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Quarant'anni trascorsi in Italia, un lavoro stabile, una famiglia costruita in questo Paese. Poi, un'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo finisce nella voragine burocratica di una Questura: pratica bloccata, solleciti ignorati, e infine un provvedimento di revoca fondato su una cancellazione anagrafica avvenuta decenni prima. Questo non è uno scenario ipotetico: è esattamente ciò che è accaduto al ricorrente che ha ottenuto ragione davanti al T.A.R. per il Veneto con la sentenza n. 220 del 26 gennaio 2026. La vicenda offre il punto di partenza per comprendere uno dei temi più tecnici e spesso trascurati del diritto dell'immigrazione: non il come si ottiene il permesso di lungo periodo, ma come lo si difende quando l'Amministrazione tenta di revocarlo o di negarne l'aggiornamento.
Il permesso di lungo periodo come status permanente: un regime giuridico autonomo
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disciplinato dagli artt. 9, 9-bis e 9-ter del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dal d.lgs. n. 3/2007 in attuazione della Direttiva 2003/109/CE, non è un permesso ordinario. Il suo rilascio presuppone cinque anni di soggiorno legale e continuativo, un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, la conoscenza della lingua italiana almeno al livello A2 e l'assenza di motivi ostativi all'ordine pubblico. Una volta rilasciato, il titolo attesta, come stabilisce l'art. 9 comma 2 del T.U.I., il riconoscimento permanente del relativo status ed è soggetto a rinnovo automatico alla scadenza. Questa qualificazione normativa ha conseguenze sistematiche di primaria importanza: lo status di lungo soggiornante non si perde con le stesse modalità con cui si perde un permesso ordinario, e i criteri per valutarne la revoca non possono coincidere con quelli applicabili a un titolo biennale di lavoro o di famiglia.
È precisamente su questo punto che si è pronunciato il T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 220 del 26 gennaio 2026, annullando il provvedimento del Questore della Provincia di Venezia che aveva rigettato l'istanza di aggiornamento e contestualmente revocato il titolo di soggiorno di un cittadino straniero presente in Italia da oltre quarant'anni. Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo di ricorso che denunciava un'illegittima applicazione, al permesso di lungo periodo, di criteri valutativi propri dei permessi ordinari, ravvisando così una violazione del regime giuridico speciale dettato dall'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. La sentenza precisa che il provvedimento impugnato era "frutto dell'illegittima estensione, al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di valutazioni proprie dei permessi di soggiorno ordinari", e che la situazione anagrafica dello straniero — e in particolare la cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità o l'iscrizione presso un indirizzo convenzionale come la casa comunale — non può assumere rilievo determinante ai fini dell'aggiornamento o della revoca, poiché l'iscrizione anagrafica ha natura meramente certificativa e la presenza effettiva sul territorio può essere dimostrata con altri mezzi.
Una volta acquisito lo status di lungo soggiornante, il suo venir meno è soggetto soltanto alle cause tassativamente elencate al comma 7 dell'art. 9 T.U.I., e non può essere disposto attraverso una rivalutazione dei requisiti originari di rilascio. L'Amministrazione, in altri termini, non può tornare indietro a riesaminare se i presupposti del 2011 — anno di rilascio del titolo, nel caso di specie — fossero stati effettivamente soddisfatti: ciò equivarrebbe a trasformare ogni istanza di aggiornamento in un nuovo procedimento di rilascio, con evidente violazione della ratio di stabilità che il legislatore ha inteso garantire.
Il divieto di automatismi penali e il giudizio concreto di pericolosità sociale
L'aspetto più delicato, e più frequentemente mal gestito dalle Questure italiane, riguarda il rapporto tra precedenti penali e revoca del permesso di lungo periodo. La legge non esclude che condanne penali possano rilevare ai fini della revoca, ma impone che da esse non possa discendere alcun automatismo. Il principio è ormai sedimentato in giurisprudenza e trova conferme recenti di grande rilievo.
Il T.A.R. per la Lombardia, con sentenza n. 354 del 23 gennaio 2026, ha annullato il provvedimento di revoca emesso dalla Questura di Varese nei confronti di un cittadino egiziano in Italia dal 2006, titolare di permesso UE di lungo periodo con validità fino al 2030. L'uomo aveva perso il lavoro per motivi di salute nel dicembre 2023 e percepiva l'indennità di disoccupazione. Il TAR ha censurato l'azione amministrativa come superficiale e carente di istruttoria, sottolineando che la revoca non può essere un automatismo ma deve scaturire da una valutazione discrezionale complessa e approfondita della pericolosità sociale: nel caso concreto, il giudizio di pericolosità formulato dalla Questura era generico e non supportato da alcun riscontro oggettivo. La sentenza ha inoltre ribadito che l'espulsione è una misura residuale, da adottarsi solo dopo aver verificato l'impossibilità di concedere un diverso titolo di soggiorno che consenta la permanenza dello straniero radicato sul territorio.
