Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo
Incidenti con animali selvatici: chi paga i danni? - Studio Legale MP - Verona

Le nuove sentenze tutelano gli automobilisti negli scontri con cinghiali e caprioli, chiarendo che la Regione è responsabile dei danni causati dalla fauna selvatica salvo prova di eventi imprevedibili.

Introduzione: Gli incidenti stradali causati da animali selvatici sono purtroppo sempre più frequenti sulle nostre strade. Uno scontro improvviso con un cinghiale, un capriolo o un altro animale selvatico può provocare gravi danni alle auto e mettere a rischio l’incolumità delle persone. Fino a pochi anni fa ottenere il risarcimento in questi casi era complesso: spesso si riteneva che il conducente dovesse provare una colpa dell’ente pubblico (ad esempio, negligenze nella gestione della fauna) ai sensi dell’art. 2043 c.c. Oggi lo scenario è cambiato. La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce innovative, ha ridefinito le regole sulla responsabilità per i sinistri causati dalla fauna selvatica, facilitando le richieste di risarcimento degli automobilisti coinvolti. «La colpa, caro Bruto, non è delle stelle, ma nostra.» – Shakespeare. Questo celebre monito si adatta bene al nuovo orientamento: non si attribuisce più al “destino” o alla fatalità la responsabilità di questi eventi, ma a chi ha il dovere di controllare gli animali selvatici nel territorio. Vediamo quindi cosa prevedono le recenti sentenze e come ottenere giustizia in caso di incidente con un animale selvatico.

La svolta della Cassazione: responsabilità oggettiva della Regione – La giurisprudenza più recente ha chiarito in modo netto chi deve pagare i danni causati da cinghiali, cervi e altri animali selvatici. In passato regnava incertezza: alcuni incidenti venivano inquadrati come meri casi fortuiti, altri richiedevano al danneggiato di dimostrare la colpa dell’ente pubblico competente (ad esempio l’omessa segnalazione del pericolo fauna o insufficienti misure di contenimento). Oggi, invece, prevale la responsabilità oggettiva in capo alla Pubblica Amministrazione, in particolare alla Regione. La Corte di Cassazione – con due sentenze gemelle depositate il 12 dicembre 2023 – ha inaugurato questo orientamento, stabilendo che i danni provocati dalla fauna selvatica ricadono sotto la disciplina dell’art. 2052 c.c. (“danno cagionato da animali”) e non sotto l’art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana generica). In altri termini, la Regione è considerata custode degli animali selvatici presenti sul proprio territorio e ne risponde automaticamente dei danni che causano, a prescindere da ogni colpa specifica. Questo principio – affermato dalla Suprema Corte con decisioni di grande rilievo (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 34654/2023) – segna un cambio di passo importante a tutela degli automobilisti. Il fondamento giuridico risiede nella legge n. 157/1992, che attribuisce alle Regioni la gestione e tutela della fauna selvatica: da tale potere deriva anche la responsabilità per gli animali, analogamente a quanto accade per il proprietario di un animale domestico. Del resto, casus sentit dominus: come insegna il brocardo latino, le conseguenze degli accadimenti gravano su chi è considerato proprietario (o gestore) della cosa, in questo caso degli animali selvatici. La Cassazione ha sottolineato che le Regioni “sono proprietarie della fauna selvatica” ai sensi di legge e quindi soggette alla responsabilità speciale dell’art. 2052 c.c. (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7580/2025). Ne consegue che l’ente regionale non può più defilarsi invocando genericamente la mancanza di colpa: se un cinghiale provoca un incidente, la Regione ne risponde direttamente, fatta salva la possibilità di liberarsi solo in presenza dei rigorosi presupposti del caso fortuito (come vedremo oltre).

