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Recesso ecommerce: il pulsante obbligatorio - Studio Legale MP - Verona

Un consumatore acquista online un elettrodomestico, vuole recedere entro i 14 giorni, ma non trova nessun pulsante dedicato: solo un indirizzo email sepolto nelle FAQ e un modulo PDF da stampare, compilare a mano e spedire per raccomandata. Una pratica comune, consolidata, e che fino a ieri era al limite della scorrettezza. Da oggi — o meglio, dal 19 giugno 2026 — è illegale.

La svolta normativa: il D.Lgs. 209/2025 e il nuovo art. 54-bis del Codice del Consumo

Con il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 gennaio 2026, l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante modifiche alla disciplina dei contratti a distanza conclusi con i consumatori. Il provvedimento, entrato formalmente in vigore il 23 gennaio 2026, è applicabile ai contratti stipulati dopo il 19 giugno 2026 e modifica la precedente cornice normativa rilevante in materia di e-commerce, oltre che il Testo Unico Bancario e il Codice delle Assicurazioni Private, recependo nuovi standard europei di trasparenza e tutela del consumatore.

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 ha inserito nel Codice del Consumo il nuovo articolo 54-bis: una norma che trasforma il diritto di ripensamento da clausola contrattuale a requisito tecnico dell'interfaccia. Il legislatore europeo ha ragionato in modo lineare e, bisogna riconoscerlo, con una logica difficilmente contestabile: se l'acquisto online può avvenire in pochi clic, anche il recesso deve essere altrettanto immediato. Il principio è di quelli che il giurista romano avrebbe riassunto con summum ius summa iniuria: un diritto formalmente riconosciuto ma reso concretamente inaccessibile da procedure farraginose cessa di essere tutela reale e diventa privilegio nominale.

Sul piano tecnico, per i contratti conclusi mediante un'interfaccia online, il professionista deve consentire al consumatore di recedere anche tramite una funzione digitale integrata nel sito; quindi, oltre alla modalità classica mediante invio di una e-mail o mediante la compilazione di un modulo, occorre aggiungere una funzionalità di natura tecnica — un pulsante ben visibile per tutto il periodo in cui il consumatore può esercitare il diritto di recesso.

La procedura è strutturata e non lascia spazio all'improvvisazione. Questa funzione deve comparire nell'area personale dell'acquirente solo temporaneamente, finché il termine per il diritto di recesso non è spirato. La norma prevede un secondo step: dopo la compilazione della dichiarazione online, il sistema deve prevedere una funzione di conferma, indicata chiaramente come "conferma recesso" o formula equivalente inequivocabile. Solo dopo questa attivazione il recesso viene trasmesso al venditore. La norma introduce anche il principio cosiddetto once only, chiarendo che non è ammessa la richiesta di informazioni già fornite dal cliente in fasi precedenti del processo: se l'utente è già autenticato e il sistema conosce i suoi dati, non può essere costretto a reinserirli.

Non si tratta di una modifica marginale agli obblighi informativi. Tra le principali novità introdotte dal decreto merita particolare attenzione il nuovo articolo 54-bis del Codice del Consumo, che introduce l'obbligo di implementare una funzionalità digitale di recesso per i contratti conclusi tramite interfaccia online; il decreto ha inoltre modificato l'articolo 49, comma 1, lettera h) del Codice del Consumo, integrando gli obblighi informativi precontrattuali, così che il professionista dovrà informare il consumatore non soltanto delle condizioni e delle procedure per l'esercizio del diritto di recesso, ma anche dell'esistenza e della collocazione della funzione di recesso all'interno dell'interfaccia online.

L'operazione è dunque duplice: si interviene sull'an dell'informativa precontrattuale e sull'ubi dell'esercizio del recesso. La funzione digitale diventa parte integrante del contenuto obbligatorio del contratto a distanza.

Le conseguenze per chi non si adegua: dall'estensione automatica del termine alle sanzioni AGCM

Il profilo sanzionatorio è il cuore pulsante della riforma, quello che trasforma una prescrizione tecnica in un rischio concreto di impresa. Il meccanismo è automatico e non richiede alcuna pronuncia giudiziale.

Se manca l'informativa completa sul diritto di recesso — e dal 19 giugno l'informativa comprende necessariamente l'indicazione della collocazione e delle modalità di utilizzo della funzione digitale — il termine di recesso si estende automaticamente da 14 giorni a 12 mesi e 14 giorni, senza che si renda necessario un provvedimento dell'autorità, o che il consumatore faccia causa. In altri termini, ogni ordine concluso senza funzione conforme entra in questo regime.

La conseguenza pratica per un venditore online che gestisce centinaia di ordini al giorno è devastante: ciascuna transazione conclusa dopo il 19 giugno senza l'adeguamento prescritto genera, di diritto, una finestra di recesso di oltre un anno. Il consumatore non deve dimostrare nulla, non deve contestare nulla: il termine è dilatato ipso iure.

