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Rating impresa ANAC: cosa cambia dopo l'abrogazione - Studio Legale MP - Verona

Un'impresa risolve un contratto di appalto. La stazione appaltante la segnala all'ANAC. Da quel momento, ogni commissione di gara che consulti il casellario informatico troverà annotata quella vicenda — e potrà valutarla come elemento di inaffidabilità professionale. Tutto questo avviene anche oggi, dopo che il legislatore ha formalmente abrogato il "rating d'impresa". Vale la pena chiedersi: è davvero sparito? La risposta è no, e le conseguenze pratiche sono più serie di quanto molti operatori economici percepiscano.

L'abrogazione del rating d'impresa: cosa è cambiato davvero

Il Correttivo al Codice appalti, D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, ha abrogato l'art. 109 del Codice dei contratti pubblici, relativo alla reputazione dell'impresa, il cosiddetto rating d'impresa. La norma abrogata, come è noto, prevedeva l'istituzione presso l'ANAC di un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori, fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

L'abrogazione è stata accolta da molti operatori come una semplificazione. In realtà, rimuove solo lo strumento formale, non la logica sottostante. Il sistema reputazionale degli operatori economici continua a funzionare attraverso un meccanismo che preesiste all'art. 109 e che il Correttivo non ha toccato: il casellario informatico ANAC, oggi disciplinato dall'art. 222 del D.Lgs. 36/2023 e dal Regolamento approvato con Delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023, aggiornato con Delibera n. 225 del 14 maggio 2025.

Il casellario non è semplicemente un archivio tecnico, ma uno strumento centrale di valutazione dell'affidabilità delle imprese da parte delle stazioni appaltanti. La logica del sistema non è solo sanzionatoria, ma preventiva: segnalare criticità pregresse per consentire una valutazione più consapevole del rischio contrattuale. In questo senso, le annotazioni funzionano come una vera e propria "memoria reputazionale" dell'impresa nel mercato pubblico.

Questa continuità — tra un istituto formalmente soppresso e uno strumento parallelo rimasto intatto — è il profilo più sottovalutato dell'intera riforma. Summum ius summa iniuria: paradossalmente, l'eliminazione di un sistema codificato e trasparente di valutazione reputazionale lascia in campo uno strumento meno strutturato, ma dall'impatto altrettanto determinante sulla vita delle imprese.

Come scriveva Luigi Einaudi, «conoscere per deliberare»: e proprio la mancanza di regole chiare sul peso che ciascuna annotazione deve avere nella valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti è oggi la principale fonte di incertezza per gli operatori economici.

Il casellario informatico ANAC e le annotazioni: tre pronunce recenti da conoscere

La giurisprudenza amministrativa del primo semestre del 2026 ha affrontato con crescente attenzione i limiti e le garanzie procedurali del sistema delle annotazioni nel casellario, delineando un orientamento che le imprese non possono ignorare.

Il primo punto fermo lo ha fissato il TAR Lazio, Sez. I-quater, con la sentenza 12 marzo 2026, n. 4630. La pronuncia affronta la materia dell'annotazione nel casellario informatico ANAC a seguito di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, esaminando in particolare la natura del potere di annotazione, i limiti dell'istruttoria dell'Autorità e la qualificazione del termine di conclusione del procedimento. Il Giudice Amministrativo ribadisce che l'annotazione ha funzione meramente informativa e non implica un accertamento della responsabilità contrattuale, essendo sufficiente la verifica della non manifesta infondatezza della segnalazione. Questo passaggio è cruciale: l'ANAC non è chiamata a stabilire se l'impresa abbia davvero inadempito, ma solo a verificare che la segnalazione non sia manifestamente infondata. Il che significa che, in molti casi, l'annotazione può sopravvivere anche a fronte di contestazioni articolate dell'operatore economico.

Il secondo orientamento di rilievo emerge dal TAR Lazio, con la sentenza n. 4851 del 2026. Il Consiglio di Stato aveva già stabilito che, prima di iscrivere una notizia, l'ANAC deve «valutare l'utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall'operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti sulla gravità dell'errore professionale e, in via indiretta, sull'apprezzamento dell'affidabilità della società da parte delle stazioni appaltanti cui è imposta la consultazione del Casellario per ogni procedura di gara indetta successivamente all'iscrizione» (Cons. di Stato, Sez. V, 16 maggio 2024, n. 4359). Il TAR Lazio, con la sentenza n. 4851/2026, chiamato a decidere della legittimità di un provvedimento di annotazione nel casellario relativo al contestato inadempimento di un ordinativo per lavori extra-canone di soli 1.500 euro rispetto al valore complessivo dell'accordo-quadro di riferimento pari a 463.159,53 euro, ha stabilito che l'obbligo istruttorio e motivazionale in ordine all'utilità della notizia è particolarmente stringente quando la singola contestazione è del tutto sproporzionata rispetto al valore complessivo del rapporto contrattuale. Un principio di proporzionalità che, se consolidato, potrà rappresentare uno strumento di difesa significativo per le imprese.