In senso convergente si è espresso il T.A.R. per la Calabria, con la sentenza del 22 gennaio 2026, n. 137: tanto il diniego quanto la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono discendere automaticamente dall'avere il richiedente riportato sentenze penali di condanna. In virtù della tutela rafforzata garantita al detentore di questo titolo, ai fini della revoca occorrono un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione del provvedimento amministrativo particolarmente articolati e incidenti su più elementi, tali da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali. Questo orientamento è coerente con quanto la Corte di Cassazione, Sez. I civ., ord. 22 gennaio 2026 n. 1428, ha stabilito con riferimento alla valutazione della pericolosità attuale dello straniero: l'espulsione, i legami familiari e la condanna per reati ostativi impongono all'Amministrazione un giudizio attuale e concreto, non una mera ricognizione del casellario.
Il principio che ne emerge, enunciabile con il brocardo summum ius summa iniuria, è chiaro: applicare meccanicamente la norma senza considerare la situazione individuale del lungo soggiornante — la durata del radicamento, le condizioni familiari, l'integrazione lavorativa, il tempo trascorso dal reato — non è giustizia, ma la sua negazione. Come osservava Rudolf von Jhering, il diritto non è la somma delle norme, ma lo strumento con cui si realizza la tutela dell'individuo contro l'arbitrio: e una motivazione amministrativa standardizzata, applicabile a qualunque istanza indipendentemente dalla storia personale del richiedente, è per definizione arbitrio burocratico, non esercizio legittimo del potere discrezionale.
La dimensione europea del permesso di lungo periodo ha ricevuto un chiarimento importante con la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 5 marzo 2026, nella causa C-151/24, resa su rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale italiana. La sentenza ha confermato che la normativa italiana che subordina l'accesso all'assegno sociale al possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è compatibile con il diritto dell'Unione, poiché l'assegno sociale è una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo — finanziata dalla fiscalità generale — rispetto alla quale gli Stati membri restano liberi di calibrare i requisiti di accesso in funzione del grado di integrazione nel Paese ospitante. Ciò conferma a contrario il valore del titolo di lungo periodo: chi lo possiede ha dimostrato un'integrazione qualificata, che la legge riconosce anche sul piano dei diritti sociali. Chi non lo possiede, pur risiedendo regolarmente con permesso biennale, si trova in una condizione giuridicamente diversa. Il permesso di lungo periodo non è dunque solo un documento: è la soglia di accesso a una dimensione più piena di appartenenza giuridica alla comunità nazionale.
Sul piano pratico, cosa deve fare il titolare di un permesso UE di lungo periodo che riceve un provvedimento di revoca o un diniego all'aggiornamento? Prima di tutto, verificare se il provvedimento indica motivazioni concrete e individualizzate oppure si limita a richiamare precedenti penali in modo astratto: in questo secondo caso, il vizio è già evidente. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale va proposto entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, ed è possibile chiedere contestualmente la sospensione cautelare degli effetti, strumento decisivo per evitare che nelle more del giudizio si producano conseguenze irreversibili. Se il problema è invece l'inerzia della Questura — l'istanza di aggiornamento presentata e mai decisa nei novanta giorni previsti dall'art. 9 comma 2 del T.U.I. — il rimedio è il ricorso avverso il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo, esperibile senza necessità di previa diffida una volta scaduto il termine di legge. La cosiddetta "cedola" rilasciata dalla Questura in attesa di definizione non garantisce la piena tutela dei diritti del soggiornante: è un rimedio provvisorio, non un atto di certezza giuridica.
Il panorama giurisprudenziale degli ultimi mesi disegna con nitidezza una linea di tendenza: i giudici amministrativi italiani, da Nord a Sud, stanno restituendo al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo la sua natura di status qualificato e protetto, resistendo alla tendenza delle Questure a trattarlo come un permesso ordinario soggetto a rivalutazione continua. Chi ha costruito in Italia la propria vita, la propria famiglia e il proprio futuro non può vedersi sottrarre questo riconoscimento attraverso provvedimenti generici, motivazioni preconfezionate o automatismi normativi che la stessa Corte Costituzionale ha già dichiarato incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Redazione - Staff Studio Legale MP