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Una stella su cinque. Scritta da qualcuno che non ha mai varcato la soglia del vostro studio, del vostro negozio, del vostro laboratorio. Magari accompagnata da un commento che vi attribuisce condotte mai tenute, difetti mai riscontrati, persino frasi mai pronunciate. Le recensioni false online non sono un fenomeno marginale: secondo i dati citati dal Codacons all'entrata in vigore della nuova normativa, le recensioni a livello globale spostano una fetta di consumi stimata in 152 miliardi di dollari l'anno, e Trustpilot ha dichiarato di aver rimosso nel solo 2024 circa 4,5 milioni di fake reviews, pari al 7% del totale pubblicato sulla sua piattaforma.
Il legislatore italiano ha deciso di intervenire. Dal 7 aprile 2026 è in vigore la Legge 11 marzo 2026, n. 34 — la cosiddetta Legge annuale per le piccole e medie imprese (DDL PMI) — che al suo Capo IV introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina specifica contro le false recensioni. Una svolta attesa da anni dagli operatori economici. Ma un'analisi attenta del testo rivela che questa tutela non vale per tutti. E il perimetro di esclusione è più ampio di quanto si pensi.
Cosa cambia con la Legge n. 34 del 2026: novità e limiti del nuovo regime
La Legge n. 34 del 2026 abbandona la nozione generica di "recensione falsa" per costruire quella di recensione illecita, identificata secondo requisiti di liceità definiti dall'art. 19 della stessa legge. Una recensione è lecita — e quindi tutelata — solo se proviene da un utente che abbia realmente fruito del servizio, sia pubblicata entro trenta giorni dall'esperienza e sia corredata, in caso di contestazione e su richiesta della piattaforma, da evidenza documentale dell'acquisto, come scontrino o fattura. Le recensioni decadono dopo due anni, con diritto di rimozione da parte dell'interessato. È inoltre vietato acquistare o commissionare pacchetti di interazioni artificiali, con sanzioni che possono arrivare fino al 10% del fatturato annuo per le piattaforme inadempienti.
Il quadro normativo rafforza e sistematizza quanto già previsto dalla Direttiva europea 2019/2161/UE (la cosiddetta Direttiva Omnibus), recepita in Italia con il D.Lgs. n. 26 del 2023, che aveva già inserito il divieto di recensioni false nel Codice del Consumo come pratica commerciale scorretta. La Legge n. 34 del 2026 va oltre, imponendo obblighi procedurali precisi alle piattaforme e introducendo un meccanismo di verifica ex ante dell'autenticità.
Tuttavia, il campo di applicazione è esplicitamente limitato: la disciplina si applica alle recensioni riguardanti prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, comprese quelle ricettive e termali, nonché a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano. Rimangono fuori, in modo esplicito, il commercio elettronico e i servizi professionali. Fuori restano, dunque, gli studi medici e odontoiatrici, gli studi legali e notarili, le agenzie immobiliari, le officine meccaniche, gli artigiani, i commercialisti, i centri estetici e le palestre. Categorie che, paradossalmente, dipendono dalla reputazione online non meno di un hotel o di un ristorante.
Questa delimitazione solleva una questione di coerenza sistematica che diversi commentatori hanno già segnalato: si è scelto di normare un settore — turismo e ristorazione — certamente esposto, ma si è lasciato scoperto un universo di operatori economici di pari o maggiore vulnerabilità. Fino a quando le linee guida che AGCM e AGCOM sono chiamate a redigere — e la cui emanazione potrebbe richiedere mesi — non chiariscano i confini applicativi, l'incertezza regna sovrana anche per i soggetti inclusi nella norma.
Il regime del diritto comune: diffamazione aggravata, concorrenza sleale e risarcimento del danno
Per tutti coloro che restano fuori dal perimetro della Legge n. 34 del 2026, le armi giuridiche disponibili sono quelle tradizionali, che la giurisprudenza ha progressivamente affinato negli ultimi anni.
Il primo strumento è la diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p. La Corte di Cassazione, Sez. V pen., con sentenza n. 4873 del 2017, ha stabilito in modo netto che le recensioni pubblicate su internet possono integrare il reato di diffamazione aggravata quando contengono affermazioni false o lesive della reputazione, poiché internet è equiparato a un mezzo di pubblicità capace di raggiungere un numero indeterminato di persone. La pena prevista sale a reclusione da sei mesi a tre anni. Sul piano della competenza territoriale, la Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 14204 del 2025 ha chiarito che quando non è possibile stabilire il luogo di upload del contenuto diffamatorio, la competenza spetta al tribunale del luogo di residenza dell'imputato: un chiarimento processuale non secondario, che semplifica il radicamento del giudizio per la vittima.
Altrettanto rilevante, sul piano penale, è il criterio della potenziale accessibilità del contenuto. La Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 12841 del 2025 ha ribadito che per configurare la diffamazione online non è necessario dimostrare che il post o la recensione siano stati effettivamente letti da molte persone: è sufficiente che il contenuto sia accessibile a un pubblico indeterminato. Il criterio decisivo non è dunque il numero di visualizzazioni, ma la struttura stessa della pubblicazione digitale.
Sul fronte civile, quando la recensione falsa proviene da un competitor, si aggiunge il profilo della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., che punisce chi diffonde notizie e apprezzamenti falsi sui prodotti e sull'attività di un concorrente, o adopera mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiarlo. In questo scenario si apre la strada al risarcimento del danno patrimoniale — documentabile attraverso il calo di fatturato — e di quello non patrimoniale, per la lesione dell'immagine professionale.
Va ricordata anche la dimensione reputazionale in capo alle persone giuridiche. La giurisprudenza ha confermato che la reputazione di un'azienda è un bene giuridicamente tutelato, ma il risarcimento non è automatico: il rigore probatorio richiesto dai tribunali è elevato, e chi agisce deve essere in grado di documentare il nesso causale tra la recensione falsa e il danno subito. Il Tribunale di Macerata, con pronuncia del gennaio 2025, ha ad esempio condannato una cliente a corrispondere complessivamente 7.000 euro — tra sanzione penale e risarcimento — per una recensione offensiva su TripAdvisor che eccedeva il legittimo diritto di critica, danneggiando ingiustamente la titolare di un ristorante.
Un ulteriore profilo di rischio, spesso sottovalutato nella pratica, riguarda le recensioni false positive: chi le acquista o commissiona non incorre soltanto nel rischio di sanzioni ex Legge n. 34 del 2026 (per i settori coperti), ma può rispondere anche di truffa ex art. 640 c.p. nei confronti dei consumatori ingannati e di concorrenza sleale nei confronti dei competitor.
La prova: il nodo centrale che la legge non risolve del tutto
Il tema della prova merita un'attenzione specifica che raramente riceve negli articoli generalisti. Identificare l'autore di una recensione anonima è il primo ostacolo concreto. La piattaforma — Google, TripAdvisor, Trustpilot — non cede i dati degli utenti se non a seguito di ordine dell'autorità giudiziaria. Occorre dunque, nella quasi totalità dei casi, sporgere querela per diffamazione contro ignoti, con riserva di indicare il nome dell'autore non appena identificato, e attendere che la magistratura richieda i dati identificativi alla piattaforma tramite rogatoria o richiesta di cooperazione internazionale, quando il server è localizzato all'estero.
Il termine per sporgere querela è di tre mesi dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del contenuto offensivo. Si tratta di un termine perentorio che decorre dalla conoscenza effettiva, non dalla pubblicazione. Parallelamente all'azione penale è possibile avviare un ricorso all'AGCM o all'AGCOM per l'oscuramento del contenuto, senza dover attendere l'esito del procedimento penale. Quanto alla mediazione obbligatoria: il D.Lgs. n. 28 del 2010 la prevede per i risarcimenti da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, categoria in cui rientrano anche le piattaforme di recensioni. Prima di adire il giudice civile, dunque, la mediazione è un passaggio che non può essere saltato.
Il rischio sottovalutato: la campagna denigratoria coordinata
C'è un fenomeno in crescita che il diritto fatica ancora ad inquadrare con precisione: il review bombing, ossia l'inondazione coordinata di recensioni negative organizzata — spesso su chat private o forum — da un gruppo di soggetti che agiscono in concorso. La novità introdotta dalla Legge n. 34 del 2026 per i settori coperti è che il divieto di acquistare "pacchetti di interazioni" (art. 20) colpisce anche il coordinamento artificioso. Ma per i professionisti esclusi dal perimetro, la risposta giuridica al review bombing resta affidata all'art. 110 c.p. sul concorso di persone nel reato di diffamazione, con tutto l'onere probatorio che ne consegue. Dimostrare il coordinamento intenzionale di più soggetti — ciascuno dei quali potrebbe affermare di esprimere una propria opinione — è impresa tutt'altro che semplice.
Il Digital Services Act (DSA), Regolamento UE n. 2022/2065, applicabile alle piattaforme di grandi dimensioni, introduce obblighi di trasparenza e meccanismi di segnalazione che possono essere attivati dai soggetti lesi anche prima di adire l'autorità giudiziaria: una strada ancora poco esplorata nella pratica italiana, ma che offre uno strumento di pressione rapido ed efficace sulle piattaforme.
Come scriveva Norberto Bobbio, il diritto non nasce mai completo: è sempre un cantiere aperto, dove la norma rincorre il fatto sociale. La Legge n. 34 del 2026 è un passo avanti significativo, ma chi opera fuori dal turismo e dalla ristorazione non può permettersi di attendere che il legislatore chiuda il cantiere. La reputazione professionale si difende oggi, con gli strumenti che già esistono — e che, usati con competenza e tempestività, offrono tutele concrete. Il principio romano vigilantibus iura subveniunt non ha perso un grammo della sua attualità: il diritto assiste chi vigila, non chi attende.
Redazione - Staff Studio Legale MP