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Scioglimento unione civile: assegno e tutele economiche - Studio Legale MP - Verona

Immaginate una coppia che ha costruito insieme vent'anni di vita condivisa: la prima fase di convivenza, poi la formalizzazione dell'unione civile nel 2016, poi — come accade — la crisi. Al momento della rottura, uno dei due partner si ritrova con un reddito sensibilmente inferiore all'altro, conseguenza di scelte fatte insieme: un lavoro abbandonato, un trasferimento, anni dedicati alla cura della casa. Chi ha diritto a cosa? E soprattutto: come si dimostra?

Lo scioglimento dell'unione civile — istituto introdotto dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Legge Cirinnà) — è la forma di cessazione del vincolo prevista per le coppie dello stesso sesso. A differenza del matrimonio, non esiste alcuna fase di separazione legale che lo preceda: il procedimento è diretto, anche se non istantaneo. Proprio questa struttura "semplificata" porta molti a sottovalutare la complessità delle tutele economiche che lo accompagnano, con conseguenze serie in sede giudiziale.

Come si scioglie l'unione civile: la procedura in sintesi

Il primo atto del procedimento è la dichiarazione di volontà di scioglimento, che ciascun partner può rendere anche disgiuntamente davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza. Questa dichiarazione non produce di per sé lo scioglimento, ma avvia il decorso di un termine dilatorio di tre mesi — lo spatium deliberandi che il legislatore impone come momento minimo di riflessione — trascorso il quale le parti possono procedere con la domanda formale.

Esistono tre percorsi alternativi. Il primo è lo scioglimento davanti all'ufficiale di stato civile (c.d. accordo in Comune), possibile solo in assenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Il secondo è la negoziazione assistita, disciplinata dall'art. 6 del D.L. n. 132/2014 convertito con L. n. 162/2014, che richiede l'assistenza di almeno un avvocato per ciascuna parte e la trasmissione dell'accordo al Procuratore della Repubblica per il controllo di legalità. Il terzo è il procedimento giudiziale, consensuale o contenzioso, davanti al Tribunale competente.

Sul piano dei tempi, la procedura davanti all'ufficiale di stato civile richiede in media tra i tre e i cinque mesi complessivi; la negoziazione assistita può ridursi a poche settimane una volta raggiunto l'accordo; il procedimento giudiziale contenzioso può durare anche anni in presenza di controversie patrimoniali complesse.

Un dato statistico illuminante: secondo il Rapporto ISTAT pubblicato a gennaio del corrente anno relativo all'anno 2024, nel 2024 in Italia sono stati quasi 300 gli scioglimenti di unioni civili, tre su quattro dei quali hanno riguardato accordi conclusi direttamente presso gli Uffici di Stato Civile, a riprova di quanto la via stragiudiziale sia ormai la scelta prevalente. Ciò non elimina, tuttavia, la complessità dei profili economici che restano irrisolti quando le parti non raggiungono un accordo soddisfacente.

L'assegno post-scioglimento: natura, presupposti e onere della prova

Il profilo più delicato — e più spesso sottovalutato — riguarda le conseguenze economiche che lo scioglimento produce sui partner. Su questo punto va fatta subito una distinzione fondamentale: nelle unioni civili non esiste l'assegno di mantenimento in costanza di procedimento (strumento tipico della separazione coniugale), perché non esiste la separazione. Esiste invece un assegno post-scioglimento, per il quale l'art. 1, comma 25, della L. n. 76/2016 richiama espressamente le disposizioni della Legge 1° dicembre 1970, n. 898 sul divorzio, in quanto compatibili.

Questo rinvio ha un'implicazione pratica decisiva: i criteri elaborati nel tempo dalla giurisprudenza per l'assegno divorzile valgono integralmente anche per lo scioglimento dell'unione civile. Lo ha confermato con chiarezza la Cass. civ., Sez. I, ord. 17 settembre 2025, n. 25495, che si colloca nel solco delle Sezioni Unite (Cass. S.U., 27 dicembre 2023, n. 35969): la Suprema Corte ha stabilito che i criteri previsti per l'assegno divorzile nel matrimonio si applicano integralmente allo scioglimento dell'unione civile, valutando lo squilibrio economico tra i partner, il contributo dato da ciascuno alla vita comune e le scelte fatte durante l'unione. La pronuncia ha inoltre chiarito la natura dell'assegno: non puramente assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, destinata cioè a riequilibrare uno squilibrio patrimoniale che trovi causa nelle scelte endofamiliari condivise.

