la società Master Servicer iscritta all'albo risponderà di eventuali condotte illecite dello Special Servicer. La mancata iscrizione non è dunque irrilevante in assoluto: rileva eccome sul piano della vigilanza amministrativa e, soprattutto, nella prospettiva del nuovo regime post-SMD, che introduce un obbligo di autorizzazione specifico e autonomo per il Gestore NPL, distinto dall'iscrizione all'albo 106 TUB.

Ciò significa che con il D.Lgs. 116/2024 e le Disposizioni di Banca d'Italia del 2025 si apre un secondo livello di controllo: oltre alla verifica dell'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari (rilevante sul piano amministrativo e penale ma non su quello civilistico secondo l'attuale Cassazione), il debitore ceduto può ora verificare se il Gestore NPL che lo contatta sia regolarmente autorizzato ai sensi del nuovo art. 114.5 TUB. L'assenza di questa autorizzazione non è una questione di mera forma: in caso di mancata presentazione o mancato accoglimento dell'istanza, i soggetti non autorizzati dovranno obbligatoriamente interrompere lo svolgimento di ogni attività riconducibile alla prestazione di attività riservate.

Sul piano pratico, chi riceve una richiesta di pagamento o un precetto nell'ambito di un portafoglio NPL dovrebbe verificare: primo, se il soggetto creditore è una società veicolo regolarmente iscritta all'elenco Banca d'Italia; secondo, se il Master Servicer che agisce in nome della SPV è un soggetto iscritto all'albo ex art. 106 TUB o, nella nuova disciplina, autorizzato come Gestore NPL ai sensi del D.Lgs. 116/2024; terzo, se l'eventuale Special Servicer o sub-servicer agisce nell'ambito di una delega formalmente conferita dal Master Servicer regolarmente autorizzato, poiché — come ricorda la Cassazione — l'attività di recupero crediti sia giudiziale che stragiudiziale dal punto di vista sostanziale e processuale fa sempre capo alla società che funge da Master Servicer, a sua volta mandataria del titolare del credito, che comunque è tenuta a vigilare sull'attività del rappresentante.

Non deve essere trascurata nemmeno la verifica della corretta pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, elemento che la giurisprudenza ha ripetutamente ritenuto fondamentale per dimostrare la legittimazione del nuovo creditore, e la coerenza tra le date di cessione del portafoglio e la nascita del debito contestato.

Il mercato dei crediti deteriorati in Italia è attraversato da una profonda trasformazione normativa. La Secondary Market Directive ha impresso una svolta regolatoria che — almeno nelle intenzioni del legislatore europeo e nazionale — mira a rendere questo mercato più trasparente, più professionale e più rispettoso dei diritti del debitore ceduto. Il passaggio dalla semplice licenza TULPS all'autorizzazione Banca d'Italia non è una questione burocratica: è la differenza tra un mercato selvaggio e un mercato presidiato. I soggetti che ricevono comunicazioni da presunte società creditrici hanno oggi strumenti normativi più solidi per verificare con chi hanno a che fare. E la solidità di questi strumenti, come sempre accade nel diritto, dipende dalla capacità di saperli utilizzare al momento giusto.

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  • 17 giugno 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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