Il Decreto Cutro ha riscritto l'art. 19 del Testo Unico Immigrazione eliminando ogni riferimento esplicito alla vita privata e familiare come presupposto per la protezione speciale. Eppure la giurisprudenza di legittimità ha risposto con chiarezza: quella tutela non è stata soppressa. La Corte di Cassazione, con una pronuncia di valore sistemico resa su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Venezia, ha stabilito che la clausola generale dell'art. 5, comma 6 TUI funge da argine costituzionale invalicabile. Questo articolo analizza le implicazioni operative per chi si trova a dover richiedere o difendere un permesso di soggiorno per protezione speciale oggi, alla luce della giurisprudenza più recente.
Il diritto di protezione speciale vive una stagione paradossale. Da un lato la legislazione degli ultimi anni, e segnatamente il D.L. 20 marzo 2023 n. 20 convertito nella L. 18 maggio 2023 n. 50 (il cosiddetto Decreto Cutro), ha progressivamente ristretto i presupposti normativi espliciti che consentivano di ottenere questo titolo di soggiorno. Dall'altro la giurisprudenza di legittimità ha risposto a ogni tentativo di compressione ribadendo che il nucleo essenziale di protezione è radicato in fonti sovraordinate — Costituzione e CEDU in primo luogo — che il legislatore ordinario non può sopprimere. Comprendere questa dialettica è essenziale per chiunque intenda presentare o difendere una domanda di protezione speciale oggi.
La riforma e la clausola di sistema: cosa cambia davvero con il Decreto Cutro
Prima del 2023, l'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione, d'ora in poi TUI) prevedeva espressamente che non potesse essere espulso lo straniero che avrebbe subìto una violazione del suo diritto alla vita privata o familiare, con un rinvio diretto all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Il D.L. 20 marzo 2023 n. 20, convertito nella legge n. 50 del 2023, ha soppresso il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998, che erano stati introdotti dalla riforma umanitaria del 2020. In pratica, il legislatore ha cancellato dal testo normativo ogni menzione esplicita della tutela della vita privata e familiare quale presupposto ostativo all'espulsione e, conseguentemente, quale presupposto per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
La portata di questa modifica è stata subito oggetto di intenso dibattito interpretativo. La sentenza della Cassazione n. 29593/2025 affronta proprio la questione sorta a seguito di tale intervento legislativo: se, a seguito dell'espunzione del riferimento alla tutela della vita privata e familiare dal testo dell'art. 19, co. 1.1, TUI, tale tutela continui a rientrare nell'ambito della protezione complementare.
La risposta definitiva è giunta con Cass. civ., Sez. I, 10 novembre 2025, n. 29593. La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29593 del 10 novembre 2025, ha enunciato un principio di diritto che si pone quale argine costituzionale rispetto alla compressione legislativa delle garanzie fondamentali, precisando che l'abrogazione dei riferimenti testuali alla vita privata e familiare riveste portata meramente formale, giacché l'intervento del legislatore ordinario non può intaccare il nucleo di tutele che promana dalle fonti costituzionali e convenzionali.
La pronuncia origina da un caso emblematico. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Venezia, nell'ambito del procedimento promosso da un cittadino senegalese al quale la Commissione territoriale di Verona–Padova aveva negato ogni forma di protezione internazionale e speciale, ritenendo non credibile la narrazione della conversione religiosa addotta come causa di persecuzione ed insussistenti i presupposti di forme complementari di protezione. Nel corso del giudizio, tuttavia, l'interessato aveva dimostrato un solido radicamento in Italia: rapporti di lavoro a tempo determinato con proroghe fino al 2024. Il Tribunale, confliggendo con il dato letterale riformato, ha sospeso il procedimento e sollevato rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., chiedendo alla Suprema Corte di chiarire se la tutela della vita privata e familiare fosse davvero uscita dall'ordinamento.