Un aspetto particolarmente rilevante — e quasi sempre trascurato nella fase stragiudiziale — riguarda il periodo di convivenza precedente alla formalizzazione dell'unione. Secondo l'orientamento fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35969/2023, ai fini della valutazione dell'assegno va considerato anche il periodo di stabile convivenza di fatto anteriore alla costituzione dell'unione civile, ove esso presenti i caratteri di continuità e di progetto di vita comune, e vi sia una relazione di continuità tra la fase "di fatto" e quella "giuridica" del vincolo. In pratica: chi ha convissuto stabilmente con il partner per dieci anni prima di formalizzare l'unione nel 2016 non può essere trattato come se la relazione comune fosse iniziata solo in quell'anno. Ciò cambia significativamente il calcolo della durata dell'unione rilevante, e di conseguenza la misura dell'assegno.

La valutazione del diritto all'assegno, tuttavia, non è automatica. La giurisprudenza più recente ha significativamente irrigidito l'onere probatorio a carico di chi lo richiede. Con l'ordinanza 7 gennaio 2026, n. 300, Cass. civ., Sez. I, la Suprema Corte ha ribadito che la funzione perequativo-compensativa dell'assegno non può fondarsi su mere allegazioni: chi invoca l'assegno deve dimostrare in modo puntuale e documentato i sacrifici professionali compiuti e il loro effettivo riflesso sull'assetto economico della coppia, nonché il nesso causale tra le scelte endofamiliari e lo squilibrio attuale. La semplice disparità reddituale tra i partner non è sufficiente.

Ma attenzione: il rigore probatorio opera in entrambe le direzioni. Con l'ordinanza 27 gennaio 2026, n. 1870, Cass. civ., Sez. I, la Suprema Corte ha cassato con rinvio una sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva negato l'assegno senza previamente effettuare la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali degli ex partner: il giudice non può negare l'assegno senza prima accertare l'esistenza o meno di uno squilibrio, e senza valutare se tale squilibrio abbia causa nelle scelte familiari condivise. Saltare questo passaggio logico costituisce un vizio giuridicamente rilevante.

Il brocardo romano vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi è vigile — si adatta perfettamente a questa materia. Chi si trova in una posizione economicamente svantaggiata all'esito dello scioglimento deve attivarsi per tempo, raccogliere la documentazione necessaria e far valere le proprie ragioni nel momento processuale corretto. L'inerzia o l'improvvisazione possono comportare la perdita di tutele che la legge in astratto garantisce.

Come ricorda il filosofo del diritto Ronald Dworkin, "i diritti non sono doni dello Stato, ma pretese che gli individui possono far valere anche contro di esso": ma far valere un diritto richiede conoscenza delle regole del gioco, tempestività e rigore nella costruzione della propria posizione processuale.

Oltre all'assegno periodico, lo scioglimento dell'unione produce ulteriori effetti patrimoniali che non vanno ignorati. Il partner titolare di assegno ha diritto alla pensione di reversibilità in caso di morte dell'ex. Ha altresì diritto al 40% del TFR maturato dall'altra parte durante il periodo di vigenza dell'unione, salvo che abbia contratto nuovo matrimonio o nuova unione civile successivamente. Lo scioglimento comporta inoltre la perdita del diritto all'utilizzo del cognome comune eventualmente scelto al momento della costituzione, e la cessazione dei diritti successori reciproci, salva diversa disposizione testamentaria.

Gli errori più frequenti che si incontrano nella gestione di queste vicende sono tre. Il primo è non raccogliere in anticipo la documentazione reddituale e patrimoniale propria e del partner: senza dati comparativi, è impossibile dimostrare lo squilibrio davanti al giudice. Il secondo è trascurare il periodo di convivenza prematrimoniale, rinunciando così a far valere anni di vita comune che la giurisprudenza più recente consente di valorizzare. Il terzo è credere che l'accordo raggiunto davanti all'ufficiale di stato civile, per la sua rapidità, protegga adeguatamente entrambe le parti: spesso, invece, chi non è assistito da un professionista firma condizioni meno favorevoli di quelle a cui avrebbe diritto.

Lo scioglimento dell'unione civile è dunque un istituto proceduralm entecomplesso nella sua apparente semplicità. La velocità del percorso non elimina la profondità delle conseguenze: economiche, patrimoniali, previdenziali. La giurisprudenza della Cassazione sta affinando con precisione crescente i criteri di accesso all'assegno post-scioglimento, richiedendo insieme rigore probatorio al richiedente e analisi completa al giudice. Conoscere queste regole prima di avviare qualsiasi procedura — e non dopo — è il primo strumento di tutela.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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