Lunghe assenze, reddito e precedenti penali: quando la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo è illegittima e come far valere i propri diritti
Per molti cittadini stranieri il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rappresenta il traguardo di anni di vita e lavoro in Italia: un titolo “stabile” che dovrebbe garantire sicurezza e continuità del progetto di vita. In pratica, però, non sono rari i casi in cui la Questura revoca questo permesso richiamando in modo automatico l’assenza prolungata dall’Unione europea, la perdita del reddito o vecchie condanne penali.
Negli ultimi mesi la giurisprudenza amministrativa ha iniziato a intervenire con decisione, ponendo limiti chiari a questi automatismi e ricordando che il permesso UE di lungo periodo gode di una tutela rafforzata rispetto ai titoli “ordinari”, proprio in ragione del radicamento dello straniero sul territorio. L’obiettivo di questo contributo è offrire una guida pratica, fondata su pronunce recentissime, su come impostare la difesa quando la revoca appare ingiusta o sproporzionata.
L’articolo 9 del Testo Unico immigrazione prevede che il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo possa essere revocato, tra l’altro, se il titolo è stato ottenuto fraudolentemente, in caso di espulsione, quando la persona è ritenuta pericolosa per l’ordine pubblico, in caso di assenza dal territorio dell’Unione per dodici mesi consecutivi o dal territorio nazionale per sei anni, nonché quando un altro Stato membro rilascia allo stesso straniero un permesso UE di lungo periodo. Molte Questure hanno letto queste ipotesi in chiave rigida, trasformandole in vere e proprie “tagliole automatiche”, senza considerare le ragioni concrete dell’assenza o la situazione personale e familiare del titolare.
Proprio sul terreno delle assenze prolungate dall’Unione europea si è collocata una delle pronunce più rilevanti: il TAR Friuli-Venezia Giulia, con sentenza 13 settembre 2025, n. 381, ha annullato la revoca di un permesso UE di lungo periodo disposta dalla Questura di Pordenone per un’assenza di oltre dodici mesi consecutivi, tra il 2017 e il 2019, ritenendo illegittimo l’automatismo applicato dall’amministrazione. Nel caso concreto, il ricorrente aveva documentato gravi motivi di salute affrontati in Tunisia e un radicamento in Italia risalente al 2001, ma la Questura aveva dichiarato espressamente di non voler valutare tali giustificazioni, dando rilievo solo al dato cronologico dell’assenza.
Il TAR ha aderito all’orientamento che, richiamando anche il Consiglio di Stato, esclude la revoca automatica in presenza di assenze superiori ai dodici mesi, imponendo all’amministrazione di valutare le ragioni addotte dallo straniero alla luce dei “gravi e comprovati motivi” già menzionati al comma 6 dello stesso articolo 9 (in particolare gravi motivi di salute o altri motivi seriamente documentati). Ne discende che la Questura non può limitarsi a constatare il superamento della soglia temporale, ma deve svolgere un’istruttoria effettiva sulle circostanze dell’assenza, in coerenza con il principio secondo cui, “ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit”, il giudice non può introdurre automatismi dove il legislatore non li ha espressamente previsti.
Un’altra decisione significativa è la sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 26 febbraio 2025, n. 183, relativa a un cittadino assente dall’Italia per circa otto anni, cui la Questura di Ferrara aveva revocato il permesso UE di lungo periodo in applicazione dell’art. 9, comma 7, lett. d), per l’eccessiva assenza dal territorio dell’Unione. In questo caso il TAR, pur non mettendo in discussione in astratto la possibilità di revoca, ha richiamato con forza il comma 9 dello stesso articolo, che obbliga la Questura, ove non vi siano i presupposti per l’espulsione, a rilasciare comunque “un permesso di soggiorno per altro tipo” allo straniero cui sia stato revocato il titolo di lungo periodo.
La revoca del permesso UE di lungo periodo non può quindi tradursi, automaticamente, in una caduta nella totale irregolarità, quando lo straniero non è espellibile e conserva un legame lavorativo o familiare con l’Italia. Nel caso deciso dal TAR Emilia-Romagna l’amministrazione non aveva affatto considerato questa “rete di sicurezza” prevista dalla legge, né aveva valutato la possibilità di rilasciare un permesso per lavoro, sicché il provvedimento è stato annullato con rinvio alla Questura perché riesaminasse la posizione nel rispetto del comma 9.
Accanto alle assenze prolungate, la prassi amministrativa ha spesso utilizzato il parametro economico come grimaldello per rimettere in discussione titoli di lungo periodo, pretendendo il mantenimento di un certo livello di reddito anche in sede di semplice aggiornamento. In questo quadro si colloca la sentenza del TAR Veneto 26 gennaio 2026, n. 220, che ha censurato la revoca di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo fondata su una presunta carenza reddituale e sulla cancellazione anagrafica per irreperibilità. Il TAR ha chiarito che il requisito delle “risorse stabili e regolari”, derivante dalla direttiva 2003/109/CE, è richiesto per il rilascio iniziale del titolo, ma non può essere surrettiziamente reintrodotto come condizione per l’aggiornamento o il rinnovo, essendo queste fasi disciplinate dal diverso comma 2 dell’art. 9, che non prevede un nuovo scrutinio del reddito.