Il terzo e più innovativo contributo giurisprudenziale è quello del Tribunale Civile di Brindisi, con la sentenza 16 febbraio 2026, n. 260. Il Tribunale ha accertato la responsabilità della stazione appaltante per illegittima risoluzione unilaterale del contratto di appalto e ha riconosciuto il diritto dell'impresa al risarcimento dei danni, compreso il danno all'immagine derivante dalla segnalazione all'Osservatorio dei contratti pubblici. Ancora più netto il punto di diritto: la giurisprudenza ha riconosciuto che, quando l'iscrizione deriva da un provvedimento amministrativo illegittimo o da una segnalazione infondata, essa può integrare un danno all'immagine aziendale, incidendo sull'affidabilità percepita dell'impresa nelle procedure di affidamento pubblico. In tali casi, l'annotazione è idonea a compromettere le opportunità di partecipazione alle gare e i rapporti con le stazioni appaltanti. Per questo motivo, ove venga accertata l'illegittimità dell'atto presupposto o della segnalazione, il giudice può riconoscere il risarcimento del danno reputazionale, anche mediante liquidazione equitativa.

Da segnalare anche la recentissima pronuncia del TAR per il Lazio, Sezione I-quater, 21 maggio 2026, n. 9474, che esamina, per la prima volta dalla sua introduzione, la disciplina contenuta nell'art. 9, comma 2, del nuovo Regolamento ANAC sulla gestione del casellario informatico delle Imprese, approvato con Delibera n. 272 del 20 giugno 2023, come modificato con Delibera n. 225 del 14 maggio 2025, che ha introdotto nel procedimento di annotazione una nuova ipotesi di archiviazione in forma semplificata. Il TAR ha affrontato il tema del contraddittorio procedimentale, affermando che qualora l'impresa contesti la mancata instaurazione del contraddittorio nelle proprie memorie istruttorie, l'ANAC sarà tenuta a motivare, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la ragione per cui ritenga di non tener conto di tale osservazione.

Il rischio pratico che molte imprese non calcolano

Dalla lettura sistematica di queste pronunce emergono tre profili di rischio concreto che le imprese in fase di esecuzione contrattuale tendono a sottovalutare.

Il primo riguarda la tempistica della reazione. La risoluzione di un contratto d'appalto per gravi inadempimenti e la successiva segnalazione all'ANAC riaprono la questione sul ruolo dell'Autorità nella gestione del casellario informatico. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 26 agosto 2025, n. 7106, ha precisato che l'annotazione non ha natura sanzionatoria ma di pubblicità notiziale, ribadendo che l'ANAC non può rivalutare la gravità dei fatti segnalati dalla stazione appaltante, ma deve limitarsi a verificarne la veridicità e l'utilità ai fini della trasparenza del mercato. Questo significa che, una volta avviata la procedura, lo spazio di difesa davanti ad ANAC è limitato: occorre intervenire, se possibile, già nella fase di contestazione dell'inadempimento davanti alla stazione appaltante, non solo ex post nel procedimento di annotazione.

Il secondo profilo riguarda la durata degli effetti. Uno degli aspetti più sottovalutati riguarda la durata delle annotazioni: il loro effetto non è immediato e limitato, ma può accompagnare l'impresa per anni. Le durate di pubblicazione variano significativamente in base al tipo di annotazione, come delineato nel Regolamento aggiornato (Delibera 225/2025). Le annotazioni non interdittive nelle Sezioni A e B tipicamente rimangono pubbliche per fino a 10 anni dalla pubblicazione iniziale. Dieci anni di "memoria reputazionale" negativa nel mercato degli appalti pubblici sono un peso che nessuna impresa strutturata può permettersi di ignorare.

Il terzo profilo riguarda il danno reputazionale risarcibile. La sentenza del Tribunale di Brindisi n. 260/2026 ha aperto una strada prima meno frequentata: il giudice ha ritenuto che la segnalazione illegittima integri un pregiudizio alla reputazione professionale dell'impresa. La diffusione di una informazione negativa nel sistema degli appalti ha determinato una lesione dell'immagine imprenditoriale, distinta dai danni economici direttamente derivanti dalla risoluzione del contratto. È una svolta rilevante: la tutela dell'impresa non si esaurisce nell'impugnazione dell'annotazione davanti al TAR, ma può estendersi a una domanda risarcitoria davanti al giudice ordinario, anche per il danno non patrimoniale alla reputazione.

L'abrogazione formale del rating d'impresa ha paradossalmente reso più opaco — non più trasparente — il sistema della reputazione degli operatori economici nel mercato degli appalti pubblici. Il casellario informatico continua a operare come meccanismo selettivo, ma senza i criteri di ponderazione e le garanzie di contraddittorio strutturate che una disciplina organica avrebbe potuto offrire. È in questo spazio — tra norme ancora in assestamento e giurisprudenza che colma i vuoti — che si giocano oggi alcune delle partite più delicate per le imprese del settore.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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