La meritevolezza del debitore sovraindebitato non è un concetto uniforme: cambia a seconda della procedura scelta, del momento in cui viene valutata e della condotta complessiva tenuta dal debitore nel tempo. La giurisprudenza più recente ha abbandonato l'approccio statico — quello che giudicava ogni singola assunzione di debito isolatamente — per adottare una visione dinamica e contestuale, attenta all'intera storia finanziaria del soggetto. Chi pensa che basti "non avere soldi" per ottenere l'esdebitazione si troverà di fronte a un giudice ben più esigente di quanto si aspetti. Questo articolo analizza le distinzioni operative fondamentali, i più recenti orientamenti della Cassazione e dei tribunali di merito, e le implicazioni pratiche per chiunque stia valutando l'accesso a una procedura di sovraindebitamento.
«Ius est ars boni et aequi»: il diritto è arte del buono e dell'equo, ammoniva Celso. Mai come nel sovraindebitamento questa tensione si manifesta con tanta nitidezza. Da un lato l'equità verso il debitore in difficoltà, cui l'ordinamento offre una seconda opportunità; dall'altro la tutela dei creditori, che non possono vedersi imposta una falcidia del proprio credito in assenza di garanzie sulla condotta di chi quella falcidia ha provocato. Il punto di mediazione tra questi due poli è, nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), il requisito della meritevolezza. Un requisito che non funziona in modo uniforme per tutte le procedure, che la giurisprudenza sta modellando con crescente precisione e che — nella pratica quotidiana degli studi legali — si rivela spesso il nodo decisivo tra l'accesso al beneficio e il diniego.
Come scriveva Francesco Carnelutti, «il processo è il mezzo con cui il diritto si difende dalla realtà»: ed è proprio nella concretezza dei fatti di causa che la meritevolezza prende forma, non nelle formule astratte del legislatore.
Una nozione diversa per ogni procedura
Il primo errore interpretativo che occorre evitare è quello di trattare la meritevolezza come un requisito monolitico, uguale in ogni contesto. Il Codice della crisi la declina in modo profondamente diverso a seconda della procedura cui il debitore intende accedere, e la giurisprudenza ha ulteriormente affinato queste distinzioni con pronunce di notevole impatto pratico.
Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss. CCII), la meritevolezza è condizione soggettiva ostativa: ai sensi dell'art. 69 CCII, il consumatore non può accedere alla procedura se ha determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il giudizio di meritevolezza è un passaggio essenziale e va condotto con particolare rigore, poiché rappresenta l'unico contrappeso alla mancanza del voto dei creditori, i quali non partecipano alla determinazione della falcidia loro imposta. È una valutazione che il giudice non può eludere, proprio perché i creditori — a differenza di quanto avviene nel concordato minore — non esprimono il proprio consenso attraverso un voto.
Sul versante della liquidazione controllata (art. 268 CCII), invece, la situazione è radicalmente diversa. L'ammissione del sovraindebitato alla procedura di liquidazione controllata non ha carattere premiale, né comporta di per sé alcun vantaggio per il debitore, sicché non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva, fondato su circostanze indizianti la negligenza o l'imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento, le quali potranno eventualmente avere rilievo nella successiva fase di esdebitazione, ai sensi dell'art. 280 del d.lgs. n. 14 del 2019. Questo principio è stato fissato dalla Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza 31 luglio 2025, n. 22074, Pres. Massimo Ferro, Rel. Cosmo Crolla: la meritevolezza non è requisito per aprire la liquidazione, ma potrà rilevare successivamente, nel momento in cui il debitore chiede l'esdebitazione. La distinzione è tutt'altro che formale: significa che un debitore, anche ritenuto imprudente nella genesi dei propri debiti, può comunque accedere alla liquidazione controllata, salvo poi dover superare il vaglio della meritevolezza per ottenere il beneficio liberatorio finale.
