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Immaginate due persone che, dopo anni di vita costruita insieme, decidono di sciogliere la propria unione civile. La prima domanda che si pongono è spesso: "Come funziona? È come il divorzio?" La risposta è: in parte sì, in parte no — e le differenze contano moltissimo sul piano pratico ed economico. Comprendere esattamente dove l'unione civile diverge dal matrimonio, e dove invece la giurisprudenza ha colmato i vuoti con un'equiparazione sostanziale, è il punto di partenza per affrontare questa transizione consapevolmente.
Il quadro normativo: la legge Cirinnà e il "divorzio diretto"
L'unione civile tra persone dello stesso sesso è regolata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016. Una delle principali peculiarità dell'unione civile risiede nella scelta legislativa di consentire lo scioglimento diretto del vincolo, senza il previo passaggio attraverso una fase di separazione, come invece previsto per il matrimonio. Questa differenza strutturale non è un dettaglio: significa che i partner non devono affrontare due procedimenti distinti, ma possono passare direttamente alla cessazione definitiva del legame giuridico, con i relativi effetti patrimoniali.
L'unione civile si scioglie quando: una delle parti muore o ne viene dichiarata la morte presunta; uno dei contraenti viene condannato per reati gravi richiamati dalla legge sul divorzio; le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In quest'ultimo caso la domanda di scioglimento è proposta trascorsi almeno tre mesi dalla data di manifestazione di tale volontà. Vi è poi una causa del tutto peculiare rispetto al matrimonio: ulteriore causa di scioglimento è data dalla sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, con lo scioglimento che opera in modo automatico all'emissione di tale sentenza.
Vale sottolineare che accanto alle cause di scioglimento su domanda di parte, la legge richiama in modo selettivo alcune cause di scioglimento previste dalla legge sul divorzio, come quelle derivanti da condanne penali particolarmente gravi. Risultano invece escluse alcune cause tipiche del divorzio matrimoniale, quali lo scioglimento conseguente a una previa separazione personale o all'inconsumazione del rapporto.
Il procedimento inizia con un passaggio amministrativo imprescindibile: anche uno solo dei partner può decidere di sciogliere l'unione, senza bisogno del consenso dell'altro. Basta comunicarlo preventivamente all'altro partner — tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento — e poi presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per formalizzare la volontà. Occorre però tenere a mente che la dichiarazione unilaterale produce solo effetti anagrafici: per regolare i profili economici — assegno, casa comune, divisione dei beni — sarà necessario un accordo o un provvedimento del giudice.
Una questione procedurale dibattuta in giurisprudenza riguarda la natura giuridica di questa fase: secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito (sentenza del Tribunale di Novara del 5 luglio 2018), la mancanza della dichiarazione non costituisce vizio insanabile. La dichiarazione di voler sciogliere l'unione non costituisce condizione di procedibilità della domanda, che pertanto potrà essere pronunciata anche in assenza della fase amministrativa. Un orientamento che valorizza la sostanza sulla forma, ma che espone a rischi processuali se non gestito con attenzione.
Le vie percorribili dopo i tre mesi di spatium deliberandi sono tre. La prima è il procedimento giudiziale, consensuale o contenzioso, davanti al Tribunale. La seconda è la negoziazione assistita: una procedura consensuale che consente ai partner di definire le condizioni economiche dello scioglimento — assegno, divisione dei beni, regolamentazione della casa comune — con l'assistenza dei rispettivi avvocati, senza passare direttamente dal Tribunale. L'accordo raggiunto viene trasmesso alla Procura della Repubblica per il controllo di legalità e successivamente all'ufficiale di stato civile per la registrazione. È una strada più rapida e flessibile rispetto al giudizio ordinario, adatta quando c'è accordo di massima tra le parti ma si vuole regolare in modo preciso ogni aspetto della cessazione del vincolo. La terza opzione, praticabile solo in assenza di figli minori o non autosufficienti e senza trasferimenti patrimoniali nell'accordo, è lo scioglimento diretto davanti all'ufficiale di stato civile — la forma più snella, che con i tempi minimi prevede circa quattro mesi (tre mesi di attesa dalla dichiarazione più almeno trenta giorni prima della conferma dell'accordo).
Il nodo centrale: l'assegno post-unione e la sua evoluzione giurisprudenziale
Il profilo economico è quello che più frequentemente genera contenzioso e fraintendimenti. Il primo equivoco da dissipare riguarda la struttura dell'assegno: l'assegno di mantenimento, tipico della fase di separazione nel matrimonio, è fondato sulla permanenza del dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi. Poiché nelle unioni civili non esiste la fase della separazione, questo tipo di assegno non trova applicazione. Ne consegue che il partner economicamente più debole può richiedere soltanto l'assegno post-scioglimento, con natura analoga a quella dell'assegno divorzile.