Onere della prova e caso fortuito – L’inquadramento dei sinistri con fauna selvatica nella responsabilità ex art. 2052 c.c. comporta un’importante conseguenza pratica: cambia la ripartizione dell’onere della prova. Al danneggiato spetta provare soltanto il nesso causale tra l’animale selvatico e il sinistro, cioè dimostrare che l’incidente è avvenuto a causa, ad esempio, di un cinghiale sbucato all’improvviso sulla strada. Questa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo: testimonianze, rilievi della Polizia, constatazioni sul posto (ad esempio la carcassa o i resti biologici dell’animale, i danni compatibili al veicolo, ecc.). Non è invece necessario dimostrare una colpa specifica della Regione o di altri enti. Dall’altra parte, sarà la Regione convenuta a dover provare il caso fortuito per andare esente da responsabilità. Cosa significa? Significa che l’ente pubblico dovrà dimostrare che l’evento è avvenuto per una causa imprevedibile e inevitabile, non imputabile a una propria cattiva gestione. In concreto, le uniche strade per la Regione sono provare l’assoluta imprevedibilità dell’attraversamento animale oppure la colpa esclusiva del conducente. Ad esempio, se l’incidente è dipeso unicamente da una guida imprudente o ad alta velocità del conducente (tale da costituire essa stessa la causa del sinistro), l’ente può sostenere che il comportamento del danneggiato integra un caso fortuito che spezza il nesso causale. Allo stesso modo, circostanze eccezionali e non prevenibili – un animale apparso in un luogo del tutto impensabile e in modo totalmente improvviso – potrebbero costituire evento imprevedibile. Tuttavia, è bene chiarire che questa prova liberatoria è molto rigorosa e spetta all’ente in maniera piena. La Cassazione ha evidenziato proprio questo aspetto: una volta accertato che l’animale selvatico ha causato il danno, la responsabilità regionale è presunta, e l’esonero richiede prove concrete di fortuità (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21427/2025). In una recente pronuncia, la Suprema Corte ha ricapitolato il principio affermando che il danneggiato deve provare l’urto con l’animale, mentre la Regione deve provare l’eventuale caso fortuito, ad esempio dimostrando che l’attraversamento dell’animale era del tutto imprevedibile e che l’ente aveva adottato tutte le misure possibili (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25987/2025). Questo riequilibrio dell’onere della prova favorisce i danneggiati: non dovranno più affrontare lunghe battaglie per dimostrare “cosa avrebbe dovuto fare” la Regione (come posizionare recinzioni o cartelli), bensì sarà la controparte a dover provare di aver fatto il possibile e che l’incidente è avvenuto per pura fatalità inevitabile.

Diritti del danneggiato e risarcimento dei danni – L’effetto pratico di questo orientamento è una maggiore tutela risarcitoria per gli automobilisti coinvolti in collisioni con fauna selvatica. In caso di incidente, il danneggiato ha diritto al risarcimento integrale di tutti i danni subiti: i danni materiali al veicolo, i danni alla persona (lesioni fisiche, invalidità, traumi), nonché eventuali ulteriori pregiudizi (es. danno morale per lo spavento e lo stress subìto). La richiesta di risarcimento può riguardare anche le spese vive conseguenti all’incidente (costo per il recupero del mezzo, fermo tecnico, spese mediche, ecc.). È importante valutare attentamente tutte le voci di danno per ottenere un ristoro completo. Le assicurazioni RC Auto tradizionali non coprono questo tipo di sinistri, poiché la polizza di responsabilità civile copre i danni causati dall’automobilista a terzi, non i danni subiti dal conducente a causa di animali. Solo chi ha stipulato garanzie accessorie specifiche (ad esempio la polizza eventi naturali/animali selvatici o la kasko) potrà ottenere un indennizzo diretto dalla propria compagnia. In mancanza di tali coperture, l’unica via è agire contro l’ente pubblico responsabile. Fortunatamente, grazie alle pronunce della Cassazione, oggi questa via è più agevole: la Regione risponde dei danni come un’assicurazione “esterna”, salvo casi eccezionali. Ciò garantisce una forma di tutela fondamentale, soprattutto per quei conducenti che – senza colpa – si trovano vittime di un evento imprevedibile come l’attraversamento di un cinghiale in autostrada o di un capriolo su una strada provinciale.