Per l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283 CCII), il livello di rigore è il più elevato. Il legislatore ha inteso escludere qualsiasi automatismo nella concessione del beneficio, demandando al giudice l'apprezzamento in ordine alla sussistenza del requisito della meritevolezza. Tale requisito deve essere oggetto di un accertamento particolarmente rigoroso, considerato che l'esdebitazione comporta un rilevante sacrificio per la massa creditoria, il quale può ritenersi giustificato solo in presenza di una comprovata diligenza del debitore nell'assunzione e nella gestione delle proprie obbligazioni. Nessun automatismo, dunque, nemmeno per il debitore che non ha letteralmente nulla da offrire ai propri creditori.
L'approccio dinamico al giudizio di meritevolezza
Il profilo forse più rilevante della giurisprudenza recente riguarda il metodo con cui il giudice deve condurre il giudizio di meritevolezza. La tendenza consolidata è quella di abbandonare la valutazione atomistica — che guardava a ogni singola assunzione di debito come a un fatto isolato — per abbracciare una prospettiva complessiva e diacronica.
In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore, la valutazione della meritevolezza ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, che preclude l'accesso alla procedura al debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, deve essere condotta secondo un'interpretazione dinamica e non più statica del fenomeno del sovraindebitamento. Il legislatore, eliminando i precedenti parametri della ragionevole prospettiva di adempimento e della proporzionalità del credito rispetto alle capacità patrimoniali previsti dall'abrogato art. 12-bis della legge n. 3/2012, ha focalizzato il giudizio esclusivamente sull'elemento psicologico della condotta del debitore. Ne consegue che la valutazione della meritevolezza non deve più riferirsi alle singole assunzioni del debito considerate isolatamente in maniera statica, ma deve guardare alla formazione del sovraindebitamento in prospettiva dinamica, tenendo in considerazione le vicende personali e familiari del debitore complessivamente considerate, posto che nella maggior parte dei casi la crisi è frutto di più eventi e situazioni che via via si sovrappongono.
Questo orientamento ha importanti conseguenze pratiche: una persona che ha inizialmente acceso un mutuo in condizioni di normalità economica, e che si è poi trovata sovraindebitata per una concatenazione di eventi — perdita del lavoro, malattia, separazione, crisi familiare — non può essere valutata con gli stessi parametri di chi ha sistematicamente e consapevolmente accumulato debiti pur sapendo di non poterli onorare. Solo alla luce di una visione della formazione dell'indebitamento nel suo complesso può verificarsi la sussistenza di un comportamento connotato da colpa grave, malafede o frode che precluda l'accesso alla procedura.
In questa linea si inserisce anche una significativa precisazione del Tribunale di Nola, 23 ottobre 2025, che ha accordato l'esdebitazione dell'incapiente chiarendo che la meritevolezza ricorre non soltanto nell'ipotesi in cui il sovraindebitamento sia determinato da uno shock esogeno, ma anche nel caso di sovraindebitamento indotto o necessitato. Si tratta di un ampliamento significativo della nozione: non solo chi ha subito un evento traumatico improvviso (come un licenziamento o una malattia), ma anche chi si è visto progressivamente "costretto" ad indebitarsi per far fronte a obbligazioni ineludibili può soddisfare il requisito della meritevolezza.
Un contrappeso rigoroso proviene però dalla Corte d'Appello di Milano, che con la sentenza n. 3577 del 23 dicembre 2025, Pres. Aponte, Rel. Barberis, si è pronunciata nell'ambito di un procedimento sul piano del consumatore, confermando che ai fini del giudizio di meritevolezza non è sufficiente la buona fede soggettiva: va considerata anche la prudenza e la consapevolezza dimostrate nella gestione delle proprie finanze. La buona fede interiore, per quanto apprezzabile, non assorbe la valutazione della condotta oggettivamente tenuta: un debitore può essere soggettivamente in buona fede eppure aver agito con imprudenza tale da integrare la colpa grave.