Su questo punto la Corte di Cassazione ha compiuto un percorso evolutivo di grande rilievo. Con l'ordinanza della Cass. civ., Sez. I, 17 settembre 2025, n. 25495, la Prima Sezione Civile ha chiarito definitivamente che i criteri previsti per l'assegno divorzile nel matrimonio si applicano integralmente allo scioglimento dell'unione civile: si valuta lo squilibrio economico tra i partner, il contributo dato da ciascuno alla vita comune e le scelte fatte durante l'unione. La Suprema Corte ha precisato, in termini ancora più ampi, che nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa.
Un elemento di straordinario impatto pratico è la portata retroattiva del computo temporale: un principio di rilievo era già stato fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35969/2023, in merito all'assegno per le unioni civili. La Corte aveva stabilito che il periodo di convivenza precedente all'unione civile deve essere conteggiato, che si deve valutare lo squilibrio economico derivante da scelte comuni fatte prima del 2016 e che il sacrificio professionale di una parte in funzione del ruolo familiare va indennizzato. Questo significa che chi ha rinunciato a opportunità professionali durante anni di convivenza more uxorio precedente alla costituzione formale del vincolo può legittimamente far valere quel sacrificio in sede di quantificazione dell'assegno.
Parallelamente, la giurisprudenza ha chiarito anche il regime della prova. La Cass. civ., Sez. I, ord. 29 gennaio 2026, n. 1999 — pronunciata in materia di assegno divorzile, ma con principi pienamente trasponibili alle unioni civili in forza del rinvio normativo operato dall'art. 1, comma 25, l. 76/2016 alla l. 898/1970 — ha ribadito che ove sia accertata l'insussistenza originaria dei presupposti dell'assegno, è corretta la condanna alla restituzione delle somme percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status. In mancanza dell'allegazione che il proprio attuale squilibrio sia causalmente riconducibile al vincolo, l'assegno non spetta e le somme percepite devono essere restituite, secondo la logica della condictio indebiti. Una conseguenza severa, che impone di costruire con rigore la domanda sin dall'inizio.
Sul piano della cessazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno, il versamento cessa in caso di contrazione di nuove nozze, di una nuova unione civile o dell'instaurazione di una convivenza more uxorio da parte del percipiente il contributo.
Quanto agli effetti non economici dello scioglimento, vale ricordare che lo scioglimento dell'unione determina la perdita della facoltà di utilizzo del cognome dell'altra parte, se tale cognome era stato scelto come comune al momento della costituzione dell'unione, nonché la perdita dei diritti successori — fatta salva l'ipotesi di istituzione come erede dell'ex partner — e il diritto della parte titolare di un assegno a percepire la pensione di reversibilità.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt riflette una verità concreta nel contesto dello scioglimento dell'unione civile: chi non agisce tempestivamente per tutelare i propri diritti patrimoniali — sia nella fase della dichiarazione di volontà, sia nel momento di definizione delle condizioni economiche — rischia di subire conseguenze difficilmente reversibili. Il regime patrimoniale dell'unione, che in assenza di diversa scelta è quello della comunione dei beni, implica che i beni acquistati durante il vincolo siano in contitolarità: una divisione non regolata correttamente può trascinare il contenzioso per anni.
Vale infine segnalare un fronte aperto che nei prossimi mesi potrebbe produrre nuova giurisprudenza di rilievo: resta aperta la questione delle adozioni internazionali per le coppie unite civilmente. Dopo che la sentenza n. 33/2025 aveva aperto l'adozione di minori stranieri ai singoli, il Tribunale dei minorenni di Venezia ha sollevato, l'11 marzo 2026, una questione di legittimità costituzionale per estendere tale possibilità anche alle unioni civili. Si attende di capire se il diritto alla genitorialità subirà un'ulteriore evoluzione, equiparando definitivamente le diverse forme di nucleo familiare.
Rodolfo Sacco, uno dei più acuti giuscomparatisti italiani, ha insegnato che il diritto non è un sistema chiuso ma un organismo in continua ridefinizione sotto la pressione dei fatti sociali. Lo scioglimento delle unioni civili ne è una dimostrazione vivente: in meno di un decennio, l'interpretazione giurisprudenziale ha colmato lacune normative, equiparato tutele, valorizzato storie di vita vissuta che la legge del 2016 aveva disciplinato solo per sommi capi. Riconoscere questo dinamismo è essenziale per chiunque si trovi ad affrontare la fine di un'unione civile senza affidarsi a schemi che potrebbero già essere superati.
Redazione - Staff Studio Legale MP