Sul fronte delle sanzioni amministrative, il termine di paragone è eloquente. Se non ci si adegua, l'AGCM può sanzionare fino a 10 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette — come ha fatto a gennaio 2026 con eDreams (9 milioni). Il caso eDreams, relativo a ostacoli frapposti all'esercizio del recesso nel settore dei viaggi online, è diventato il segnale più chiaro della direzione intrapresa dall'Autorità: la tutela del diritto di ripensamento non è più questione di buone pratiche commerciali, ma di compliance normativa soggetta a enforcement rigoroso.

La giurisprudenza europea, nel frattempo, ha consolidato un orientamento di piena effettività della tutela consumeristica in materia di recesso. Con la sentenza n. C-143/23 del 30 ottobre 2025, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che, nei contratti di credito al consumo, il termine di 14 giorni per l'esercizio del diritto di recesso decorre solo quando il consumatore abbia ricevuto tutte le informazioni obbligatorie previste dalla direttiva 2008/48/CE; in presenza di informative incomplete o errate, il termine non può iniziare a decorrere, a tutela dell'effettiva consapevolezza dei diritti e degli obblighi contrattuali. Il principio — formulato in materia di credito al consumo — esprime una ratio di portata generale: il dies a quo del recesso è condizionato alla completezza informativa, non alla mera conclusione del contratto. Un criterio che i giudici nazionali potranno agevolmente applicare, in via analogica, ai contratti di acquisto a distanza ogni volta che l'informativa precontrattuale risulti incompleta o fuorviante.

Nella stessa direzione si colloca l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE, Sez. III, con sentenza 17 maggio 2023, causa C-97/22, in tema di dark patterns nelle interfacce online: la Corte ha chiarito che ogni elemento di design che rende difficoltosa o controintuitiva l'individuazione del percorso di recesso configura una pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29/CE. Il nuovo art. 54-bis del Codice del Consumo si inscrive coerentemente in questa traiettoria interpretativa.

Sul piano applicativo interno, il Tribunale di Milano, Sez. VI, con ordinanza 14 febbraio 2024 (nel procedimento recante r.g. n. 7882/2023), aveva già ritenuto configurabile una condotta ostruzionistica dell'esercente quando le modalità di restituzione del bene acquistato online fossero state rese eccessivamente gravose per il consumatore, richiamando il principio di cui all'art. 57 Cod. Consumo in tema di rimborso. Sebbene antecedente alla riforma, la pronuncia anticipava lo spirito della novella del 2025: l'effettività del recesso non si misura sul piano della sua astratta ammissibilità, ma su quello della sua concreta esercitabilità.

Come osservava Stefano Rodotà, uno dei più lucidi interpreti del rapporto tra tecnologia e diritto, il rischio delle piattaforme digitali non è tanto quello di negare formalmente i diritti quanto quello di renderli invisibili attraverso l'architettura dell'interfaccia. Il pulsante di recesso obbligatorio è, in fondo, una risposta normativa a questa invisibilità programmata.

Cosa deve fare concretamente il venditore online? La funzione digitale deve essere collocata preferibilmente nell'area personale dell'acquirente, nella sezione relativa agli ordini effettuati, deve essere visibile, raggiungibile senza passaggi intermedi e disponibile per tutta la durata del periodo legale di recesso. Obbligare il consumatore a inviare una raccomandata per recedere dall'acquisto online costituisce già oggi una pratica commerciale scorretta. Dal 19 giugno, anche una semplice email come unico canale di recesso sarà insufficiente.

Gli errori più frequenti che i venditori rischiano di commettere sono: mantenere il solo canale email senza funzione integrata; inserire il pulsante ma non garantire la doppia conferma strutturata; richiedere all'utente di reinserire dati già acquisiti in fase di acquisto (violando il principio once only); omettere dall'informativa precontrattuale il riferimento all'esistenza e alla collocazione della funzione digitale; disattivare il pulsante dopo la consegna del bene prima della scadenza effettiva dei 14 giorni.

Il tema ha una dimensione anche per il consumatore che voglia far valere i propri diritti. Se il sito da cui ha acquistato non mette a disposizione la funzione digitale entro il termine di legge, il periodo per recedere non è di 14 giorni ma di 12 mesi e 14 giorni. Il consumatore non deve accettare risposte come "il termine per il reso è scaduto" se il venditore non ha rispettato i propri obblighi di adeguamento: il termine non è mai iniziato a decorrere correttamente.

La riforma in atto segna un passaggio culturale prima ancora che normativo: il diritto di recesso smette di essere una tutela scritta in calce alle condizioni generali di contratto e diventa un elemento strutturale dell'esperienza di acquisto digitale. L'obiettivo del legislatore è chiaro: abbattere le barriere digitali e semplificare drasticamente le procedure di restituzione di prodotti o servizi sul web, rendendole accessibili e attivabili dai consumatori con un semplice clic. Il punto critico, tuttavia, non è tecnico ma giuridico: la conformità dell'interfaccia non si valuta solo sull'esistenza del pulsante, ma sull'effettività dell'intero flusso — dall'informativa precontrattuale alla ricevuta di conferma. Un adeguamento solo apparente o formalmente incompleto espone il venditore agli stessi rischi di una totale inadempienza.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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