Il tema del rapporto tra meritevolezza del debitore e merito creditizio del finanziatore è uno degli snodi più discussi del momento. La valutazione dell'assenza di colpa grave in capo al debitore prescinde dalle eventuali valutazioni in ordine al comportamento dei creditori ai fini dell'erogazione degli importi finanziati, poiché i requisiti della meritevolezza e del merito creditizio operano su piani distinti e separati. In altri termini, il fatto che una banca abbia concesso un finanziamento in modo superficiale o in violazione degli obblighi di valutazione del merito creditizio non libera automaticamente il debitore dall'onere di dimostrare la propria meritevolezza. Le due sfere di responsabilità coesistono e si valutano indipendentemente.
Parimenti, l'onus probandi incumbit ei qui dicit: l'onere di provare la meritevolezza incombe sul debitore, che deve fornire una chiara rappresentazione cronologica delle proprie scelte negoziali. Non è il giudice a dover ricercare d'ufficio la giustificazione della condotta del richiedente: è il debitore stesso, attraverso la relazione dell'OCC e la documentazione allegata alla domanda, che deve costruire e sostenere la propria narrazione probatoria.
La Corte di Cassazione, Sez. I civ., ord. 12 novembre 2025, n. 29915 ha aggiunto un'ulteriore precisazione operativa molto rilevante per i pratici: nell'esdebitazione dell'incapiente, la pronuncia riguardante l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente (art. 283 CCII) analizza se il giudice sia vincolato dalla relazione dell'OCC e se la mancanza di tale relazione particolareggiata possa portare all'inammissibilità della domanda senza possibilità di integrazione, toccando il tema della meritevolezza sostanziale e processuale. La relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi non è quindi un semplice adempimento burocratico: è lo strumento attraverso cui si costruisce il giudizio di meritevolezza e la sua mancanza o inadeguatezza può essere causa di inammissibilità non sanabile.
A livello di merito, la giurisprudenza ha individuato con crescente precisione i fattori che depongono per l'esclusione della meritevolezza. I ricorrenti hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, in quanto hanno fatto sistematico e crescente ricorso al credito quale risorsa ordinaria per gestire le spese correnti, omettendo di valutare la propria situazione reddituale. Questo tipo di progressione debitoria — il ricorso seriale e strutturale al credito non per soddisfare bisogni primari ma come strumento ordinario di gestione delle finanze correnti — è particolarmente penalizzato. L'accesso al beneficio dell'esdebitazione è giustificato quando il sovraindebitamento sia causato dalla necessità di soddisfare esigenze primarie, non quando il ricorso al credito sia finalizzato a disporre delle somme per esigenze meramente voluttuarie, soprattutto in presenza di esposizione debitoria già conclamata.
Ciò che emerge dalla lettura sistematica degli orientamenti più recenti è un quadro coerente: la meritevolezza non è un requisito morale, né una valutazione della "brava persona". È una verifica tecnica dell'assenza di colpa grave, frode e atti in danno dei creditori, condotta su base dinamica, con onere della prova a carico del debitore, e con diversa intensità a seconda della procedura. A parità di condizioni debitorie, l'esito può risultare diverso in base alla scelta di procedura effettuata dal debitore. La scelta della procedura più adatta al caso concreto non è quindi una formalità: può fare la differenza tra un'esdebitazione ottenuta e un diniego.
Chi si trova in una situazione di sovraindebitamento e intende accedere a una delle procedure previste dal Codice della crisi ha tutto l'interesse a farsi assistere con competenza fin dalle prime fasi: la costruzione della relazione OCC, la ricostruzione cronologica delle cause dell'indebitamento, la scelta della procedura più appropriata e la gestione del giudizio di meritevolezza sono passaggi che richiedono una conoscenza approfondita tanto del diritto sostanziale quanto della prassi giurisprudenziale locale e nazionale.
Redazione - Staff Studio Legale MP