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RC Auto e incidenti stradali: risarcimento nei casi limite - Studio Legale MP - Verona

La copertura dell’assicurazione RC Auto si estende anche a situazioni insolite: incidenti su aree private, danni causati volontariamente o veicoli usati senza permesso. Le più recenti pronunce chiariscono obblighi e responsabilità in questi casi particolari.

 

Copertura assicurativa obbligatoria e tutela del danneggiato
In Italia la legge impone per ogni veicolo una polizza di responsabilità civile auto (RC Auto) proprio per tutelare le vittime di incidenti stradali. L’assicurazione deve risarcire i danni causati a terzi dal veicolo assicurato, anche quando il conducente ha commesso infrazioni o manovre imprudenti. Il danneggiato può agire direttamente verso l’assicurazione del responsabile, esercitando quella che viene definita “azione diretta” per ottenere il ristoro dovuto. L’obiettivo primario è garantire il risarcimento alle vittime senza troppi ostacoli: «vulneratus ante omnia reficiendus», prima di tutto dev’essere risarcito chi ha subìto un danno. In questa prospettiva si collocano diverse pronunce recenti che hanno interpretato in modo estensivo la tutela del danneggiato, anche in circostanze particolari o estreme.

 

Sinistro su area privata: vale l’RC Auto?
Un primo caso riguarda gli incidenti avvenuti su aree private o non aperte al normale traffico. In passato vi sono stati dubbi sull’operatività dell’assicurazione in questi frangenti, poiché la normativa parlava di “circolazione su strade di uso pubblico o a queste equiparate”. Ebbene, la Corte di Cassazione ha chiarito che la nozione di circolazione include anche le aree private, purché il veicolo sia utilizzato secondo la sua funzione abituale di trasporto. In altri termini, se un automezzo è in movimento e provoca un danno, non importa se il fatto è avvenuto in un cortile privato o su una strada aperta al pubblico: l’evento rientra comunque nella sfera di operatività dell’RC Auto. Di conseguenza, la vittima può agire per il risarcimento. Questo principio, sancito dall’ordinanza Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8244/2024, estende la copertura assicurativa ai sinistri avvenuti in spazi privati, eliminando scappatoie assicurative a sfavore dei danneggiati. La compagnia non può rifiutare l’indennizzo solo perché l’incidente è avvenuto, ad esempio, in un piazzale aziendale o in un terreno privato.

 

Danno causato con dolo o condotta gravissima
Un altro scenario estremo è quello in cui il veicolo venga usato intenzionalmente come arma per provocare un danno, oppure il conducente tenga una condotta gravemente illecita (si pensi a chi guida deliberatamente contromano con intento suicida o per fare del male). Verrebbe da chiedersi: l’assicurazione è tenuta a pagare anche in caso di dolo del conducente? La risposta della Cassazione è sì, a tutela del terzo danneggiato. In una vicenda recente, un pedone era stato investito volontariamente da un’automobilista fuori da una sede stradale ordinaria. La Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10394/2024 ha stabilito che la garanzia RC Auto opera comunque nei confronti della vittima, anche se il sinistro è stato provocato dolosamente e persino se avvenuto in un’area non aperta al traffico normale. La ratione è che l’assicurazione obbligatoria serve a proteggere i danneggiati contro i rischi della circolazione di veicoli a motore in senso ampio. Dunque, l’uso improprio o criminoso del veicolo non fa venir meno il diritto del danneggiato al risarcimento. Resta ferma, beninteso, la facoltà dell’assicurazione di rivalersi successivamente sul responsabile: ad esempio, in caso di dolo o di guida in stato di ebbrezza grave, la compagnia paga i danneggiati ma poi potrà esercitare azione di regresso contro il conducente colpevole per recuperare quanto versato. Ciò che conta, però, è che nell’immediatezza la vittima riceva il risarcimento dovuto. Questo orientamento rigoroso conferma la funzione sociale dell’RC Auto: garantire i diritti dei danneggiati anche nei casi limite, scoraggiando comportamenti pericolosi attraverso altri strumenti (come le sanzioni penali o la rivalsa assicurativa) ma senza sacrificare chi ha subito un danno.

 

Veicolo utilizzato senza permesso: responsabilità del proprietario
Un capitolo a parte riguarda la posizione del proprietario del veicolo quando il mezzo viene utilizzato contro la sua volontà e provoca un sinistro. L’art. 2054 del Codice Civile prevede che il proprietario (o usufruttuario) del veicolo risponde in solido con il conducente per i danni causati dalla circolazione, salvo che provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Ma in quali casi l’uso può considerarsi davvero “contro la volontà” del proprietario, esonerandolo da responsabilità? Su questo punto è intervenuta recentemente la Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15237/2024, delineando i confini della cosiddetta circolazione prohibente domino. È stato chiarito che il proprietario può andare esente da responsabilità solo quando il veicolo viene preso e usato da un terzo senza il suo consenso in senso rigoroso – ad esempio per furto o rapina – e il proprietario (o la persona a cui l’aveva eventualmente affidato) abbia adottato tutte le cautele normali per impedirne l’uso da parte di non autorizzati. Se invece il proprietario ha lasciato il veicolo in condizioni tali da renderne facile l’uso da parte di altri, non potrà invocare la clausola esonerativa. Nella vicenda esaminata dalla Corte, il proprietario aveva affidato l’auto a una persona, la quale l’aveva parcheggiata lasciando le chiavi inserite; un terzo ne aveva approfittato per mettersi alla guida e provocare un incidente. La Cassazione ha ritenuto che lasciare le chiavi nel quadro fosse una condotta colpevole, inidonea a impedire la circolazione del mezzo: di conseguenza, l’uso del veicolo non è stato considerato “contro la volontà” in senso pieno e il proprietario è rimasto responsabile solidale dei danni. In sintesi, il proprietario risponde salvo il caso di furto o uso completamente abusivo del mezzo non agevolato da alcuna negligenza. Per tutelarsi, dunque, il proprietario deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare che altri usassero il veicolo senza autorizzazione (denuncia immediata in caso di furto, mezzi di protezione, consegna del mezzo solo a persone fidate e capaci, etc.). In caso contrario, vittime e danneggiati potranno comunque rivalersi anche su di lui oltre che sul conducente materiale, aumentando le garanzie di ottenere concretamente il risarcimento. Da notare che, anche qualora il proprietario riesca a sottrarsi alla responsabilità civile (ad esempio perché il veicolo era stato rubato nonostante ogni precauzione), la vittima del sinistro non rimane priva di tutela: se il veicolo non era assicurato o non identificato, interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada a coprire i danni, secondo le procedure previste. Ancora una volta, quindi, il sistema si preoccupa di proteggere chi subisce il danno, a prescindere dalle vicende particolari a monte.

 

Conclusioni: importanza di una consulenza legale
I casi esaminati dimostrano come la materia dei sinistri stradali presenti molte sfaccettature tecniche. Le recenti sentenze del 2024–2025 hanno ulteriormente definito principi fondamentali in favore dei danneggiati, estendendo le garanzie di risarcimento anche a contesti prima controversi. In ogni situazione di incidente – sia esso occorso in un luogo insolito, causato da condotte anomale o coinvolgente questioni di responsabilità complesse – chi ha subito un danno ha diritto a vedere applicate le tutele previste. Tuttavia, far valere questi diritti non è sempre semplice: “Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?” scriveva Dante Alighieri, sottolineando come le norme da sole servano a poco se nessuno le applica concretamente. Ecco perché è fondamentale affidarsi a professionisti esperti in infortunistica stradale, che conoscano gli orientamenti più aggiornati e sappiano come muoversi tra assicurazioni, perizie e aule di tribunale per ottenere il giusto ristoro.

 

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  • 01 ottobre 2025
  • Marco Panato

Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.