Il cardine del ragionamento della Corte risiede nell'art. 5, comma 6, TUI, rimasto intatto dal Decreto Cutro: questa norma — che impone di non rilasciare o rinnovare il permesso di soggiorno solo in presenza di ragioni ostative compatibili con gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano — opera come clausola di chiusura dell'intero sistema. La protezione complementare costituisce una forma di tutela nazionale, autonoma e residuale rispetto alla protezione internazionale, ma nondimeno funzionale all'attuazione degli obblighi costituzionali e internazionali gravanti sullo Stato italiano; il rinvio operato dall'art. 19 del testo unico immigrazione all'art. 5, comma 6, dello stesso decreto legislativo conserva piena efficacia quale clausola di salvaguardia. Tra gli obblighi cui tale clausola rimanda rientra indefettibilmente la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e all'art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Ne discende che la tutela della vita privata e familiare non può ritenersi soppressa: l'intervento legislativo ha inciso sul grado di specificazione normativa, ma non sulla vincolatività delle fonti sovraordinate che fondano la protezione. In termini di principio, la Corte enuncia che le modifiche introdotte con il D.L. n. 20 del 2023 non hanno portato al venire meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero comunque presente in Italia, e che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento — non imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico — determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata.
Vale notare che questa pronuncia si colloca in una linea giurisprudenziale del tutto coerente. La sentenza n. 29593/2025 si colloca in un andamento ciclico: ogniqualvolta il legislatore, in nome di emergenze politiche o securitarie, abroga o restringe la protezione "nazionale" — dal D.L. n. 113/2018 al D.L. n. 20/2023 — la Corte di Cassazione interviene per ribadire il medesimo principio giuridico fondamentale, già espresso con chiarezza nelle sentenze n. 4455/2018 e n. 24413/2021. Tale principio è chiaro e irrinunciabile: il diritto al rispetto della vita privata e familiare non può essere abrogato perché radicato in obblighi costituzionali e internazionali che vincolano lo Stato a prescindere dalla volontà del legislatore ordinario.
Come scriveva Cicerone: «ubi ius, ibi remedium» — dove esiste un diritto, esiste un rimedio. Il sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali si è rivelato, ancora una volta, capace di assorbire le restrizioni legislative ordinarie, producendo un rimedio giurisdizionale laddove il dato letterale appariva aver chiuso ogni varco.
Il giudizio comparativo: come si valuta oggi il radicamento dello straniero
La sopravvivenza della tutela non equivale alla sua automaticità. La Cassazione n. 29593/2025 è molto precisa nel fissare i parametri del giudizio che il giudice deve compiere, e questi parametri delineano una valutazione concreta, ponderata, tutt'altro che scontata.
L'inserimento sociale e lavorativo, la durata del soggiorno, i legami familiari e l'effettiva integrazione costituiscono indicatori significativi di una "vita privata e familiare" meritevole di tutela, purché la loro compromissione, in caso di rimpatrio, determini un sacrificio sproporzionato dei diritti fondamentali della persona.
Il metodo richiesto è comparativo: non basta constatare che lo straniero si è integrato in Italia; occorre verificare quale danno concreto subirebbe con il rimpatrio, mettendo sul piatto anche la situazione che incontrerebbe nel Paese di origine. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU e dalle Sezioni Unite n. 24413/2021, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità; tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro.
Degno di nota è il criterio temporale: il fatto che il radicamento si sia sviluppato durante il tempo necessario per esaminare la richiesta di protezione non ne modifica il peso. Questo chiarimento è fondamentale sul piano pratico: non si può opporre al richiedente che il suo radicamento è "artificiale" perché maturato durante il procedimento, fenomeno del tutto fisiologico in un sistema in cui le procedure durano anni.
La Corte impone infine al giudice un approccio che la stessa pronuncia definisce con una formula memorabile: rigore e umanità insieme. Il giudice dovrà compiere l'operazione sussuntiva con rigore e, allo stesso tempo, con umanità: con rigore, perché la condizione di vulnerabilità derivante dallo sradicamento da una vita familiare in atto o da un'integrazione sociale realizzata o in corso di realizzazione nel territorio nazionale deve essere effettiva. Vulnerabilità non generica, dunque, ma documentata e provata caso per caso.
