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Immaginate un funzionario pubblico — dirigente di un piccolo Comune, nominato RPCT quasi per necessità organizzativa — che nel corso di un anno riceve segnalazioni di irregolarità, le protocolla, le archivia e non le trasmette all'ufficio disciplinare. Il piano anticorruzione è formalmente approvato, pubblicato in Amministrazione Trasparente, rispettoso di ogni scadenza. Eppure, quando ANAC avvia una verifica ispettiva, risulta che il piano non è mai stato attuato nella sostanza, la rotazione degli incarichi è rimasta inattuata e le misure di mappatura del rischio sono copiate da un modello standard mai adattato alla realtà dell'ente. In quel caso, la responsabilità personale del RPCT è concreta, e può cumularsi con quella disciplinare, erariale e per danno all'immagine della pubblica amministrazione.
È questo il nervo scoperto del sistema anticorruzione italiano: la distanza tra adempimento formale e attuazione sostanziale delle misure. Comprendere dove si colloca la responsabilità del RPCT — e dove invece essa si attenua — è oggi una necessità per ogni ente pubblico che voglia gestire il rischio in modo consapevole.
Il quadro normativo: un ruolo ad alto rischio personale
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è la figura cardine su cui si regge il sistema di anticorruzione di livello locale delineato dalla legge del 6 novembre 2012, n. 190, cd. legge Severino o legge anticorruzione. Inizialmente immaginata come distinta dalla figura del responsabile della trasparenza, con il decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 (cd. FOIA), le due figure sono state assorbite in un'unica figura, il RPCT, ferma restando la possibilità per le singole amministrazioni di separarle in presenza di evidenti ragioni organizzative.
Il RPCT svolge funzioni di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento.
Il profilo di responsabilità personale è il cuore del problema. Dal punto di vista della responsabilità, il RPCT risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano anticorruzione congruo e di avere vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. Questa prova liberatoria è biforcuta e rigorosa: non basta dimostrare di aver adottato il piano, occorre anche provare di aver concretamente vigilato sulla sua attuazione. La logica è quella del summum ius summa iniuria: un piano formalmente perfetto ma sostanzialmente inattuato non assolve il RPCT dalla responsabilità.
Un caso emblematico, portato all'attenzione pubblica direttamente da ANAC, riguarda un'Azienda territoriale per l'Edilizia di un Comune laziale. L'omessa adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ha comportato per alcuni membri del Consiglio di Amministrazione un procedimento sanzionatorio da parte di ANAC. L'Autorità ha irrogato una sanzione pecuniaria complessiva pari a 5.000 euro agli amministratori e responsabili dell'ente, sanzione che dovrà essere saldata personalmente dagli stessi amministratori. L'indagine di verifica di ANAC ha portato ad accertare la mancata pubblicazione annuale del Piano sul sito istituzionale, violando così l'obbligo di adozione. Il Piano triennale fu approvato dal CdA dell'ente solo in data successiva all'avvio del procedimento sanzionatorio, con un anno di ritardo rispetto alle scadenze di legge.
La posizione di ANAC è netta: "Il Piano è un atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, trattandosi di uno strumento dinamico che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene. Il ritardo nell'adozione non appare scusabile: essendo di natura programmatica, perde la sua finalità se viene redatto quando il periodo di riferimento è già concluso."
Nomina, tutele e il problema della revoca
La nomina del RPCT non è un atto neutro. Il punto fermo ribadito da ANAC — in linea con l'Allegato 3 al PNA 2022 — è che la scelta del RPCT appartiene all'organo di indirizzo, il quale deve procedere con un atto pienamente discrezionale, ma non arbitrario, perché guidato da elementi di competenza, affidabilità e autonomia. ANAC sottolinea che la figura del RPCT rappresenta un presidio essenziale per l'effettività del sistema prevenzionistico, motivo per cui la scelta deve essere orientata verso un soggetto che coniughi adeguata conoscenza dell'ente e capacità di esercitare la funzione senza condizionamenti.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato tra i dirigenti. Laddove possibile, è altamente consigliato attribuire l'incarico di RPCT in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati. Al fine di evitare che l'attività del RPCT possa essere compromessa da una situazione di precarietà, l'incarico di RPCT deve avere una durata minima ragionevole, di almeno tre anni.
Il punto più delicato — sul piano pratico e su quello della tutela — è la revoca. La legge costruisce attorno al RPCT un sistema di protezione dalla ritorsione politica. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Per quanto riguarda la revoca dell'incarico al RPCT, qualsiasi decisione in merito deve essere comunicata ad ANAC, indipendentemente dalla motivazione addotta. L'ANAC ha trenta giorni di tempo per valutare se la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile nella prevenzione della corruzione. Trascorso questo periodo, la revoca diventa efficace.
È la traduzione normativa del principio vigilantibus iura subveniunt: il diritto protegge chi agisce con diligenza, e chi esercita la vigilanza anticorruzione merita a sua volta una tutela strutturata. Il RPCT che segnala irregolarità, denuncia inadempienze o si oppone a scelte dell'organo politico non può essere rimosso in ritorsione senza che ANAC ne valuti le ragioni.
Quanto ai requisiti soggettivi, il soggetto condannato per danno erariale da parte della Corte dei Conti per condotte dolose, con sentenza anche non definitiva, non può essere nominato RPCT. La condanna per condotte dolose rileva anche per la permanenza in carica del RPCT. Le fattispecie di condanna per colpa grave si prestano invece a valutazioni diversificate, da effettuarsi di volta in volta. Spetta all'amministrazione valutare se la condotta tenuta incida sull'immagine di imparzialità dell'amministrazione e se il profilo della gravità della colpa possa dirsi integrato.
Il ciclo pianificatorio più recente ha introdotto alcune novità operative di rilievo. Con il Comunicato del Presidente ANAC approvato dal Consiglio ANAC del 10 dicembre 2025, è stato differito al 31 gennaio 2026 il termine entro il quale i RPCT sono tenuti a trasmettere la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, come previsto dalla legge n. 190/2012. La scelta di ANAC si colloca nel solco di un approccio ormai consolidato, volto a evitare che la Relazione annuale si risolva in un adempimento meramente formale e sganciato dal più ampio ciclo di programmazione. In particolare, l'Autorità evidenzia come la predisposizione della Relazione sia strettamente connessa alla redazione della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.
Sul versante delle attestazioni OIV, con deliberazione n. 168 del 13 aprile 2026, pubblicata sul sito ANAC il 12 maggio 2026, l'Autorità anticorruzione ha approvato i criteri e le modalità per lo svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte degli Organismi di Valutazione. L'attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 15 giugno 2026. Gli Organismi di valutazione, a partire dal 16 giugno 2026, potranno iniziare a compilare la scheda di rilevazione tramite l'applicativo web, concludendo e validando i contenuti in tempo utile per la pubblicazione da parte del RPCT dell'ente entro il 30 luglio 2026 all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".
Sul piano dell'integrazione tra strumenti di pianificazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è soppresso ed assorbito nell'apposita sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Gli enti con meno di 50 dipendenti redigono un PIAO semplificato, che esclude alcune sottosezioni ma mantiene l'obbligo di aggiornamento annuale della parte anticorruzione e trasparenza.
Cosa fare, concretamente, per ridurre il rischio di responsabilità? Gli errori più frequenti che espongono il RPCT — e l'ente — a procedimenti sanzionatori sono di natura organizzativa più che normativa. Il primo è la nomina di un RPCT "di comodo", assegnato a settori esposti a rischio corruttivo o privo di reale autonomia valutativa: il ruolo di RPCT non dovrebbe essere conferito a soggetti assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva nonché assegnati a settori considerati più esposti a rischio corruttivo. Il secondo è la mancanza di flussi informativi strutturati tra il RPCT e i referenti interni, che rende il piano una dichiarazione d'intenti anziché uno strumento operativo. Il terzo — forse il più sottovalutato — è l'assenza di un monitoraggio semestrale documentato sullo stato di attuazione delle misure: se il RPCT non può dimostrare di aver vigilato in modo tracciato, la prova liberatoria dalla responsabilità disciplinare ed erariale diventa assai ardua.
Luigi Einaudi scriveva che le istituzioni si reggono non solo sulle norme ma sugli uomini che le abitano. Il sistema anticorruzione italiano riflette questa visione: ha creato una figura — il RPCT — che non è un mero adempitore burocratico, ma un presidio di integrità che deve operare con effettiva indipendenza. Quando questa indipendenza è compressa da pressioni politiche, o quando il piano rimane lettera morta, il sistema mostra la sua fragilità più profonda: non è la norma a mancare, ma la sua attuazione sostanziale.
Redazione - Staff Studio Legale MP