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RPCT: nomina, responsabilità e rischi legali - Studio Legale MP - Verona

Un Comune nomina il proprio RPCT per sei mesi, senza motivazione scritta, affidando l'incarico a un funzionario già sovraccarico di deleghe operative. Pochi mesi dopo, una segnalazione di whistleblowing viene archiviata in silenzio. Il dipendente segnalante viene trasferito ad altra sede. Tre scenari distinti, apparentemente autonomi — e tuttavia tutti e tre generatori di responsabilità giuridica per l'ente, oggi più che mai. Questa non è una sequenza ipotetica: è la fotografia di una prassi diffusa che la più recente giurisprudenza e le ultime indicazioni dell'ANAC stanno iniziando a sanzionare con crescente rigore.

La figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, istituita dalla legge n. 190 del 2012 e potenziata dal d.lgs. n. 97 del 2016, non è mai stata così esposta — sia come soggetto che come punto critico dell'intero sistema — quanto in questa fase di transizione verso il Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028. Il PNA 2026-2028, adottato definitivamente dall'ANAC, colloca il RPCT al centro dell'architettura del PIAO come coordinatore della strategia anticorruzione, snodo di raccordo tra prevenzione della corruzione, performance e valore pubblico, e garante di una programmazione unitaria e integrata. Un mandato ambizioso che, nella realtà operativa degli enti locali di piccole e medie dimensioni, si scontra con carenze organizzative croniche e una sottovalutazione dei profili di rischio legale che circondano la figura.

La nomina del RPCT: quando l'atto formale nasconde un vizio sostanziale

Il primo terreno di rischio è la nomina stessa. L'ANAC, con l'atto del Presidente del 30 luglio 2025 (fascicolo 1701/2025), ha messo in guardia i Comuni dalla prassi di nominare il RPCT per periodi estremamente brevi e non motivati, chiarendo che tale scelta finisce per svuotare di contenuto il dettato normativo e gli orientamenti che attribuiscono all'incarico una funzione di presidio strategico della legalità. Un incarico annuale o addirittura semestrale, privo di motivazioni puntuali, impedisce di portare a compimento il ciclo di programmazione triennale e non consente di valorizzare le competenze acquisite.

Non si tratta di un mero rilievo formale. L'ANAC, nel successivo parere del 22 ottobre 2025 (fascicolo 3944/2025), ha ribadito che la scelta del RPCT appartiene all'organo di indirizzo, il quale deve procedere con un atto pienamente discrezionale ma non arbitrario, guidato da elementi di competenza, affidabilità e autonomia; la figura del RPCT rappresenta un presidio essenziale per l'effettività del sistema prevenzionistico, e la scelta deve essere orientata verso un soggetto che coniughi adeguata conoscenza dell'ente e capacità di esercitare la funzione senza condizionamenti.

Sul piano dei requisiti soggettivi, la normativa e le FAQ ANAC aggiornate all'agosto 2025 delineano un perimetro molto stringente. È necessario che il RPCT sia selezionato tra quei soggetti che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo; tale requisito deve essere valutato dall'amministrazione caso per caso, avuto riguardo a eventuali procedimenti penali e di rinvio a giudizio, a condanne in primo grado del giudice civile e del lavoro, a condanne erariali e a pronunce di natura disciplinare, considerando la natura e la gravità dell'eventuale condanna, l'elemento soggettivo del dolo e l'incidenza rispetto allo svolgimento della funzione. Il legislatore ha ribadito che l'incarico di RPCT sia attribuito, di norma, a un dirigente di ruolo in servizio, con un specifico divieto di far elaborare il PTPCT a soggetti esterni; la nomina di un dirigente esterno all'amministrazione è pertanto un'eccezione che necessita di motivazione puntuale, anche in ordine all'assenza di soggetti interni aventi i requisiti di legge.

Ciò che spesso sfugge agli uffici è che la nomina viziata non produce soltanto un problema di legittimità astratta: espone l'ente a un atto di vigilanza ANAC, con conseguente ordine di adeguamento, e può riverberarsi sulla validità degli atti adottati dal RPCT nel periodo di illegittima investitura — compresa la sezione anticorruzione del PIAO già approvata.

Responsabilità erariale e danno all'immagine: il nuovo paradigma della Corte dei conti

Il secondo piano di rischio riguarda la responsabilità del RPCT — e, per riflesso, dell'ente — in caso di omissioni nella gestione del sistema prevenzionistico. Sul piano della responsabilità, il RPCT risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano anticorruzione e di aver osservato le prescrizioni in materia.

Questo regime di responsabilità — già oneroso — si è ulteriormente appesantito per effetto di una pronuncia che sta modificando in profondità la giurisprudenza contabile. Con la sentenza n. 3/2026, depositata il 3 marzo 2026, le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti segnano un autentico cambio di paradigma nella tutela del danno all'immagine. Le Sezioni Riunite hanno confermato la proponibilità dell'azione erariale per qualsiasi reato doloso — generico o intenzionale, ma non colposo — che comprometta il prestigio o la credibilità funzionale dell'amministrazione, superando l'interpretazione restrittiva dell'art. 51, comma 7, del D.Lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile) e ridefinendo il rapporto tra reato e danno erariale alla luce dei principi costituzionali e dell'evoluzione giurisprudenziale consolidata.

La ricaduta pratica per i RPCT è immediata: qualunque condotta dolosa — anche non strettamente ascrivibile ai reati contro la PA in senso stretto — che generi un pregiudizio reputazionale all'ente potrà ora fondare un'azione risarcitoria davanti alla Corte dei conti. Non solo, dunque, la corruzione propria o impropria: anche favoritismi documentati, opacità nella gestione del PTPCT, omissioni consapevoli nei controlli sul conflitto di interessi. Il principio del vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — risuona qui con tutta la sua forza precettiva: il RPCT che non vigila, e che non può dimostrare di aver vigilato attraverso atti formali tracciabili, si espone a conseguenze patrimoniali dirette.

Il terzo e più insidioso profilo di rischio riguarda il whistleblowing. Le delibere ANAC n. 478 e n. 479 del 26 novembre 2025, adottate all'esito del monitoraggio condotto sull'attuazione della normativa nel 2024, aggiornano il quadro esistente rafforzandone la coerenza complessiva e dettando indicazioni più puntuali per favorire un'applicazione uniforme della disciplina. In questo contesto, la sentenza n. 951 del 6 novembre 2025 del Tribunale di Bergamo ha affrontato un caso emblematico: una vigilessa, dopo aver denunciato all'Amministrazione irregolarità e favoritismi nella concessione di benefit e premi di produttività al personale interno, nonché nell'utilizzo di fondi regionali, è stata vittima di atti persecutori, tra cui demansionamento, isolamento e valutazioni negative; il Tribunale ha riconosciuto che tali condotte costituivano mobbing ritorsivo e ha condannato l'ente al risarcimento di 25.000 euro per danno morale. La sentenza sottolinea che il datore di lavoro è responsabile non solo per atti diretti di ritorsione, ma anche per aver consentito il mantenimento di un ambiente lavorativo ostile e nocivo.

Qui il nesso con il ruolo del RPCT è immediato e spesso sottovalutato: nel settore pubblico, il canale di segnalazione interna fa capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, laddove ne sia obbligatoria la nomina. Se il RPCT non gestisce la segnalazione con riservatezza e tempestività, o se tollera — anche solo passivamente — un clima organizzativo ritorsivo, l'ente risponde in sede civile e potenzialmente in sede erariale. Il silenzio non è neutralità: è complicità omissiva con effetti patrimoniali.

Cosa fare concretamente: gli errori da non commettere

La prassi degli enti locali rivela errori ricorrenti che, alla luce del quadro giurisprudenziale e regolatorio aggiornato, non sono più tollerabili. Il primo — e più frequente — è nominare il RPCT senza una delibera motivata dell'organo di indirizzo politico che espliciti le ragioni della scelta, la durata congrua dell'incarico (tendenzialmente triennale, in coerenza con il ciclo PIAO) e i criteri di valutazione dei requisiti soggettivi. Il secondo errore è cumulare sull'RPCT una molteplicità di incarichi operativi che ne compromettono l'autonomia funzionale: secondo l'ANAC, la scelta di conferire l'incarico per periodi eccessivamente brevi e senza motivazioni oggettive svuota di contenuto la normativa sulla prevenzione della corruzione, che riconosce al RPCT una funzione strategica di presidio della legalità; si tratta di un ruolo che richiede indipendenza, continuità e competenze consolidate, caratteristiche difficilmente conciliabili con incarichi semestrali o annuali privi di giustificazioni organizzative specifiche.

Il terzo errore — quello più pericoloso perché si manifesta a distanza — è non predisporre un sistema documentale tracciabile delle attività di vigilanza del RPCT: verbali di monitoraggio, report periodici al vertice politico-amministrativo, registrazione delle segnalazioni ricevute e degli esiti istruttori. In assenza di questa traccia, il RPCT non potrà provare di aver adempiuto ai propri obblighi, e l'ente non potrà sottrarsi alla responsabilità solidale. La prevenzione della corruzione e la trasparenza devono oggi essere impostate come leva di creazione e protezione del valore pubblico, orientando l'azione amministrativa e riducendo sprechi; il RPCT predispone la sottosezione coordinandosi con i responsabili delle altre aree — performance, organizzazione, lavoro agile, personale, formazione, bilancio, digitale — e può avvalersi di un gruppo di lavoro integrato, anche con stakeholder esterni.

Il PNA 2026-2028 dedica un approfondimento all'attuazione della sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali, segnalando criticità ricorrenti riscontrate in sede di vigilanza — accessibilità, disomogeneità dei dati, scarsa riconoscibilità della sezione — e formulando raccomandazioni operative corredate da esempi e casi pratici. La mancata conformità di questa sezione, già oggetto di rilievi sistematici in sede di vigilanza ANAC, rappresenta oggi un indicatore autonomo di inadempimento che può aggravare la posizione del RPCT in un eventuale procedimento erariale o disciplinare.

Il filosofo del diritto Norberto Bobbio, nell'analisi dei rapporti tra norma, potere e controllo, ricordava che la vera misura della civiltà giuridica di un ordinamento non sta nella quantità delle norme prodotte, ma nell'effettività dei meccanismi di garanzia. Il RPCT è oggi il principale meccanismo di garanzia interna alla PA: la sua debolezza — voluta, tollerata o semplicemente ignorata — è una debolezza dell'intero sistema.

In questo scenario di accresciuta complessità, la gestione dell'anticorruzione non può più essere trattata come un adempimento burocratico residuale. La scelta del soggetto, la strutturazione dell'incarico, la tenuta documentale delle attività di vigilanza e la gestione del canale whistleblowing sono tutti profili che richiedono un presidio giuridico strutturato, capace di accompagnare l'ente nella costruzione di un sistema prevenzionistico che sia realmente efficace — e che, in caso di contenzioso, possa essere difeso con evidenze concrete davanti a qualsiasi sede giudicante.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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