Su questo sfondo si inserisce anche la pronuncia Cass. sez. I pen., 9 gennaio 2026 (dep. 12 gennaio 2026), n. 1039, Pres. Santalucia, Rel. Magi. In questa sentenza la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione degli stranieri irregolari liberi-sospesi, con particolare riguardo al rapporto tra la sospensione del titolo esecutivo e il trattenimento presso un CPR in attesa dell'espulsione, ritenendo l'interesse dello straniero irregolare ad accedere al percorso rieducativo, anche in forma extramuraria, idoneo a fondare un particolare titolo di permanenza sul territorio nazionale, con la conseguenza che l'espulsione, pur formalmente valida, deve ritenersi improduttiva di effetti. La pronuncia, pur su un segmento processuale distinto (la materia penale-esecutiva), ribadisce la logica di fondo: anche la posizione di uno straniero in situazione di irregolarità può rivendicare tutele radicate nella dignità della persona che prevalgono sull'automatismo dell'allontanamento.
Va poi segnalato, seppur su un profilo contiguo, che la protezione speciale entra in gioco anche nel contenzioso penale. Con Cass., Sez. I pen., 6 gennaio 2026, n. 825, la Suprema Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano che aveva confermato l'applicazione dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, TUI, nonostante la manifestazione di volontà della persona detenuta di accedere alla protezione internazionale, con ciò confermando l'applicazione dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione. Il principio operativo è chiaro: la manifestazione della volontà di richiedere protezione — in qualsiasi forma venga portata a conoscenza del giudice — deve essere valutata prima di disporre l'allontanamento, a pena di illegittimità del provvedimento.
In un momento in cui, come ricorda lo scrittore Joseph Conrad in Lord Jim, ogni uomo porta dentro di sé un momento da cui non può fuggire senza perdere se stesso, il diritto alla protezione speciale tutela precisamente questo: la possibilità di non essere riconsegnato a un contesto dal quale si è fuggiti costruendo altrove una nuova identità. Il diritto non può essere indifferente a questa dimensione umana.
Sul piano delle criticità operative, chi affronta oggi un procedimento per protezione speciale deve confrontarsi con almeno tre profili concreti. In primo luogo, il regime di accesso alla protezione speciale è cambiato: dopo il Decreto Cutro non si può più presentare la domanda direttamente in Questura; occorre presentare domanda di protezione internazionale compilando il Modello C3 in Questura, sostenere l'audizione davanti alla Commissione Territoriale e attendere la decisione; se la Commissione non riconosce lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, può raccomandare il rilascio del permesso per protezione speciale. In secondo luogo, il regime transitorio sulla conversione del permesso in lavoro rimane oggetto di difformità applicative: le Questure stanno applicando il decreto in modo diverso, alcuni uffici accettano le domande di conversione, altri le respingono. In terzo luogo, la valutazione del radicamento è affidata a un giudizio discrezionale del giudice, il che significa che la qualità della documentazione prodotta — contratti di lavoro, attestati di formazione, dichiarazioni di testimoni, prove del radicamento sociale — risulta determinante per l'esito del procedimento. La Corte di Cassazione riafferma una concezione sostanziale della protezione, ancorata alla centralità della persona e alla necessità di un'interpretazione conforme alla Costituzione e alla CEDU, valorizzando il carattere "aperto" e non tipizzato delle situazioni di vulnerabilità.
In conclusione, la protezione speciale resta un istituto vivo e pienamente operativo nonostante le restrizioni normative degli ultimi anni. La strada per ottenerla è però diventata più tecnica, più esigente sul piano probatorio e più dipendente dalla qualità dell'assistenza legale ricevuta. La Cassazione ha tracciato i confini del diritto; spetta al difensore tradurli in documenti, argomenti e strategie processuali efficaci.
Redazione - Staff Studio Legale MP