Come comportarsi in caso di incidente con animale selvatico – Alla luce di quanto sopra, è utile sapere come agire concretamente se si è coinvolti in un sinistro causato da fauna selvatica. In primo luogo, mettere in sicurezza sé stessi e gli altri: accostare (se possibile) e segnalare l’incidente sulla strada per evitare ulteriori impatti. Chiamare immediatamente le forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Polizia Provinciale) affinché intervengano per i rilievi: questo passo è essenziale sia per motivi di sicurezza (l’animale potrebbe essere ferito e pericoloso, o potrebbero sopraggiungere altri veicoli) sia per questioni legali, in quanto la presenza di una pattuglia che accerti l’accaduto fornirà una prova documentale dell’evento (verbale dell’autorità). Non rimuovere subito l’animale (se deceduto) e non disperdere eventuali tracce: è importante che gli agenti possano constatare la dinamica. Se possibile, scattare fotografie della scena, dell’animale e dei danni subiti dall’auto. Raccogliere eventuali testimonianze di altri automobilisti o persone presenti. Queste evidenze saranno preziose in seguito, quando si dovrà dimostrare che l’incidente è stato causato proprio da un animale selvatico. In seguito, è consigliabile consultare un legale per avviare la richiesta di risarcimento nei confronti dell’ente pubblico competente. L’avvocato provvederà a inoltrare una formale richiesta di risarcimento alla Regione (o altro ente eventualmente delegato per la fauna, secondo le normative locali), allegando copia del verbale delle forze dell’ordine e di tutta la documentazione raccolta (foto, preventivi o fatture delle riparazioni, referti medici, etc.). Spesso le Regioni hanno attivato polizze assicurative proprie per far fronte a questo genere di eventi: in pratica, sarà l’assicurazione della Regione a liquidare il danno, dopo le dovute verifiche. Può accadere però che l’ente (o la sua assicurazione) respingano la richiesta o offrano un importo inferiore: in tal caso, con l’assistenza di un legale, si potrà valutare di agire giudizialmente davanti al tribunale competente. La buona notizia è che, con i chiari principi enunciati dalla Cassazione, le cause di questo tipo oggi hanno prospettive molto più favorevoli per i danneggiati rispetto al passato. L’orientamento consolidato funge da forte persuasione per le controparti a risarcire spontaneamente o a trovare accordi transattivi, sapendo che in giudizio difficilmente la Regione potrà sottrarsi alla responsabilità. «Il nostro ordinamento, attraverso la giurisprudenza, ha finalmente dato risposta a un problema concreto di sicurezza stradale, riconoscendo che chi subisce un danno da animale selvatico non deve restare abbandonato a sé stesso.» Questa evoluzione normativa-giurisprudenziale è un esempio di come il diritto possa adattarsi alle nuove esigenze della società, assicurando una protezione effettiva ai cittadini di fronte a rischi un tempo ritenuti inevitabili.

Conclusione: In caso di incidente con un animale selvatico, oggi l’automobilista ha dalla sua parte strumenti giuridici chiari per ottenere il risarcimento. La Regione è chiamata a rispondere in prima linea dei danni causati dalla fauna, a meno che non dimostri situazioni di imprevedibilità assoluta. Questo significa che vale sempre la pena far valere i propri diritti: chi ha subìto un danno ingente a causa di un cinghiale o di un cervo non è più costretto a rassegnarsi, né a sopportare da solo le spese. L’importante è agire con tempestività, raccogliere prove e affidarsi a professionisti esperti in materia. La svolta giurisprudenziale in atto rappresenta un forte deterrente anche per le stesse amministrazioni, spronandole a prevenire i rischi (con adeguate misure di gestione della fauna e segnaletica) e al tempo stesso garantendo un equo ristoro a chi, suo malgrado, si imbatte in queste spiacevoli situazioni. “Dura lex, sed lex”: può sembrare severo chiamare gli enti pubblici a rispondere pure degli imprevisti causati dagli animali selvatici, ma questa è la legge – aggiornata dall’interpretazione dei giudici – e mira a distribuire i costi dei danni in modo più sopportabile per i cittadini. In definitiva, gli automobilisti non sono più soli di fronte agli imprevisti della natura: le norme e le sentenze recenti offrono loro un importante scudo di tutela.

Se sei rimasto coinvolto in un incidente stradale causato da un animale selvatico e vuoi capire come ottenere un risarcimento, contatta subito lo Studio Legale MP.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

  • 02 dicembre 2025
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP