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Una famiglia veronese cerca una badante per assistere il proprio anziano genitore. La donna straniera che si prende cura di lui da mesi, di fatto, non ha un permesso di soggiorno valido per lavoro. Il datore di lavoro vuole regolarizzare il rapporto, presenta la domanda di emersione, ma si vede notificare un provvedimento di diniego della Questura: motivo, una segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen. Fino a pochi mesi fa, contro quel diniego c'era poco da fare. Oggi, la situazione è radicalmente diversa.
Il settore del lavoro domestico — colf, badanti, assistenti familiari — è quello in cui il fenomeno del lavoro irregolare raggiunge la sua massima concentrazione. Delle oltre 207.000 istanze di emersione ricevute dal Ministero dell'Interno nella sanatoria del 2020, la quota maggiore riguardava proprio rapporti di lavoro domestico e di assistenza alla persona, pari a 176.848, mentre solo il 15 per cento aveva riguardato l'agricoltura. Un dato che racconta plasticamente la realtà di migliaia di famiglie italiane che ricorrono a lavoratrici e lavoratori stranieri per la cura di anziani e non autosufficienti, spesso senza riuscire a regolarizzarne la posizione tramite i canali ordinari.
Il quadro normativo: l'art. 103 del Decreto Rilancio e i suoi effetti duraturi
Il cosiddetto Decreto Rilancio — d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 — ha previsto, all'articolo 103, una disciplina per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri, e anche la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno temporaneo per sei mesi ai cittadini stranieri con permesso scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno. Le disposizioni relative alla procedura di emersione si applicano, tra gli altri settori, al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf) e all'assistenza alla persona (badante).
La posizione dei cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno impiegati presso le famiglie come lavoratori domestici di sostegno al bisogno familiare (colf) o come assistenti di persone affette da patologie o handicap (badanti) può essere regolarizzata attraverso la procedura di emersione del lavoro irregolare, meglio nota come "sanatoria". Se l'emersione riguarda lavoratori italiani o comunitari la domanda deve essere presentata all'INPS; se riguarda lavoratori extracomunitari, invece, deve essere inoltrata con procedura informatica allo Sportello Unico dell'Immigrazione tramite il sito del Ministero dell'interno.
Il datore di lavoro che intende avvalersi della procedura deve soddisfare alcune condizioni di ammissibilità strettamente connesse al proprio profilo reddituale. Per le istanze di emersione di lavoratori addetti al lavoro domestico, il reddito imponibile del datore di lavoro persona fisica non deve essere inferiore a 20.000 euro annui, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Proprio su questo requisito si è sviluppato un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica, che ha chiarito come il dato anagrafico debba essere interpretato in senso sostanziale e non meramente formale.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 220 del 14 gennaio 2025, ha accolto l'appello di un cittadino pakistano avverso il rigetto dell'istanza di emersione disposto dalla Prefettura di Como per mancato soddisfacimento del requisito reddituale. Nel caso esaminato, il datore di lavoro era stato considerato inadempiente perché il suo reddito non raggiungeva la soglia dei 27.000 euro, ma la difesa aveva documentato che il nucleo familiare era composto unicamente da lui, con moglie e figli residenti in Pakistan e mai entrati in Italia. Il Consiglio di Stato ha quindi precisato che il requisito reddituale di 27.000 euro è previsto esclusivamente per l'ipotesi in cui, diversamente dal caso in questione, dal certificato anagrafico risulti che vi siano altri familiari conviventi in grado di apportare il loro contributo economico alle esigenze comuni. Si tratta di un principio di grande portata operativa: il datore di lavoro che sia formalmente coniugato ma viva di fatto solo, con il nucleo familiare all'estero, non può essere penalizzato dalla soglia più alta prevista per le famiglie allargate.
Con il successivo Consiglio di Stato, sentenza n. 1596 del 24 febbraio 2025, la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente consolidato l'orientamento favorevole a una valutazione sostanziale dei requisiti di ammissibilità, ribadendo l'illegittimità di dinieghi fondati su letture meramente formalistiche delle condizioni soggettive del datore di lavoro.
La svolta della Corte Costituzionale: via l'automatismo per chi è segnalato nel SIS
Il colpo di scena più rilevante degli ultimi mesi è arrivato dalla Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 6 depositata il 22 gennaio 2026, la Corte costituzionale è intervenuta sulla disciplina delle procedure di emersione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, nella parte in cui preclude automaticamente l'accesso all'emersione ai cittadini stranieri segnalati nel Sistema d'informazione Schengen per il solo ingresso o soggiorno irregolare.
La questione è nata nell'ambito di un giudizio amministrativo nel quale un cittadino straniero aveva impugnato il diniego della Questura al rilascio del permesso di soggiorno richiesto nell'ambito della procedura di emersione. Il diniego era stato fondato esclusivamente sulla presenza di una segnalazione SIS, ritenuta automaticamente ostativa. Il Consiglio di Stato, investito dell'appello, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, evidenziando l'impossibilità per l'amministrazione di svolgere qualsiasi valutazione in concreto. Nel caso specifico, la segnalazione risultava inserita da un altro Stato membro per mero ingresso irregolare, senza che emergessero elementi di pericolosità per l'ordine o la sicurezza pubblica.