La medesima sentenza ha precisato che la cancellazione anagrafica o l’iscrizione presso la casa comunale non coincidono con l’effettiva assenza dal territorio o con una presunta pericolosità sociale, trattandosi di meri dati certificativi che non possono assumere rilievo determinante ai fini della revoca del titolo di lungo periodo. Per il TAR, estendere ai permessi UE per soggiornanti di lungo periodo le logiche tipiche dei permessi ordinari (come l’aggancio rigido a soglie reddituali o a puri dati anagrafici) costituisce un’“illegittima estensione” in contrasto con la natura rafforzata di questo status e con l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea.
Un ulteriore fronte caldo è quello della revoca motivata dalla presunta pericolosità sociale dello straniero titolare di permesso UE di lungo periodo, spesso desunta in via automatica da condanne penali anche risalenti. La sentenza TAR Calabria 22 gennaio 2026, n. 137, si colloca su una linea netta: il diniego o la revoca del permesso di lungo periodo non possono discendere automaticamente dal mero fatto di aver riportato condanne penali, ma richiedono un giudizio di pericolosità sociale individualizzato e una motivazione particolarmente articolata. Il giudice calabrese sottolinea la necessità di un bilanciamento concreto fra l’interesse pubblico alla sicurezza e i diritti del singolo, in coerenza con i precedenti del Consiglio di Stato che escludono ogni forma di automatismo quando sono in gioco diritti fondamentali e uno status di lungo periodo.
Sul versante opposto, pronunce come quella del TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 maggio 2025, n. 1865, mostrano che, laddove la Questura svolga effettivamente una valutazione approfondita della condotta complessiva, dei legami familiari e dell’inserimento sociale, la revoca può essere ritenuta legittima, soprattutto in presenza di una persistente attività delittuosa. In quel caso il TAR ha dato rilievo a una pluralità di furti in abitazione e alla prosecuzione di frequentazioni con soggetti dediti a traffici criminali anche dopo l’espiazione della pena, ritenendo adeguato il giudizio di pericolosità espresso dall’amministrazione alla luce dei criteri fissati dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Dalla lettura congiunta di queste decisioni emerge un filo rosso chiaro: il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere revocato “a tavolino”, in base a formule standard e griglie automatizzate, ma solo all’esito di un’istruttoria e di una motivazione effettive sulle circostanze concrete del caso. Che si tratti di una lunga assenza per assistere un familiare malato, di un periodo di difficoltà economica o di precedenti penali che non si sono tradotti in una persistenza di comportamenti pericolosi, l’amministrazione è tenuta a interrogarsi sul radicamento, sulla storia personale e lavorativa, sul grado di integrazione dello straniero, valorizzando i legami costruiti nel tempo.
Per chi si vede notificare un decreto di revoca del permesso UE di lungo periodo, il primo passo è non considerare il provvedimento come irreversibile: le sentenze richiamate dimostrano che margini di difesa esistono e possono essere decisivi. È essenziale agire rapidamente, nei termini di legge per l’impugnazione, richiedere l’accesso agli atti per conoscere l’intero fascicolo amministrativo e raccogliere la documentazione utile a dimostrare le ragioni dell’assenza (cartelle cliniche, certificati di degenza, obblighi familiari, vincoli lavorativi all’estero), il radicamento in Italia (contratti di lavoro, dichiarazioni dei redditi, iscrizioni scolastiche dei figli, certificazioni associative) e l’assenza attuale di pericolosità sociale.
In molti casi la strategia difensiva più efficace combina la contestazione dell’automatismo applicato dalla Questura con la valorizzazione degli strumenti “correttivi” previsti dallo stesso Testo Unico, a partire dall’art. 9, comma 9, che impone il rilascio di un permesso “di altro tipo” in favore di chi non sia espellibile. Nei casi in cui, ad esempio, la revoca dipenda da una lunga permanenza all’estero per assistere un coniuge gravemente malato, la giurisprudenza suggerisce di insistere sia sulla sussistenza dei “gravi e comprovati motivi” che impediscono l’automatismo, sia sulla necessità di garantire comunque una forma di soggiorno regolare, quantomeno per consentire il rientro graduale in un percorso lavorativo e familiare stabile.
Non va sottovalutato, infine, il valore “politico” che questi giudizi assumono nell’equilibrio complessivo del diritto dell’immigrazione. Come ha osservato una recente rassegna su ammissione e soggiorno, la giurisprudenza amministrativa sta progressivamente delineando uno statuto del soggiornante di lungo periodo in cui il dato formale (la soglia temporale, il numero secco di mesi all’estero, la cancellazione anagrafica) non può oscurare i diritti fondamentali della persona e i percorsi di integrazione costruiti negli anni. In controluce si intravede l’idea che chi vive da tempo in Italia, lavora, paga le imposte, cresce figli nelle nostre scuole non può essere trattato come un “ospite temporaneo” sostituibile, ma come parte del tessuto sociale, in linea con il celebre monito di John Donne: “Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto”.
Per gli stranieri interessati da procedimenti di revoca questo scenario apre spazi concreti di tutela, ma richiede un approccio tecnico e proattivo: attendere passivamente o limitarsi a spiegazioni informali allo sportello non basta, perché il provvedimento di revoca, una volta consolidato, rischia di compromettere irrimediabilmente il progetto migratorio. È necessario costruire un racconto probatorio coerente, tradurre in documenti e argomenti giuridici le ragioni personali, sanitarie o familiari dell’assenza o delle difficoltà, evitando che la discrezionalità amministrativa si trasformi, di fatto, in arbitrarietà.
Redazione - Staff Studio Legale MP