La Corte ha rilevato come tale esclusione fosse in contraddizione con le finalità stesse della disciplina sull'emersione, che mira a regolarizzare cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale ma privi di un valido titolo di soggiorno. La norma censurata finiva per trattare in modo diverso situazioni sostanzialmente identiche: da un lato escludeva chi era stato segnalato nel SIS per ingresso o soggiorno irregolare in un altro Stato dell'area Schengen, dall'altro consentiva l'accesso all'emersione a chi si trovava irregolarmente in Italia senza essere mai stato segnalato.
Secondo la Corte, si realizzava così un vero e proprio "corto circuito" tra il presupposto della misura — la presenza irregolare — e il fattore impeditivo, costituito da una segnalazione connessa alla medesima irregolarità.
La Corte costituzionale ha inoltre richiamato la disciplina europea del Sistema d'informazione Schengen, come ridefinita dal regolamento UE 2018/1861, che impone agli Stati membri una valutazione caso per caso. La segnalazione nel SIS, secondo il diritto europeo, non può avere carattere automaticamente vincolante né essere di per sé ostativa al rilascio o alla proroga di un titolo di soggiorno.
Sul piano pratico, la sentenza della Consulta produce effetti immediati e rilevanti. La decisione incide direttamente sulle procedure di emersione pendenti e offre un parametro interpretativo anche per la revisione di dinieghi fondati esclusivamente sulla segnalazione SIS. Le amministrazioni sono ora chiamate a superare ogni automatismo e a motivare i provvedimenti sulla base di una valutazione sostanziale della posizione dello straniero. Questo significa, in concreto, che le famiglie i cui collaboratori domestici abbiano subito un diniego fondato unicamente sulla segnalazione Schengen possono oggi ripresentare l'istanza o impugnare il provvedimento davanti al giudice amministrativo, con concrete possibilità di successo.
Restano invece ferme le altre cause ostative previste dalla legge, comprese quelle connesse a motivi di sicurezza o ordine pubblico. Il legislatore conserva dunque la facoltà di escludere chi presenti effettivi profili di pericolosità sociale, ma non può farlo in modo automatico e indiscriminato sulla sola base di una segnalazione formale.
Un aspetto spesso trascurato riguarda la possibilità che nel settore domestico operino più datori di lavoro contemporaneamente. Nelle ipotesi in cui un lavoratore domestico lavori ad ore presso più datori di lavoro, i datori di lavoro potranno essere al massimo tre, ognuno dei quali dovrà avviare la domanda separatamente, indicando nel modello EM dom il fatto che i datori di lavoro sono più di uno.
Per quanto riguarda il canale ordinario di ingresso, l'ultimo click day per l'assunzione di lavoratrici e lavoratori domestici non comunitari tramite le quote ordinarie si è svolto il 18 febbraio 2026. Sono però disponibili 10.000 unità per il canale "extra quota", rinnovate con lo stesso contingente per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, destinate all'assistenza a persone non autosufficienti o con particolari esigenze di cura. La differenza tra i due canali — ordinario e straordinario — è cruciale: il canale extra quota richiede che la domanda sia presentata tramite soggetti abilitati, non in autonomia, e presuppone una condizione certificata di non autosufficienza del familiare da assistere.
Il principio vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila sui propri interessi — mal si concilia con la complessità di una procedura in cui i termini sono spesso rigorosi, la documentazione da produrre articolata e le cause di inammissibilità numerose. Come scriveva Norberto Bobbio, il problema fondamentale non è più enunciare i diritti ma garantirne l'effettività: e nel diritto dell'immigrazione questa distanza tra norma scritta e applicazione concreta si manifesta con evidenza particolare.
Sul piano operativo, le famiglie che si trovino a dover regolarizzare un rapporto di lavoro domestico già in essere devono prestare attenzione a tre aspetti che ricorrono frequentemente nelle contestazioni amministrative. In primo luogo, la verifica della soglia reddituale: occorre documentare con precisione sia il reddito imponibile che la composizione effettiva del nucleo familiare anagrafico, tenendo conto che la famiglia residente all'estero non rileva ai fini del calcolo. In secondo luogo, la continuità del rapporto di lavoro: il rapporto irregolare deve essere in essere al momento della presentazione della domanda, non solo storicamente esistito. In terzo luogo, l'assenza di cause ostative: condanne nei cinque anni precedenti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, intermediazione illecita o sfruttamento lavorativo escludono il datore di lavoro dall'accesso alla procedura, senza possibilità di sanatoria.
La pronuncia della Corte Costituzionale n. 6/2026 segna un punto di non ritorno nella direzione di un diritto dell'immigrazione più rispettoso del principio di proporzionalità. L'automatismo burocratico che per anni ha bloccato migliaia di lavoratori domestici — e le famiglie che da loro dipendevano — per una segnalazione priva di reale contenuto di pericolosità è stato definitivamente rimosso dall'ordinamento. Rimane aperta, tuttavia, la questione strutturale: un sistema di regolarizzazione fondato su procedure straordinarie e periodiche, anziché su canali ordinari efficienti, continua a produrre sacche di irregolarità che nessuna sanatoria, per quanto ben congegnata, riesce a eliminare definitivamente.
Redazione - Staff Studio Legale MP