Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Procedura familiare sovraindebitamento: chi può accedervi - Studio Legale MP - Verona

Immaginate una coppia: lui ex titolare di un ristorante chiuso per debiti tributari, lei garante di una società di famiglia poi fallita, entrambi con finanziamenti personali accesi negli anni per tenere in piedi il bilancio domestico. I debiti di lui sono di natura professionale e fiscale; quelli di lei, invece, derivano da fideiussioni e da prestiti familiari. Le origini dell'indebitamento sono diverse, eppure il nucleo vive la crisi come un'unica realtà. Possono presentare un'unica domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento? La risposta del Codice della crisi è sì — ma con condizioni precise che la giurisprudenza sta progressivamente affinando, non sempre in modo uniforme.

Il caso appena descritto non è inventato: corrisponde alla fattispecie esaminata da un tribunale di merito nell'ambito della liquidazione controllata familiare, nel quale si è stabilito che la convivenza, anche in assenza di un'origine comune dei debiti, costituisce presupposto autonomo e sufficiente per l'accesso congiunto. La norma di riferimento è l'art. 66 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, CCII), che disciplina le cosiddette procedure familiari — istituto già introdotto dalla L. 3/2012 con l'art. 7-bis, ma ora significativamente riscritto e potenziato, da ultimo per effetto del D.Lgs. 136/2024 (Terzo correttivo).

La struttura della procedura familiare: chi ne fa parte e a quali condizioni

L'art. 66, comma 1, CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un'unica domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento di cui all'art. 65, comma 1 (piano di ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata), ricorrendo in alternativa uno dei due presupposti: la convivenza oppure l'origine comune del sovraindebitamento. La norma non richiede che entrambe le condizioni coesistano: è sufficiente l'una o l'altra.

Il comma 2 della medesima disposizione estende la nozione di "famiglia" in modo assai ampio: vi rientrano il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti di un'unione civile e i conviventi di fatto nelle unioni tra persone dello stesso sesso regolamentate dalla L. 76/2016. Una platea potenzialmente molto ampia, che include ad esempio genitori e figli adulti conviventi, fratelli, suoceri e nuore, ma anche coppie non coniugate che condividono l'abitazione e i debiti.

L'origine comune del sovraindebitamento è stata interpretata dalla giurisprudenza in senso esteso. Vi rientra il classico caso dei coniugi coobbligati sul mutuo ipotecario, ma anche quello in cui uno sia fideiussore dell'altro, o in cui entrambi abbiano contratto debiti per sostenere le medesime esigenze familiari. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza civile Sez. I, n. 22074 del 28 maggio 2025, ha ribadito che quando la parte preponderante dei debiti dei componenti del nucleo familiare deriva da un contenzioso comune e da un mutuo cointestato, il requisito dell'origine comune è integrato e la procedura congiunta è legittima, respingendo il reclamo dei creditori che ne contestavano l'ammissibilità. La medesima pronuncia ha chiarito un punto di grande importanza pratica: ai fini dell'ammissione alla procedura di liquidazione controllata, la condotta del debitore e le ragioni che hanno causato il sovraindebitamento sono irrilevanti — la valutazione della meritevolezza è riservata alla fase dell'esdebitazione.

Altrettanto rilevante è l'orientamento maturato sul tema della domanda congiunta di familiari incapienti. Il Terzo correttivo ha introdotto all'art. 66 la possibilità di aprire la liquidazione controllata familiare anche quando uno o più dei debitori si trovino nelle condizioni dell'incapiente ex art. 283 CCII, purché per almeno uno di essi sussistano i presupposti ordinari della liquidazione controllata. La giurisprudenza di merito ha in larga parte aderito a questa lettura inclusiva: il Tribunale di Rimini, con provvedimento del 24 luglio 2025, ha ammesso la domanda congiunta pur in assenza di richiamo espresso all'esdebitazione dell'incapiente nell'art. 66, ritenendo la soluzione giustificata da evidenti ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese. Conforme anche il Tribunale di Perugia, 3 maggio 2025, che ha motivato nel senso che il CCII, nella parte in cui prevede domande congiunte per la liquidazione controllata anche in presenza di incapienti nel nucleo, esprime una scelta legislativa di favor verso la gestione unitaria della crisi familiare.

Separazione delle masse, meritevolezza e i nodi irrisolti del sistema

Un principio cardine della procedura familiare — spesso sottovalutato nella pratica — è che l'accesso congiunto non determina alcuna fusione dei patrimoni. Le masse attive e passive rimangono distinte per ciascun componente del nucleo: i debiti del marito restano a carico del marito, i creditori della moglie si insinuano nel patrimonio della moglie. Il piano unico o la liquidazione unitaria sono uno strumento processuale di coordinamento, non una comunione di debiti.

Questa separazione ha conseguenze rilevanti sul piano del voto dei creditori, nel caso di concordato minore familiare. I creditori comuni a più familiari esprimono un voto unico riferito all'intero piano; i creditori di un solo familiare, se silenti, si intendono favorevoli esclusivamente alla proposta del loro diretto debitore. Un meccanismo che, se non correttamente gestito nella fase di predisposizione della domanda, può generare anomalie nel computo delle maggioranze. Il Terzo correttivo ha affrontato il tema prevedendo che, nel concordato minore familiare in cui uno dei debitori non sia consumatore, si applichino le regole del concordato minore anche per la posizione del familiare-consumatore, con riconoscimento del diritto di voto ai creditori di quest'ultimo.

Rimane però aperta — e controversa — la questione della famiglia mista: quella in cui convivono sotto lo stesso tetto un consumatore puro e un ex imprenditore cancellato dal Registro delle imprese da oltre un anno. Il Tribunale di Pordenone, con decreto del 16 marzo 2026, ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per un sovraindebitato con debiti misti (personali e professionali pregressi), riaprendo il dibattito sulla legittimazione di chi, pur annoverabile tra gli imprenditori individuali cessati, presenti un indebitamento prevalentemente personale. La pronuncia valorizza il criterio della prevalenza — modificato dal correttivo-ter all'art. 67, comma 4, CCII — come chiave per distinguere i casi in cui il piano del consumatore è la procedura più appropriata, anche in contesti familiari eterogenei.

Sul versante della tutela dell'abitazione, la Corte di Cassazione, Sez. I civ., con la sentenza 6 marzo 2026, n. 5139, ha stabilito che, in presenza di un'offerta migliorativa concreta nell'ambito di una procedura di sovraindebitamento, è legittimo sospendere la vendita forzata già in corso. Un principio di grande impatto pratico per le famiglie che rischiano di perdere la casa all'asta: la presentazione tempestiva di un piano o di una proposta migliorativa può bloccare anche un'esecuzione avanzata. Il Terzo correttivo, del resto, aveva già previsto che nel piano del consumatore sia possibile proseguire il pagamento del mutuo ipotecario per l'abitazione principale anche dopo la presentazione della domanda, se ciò consente di evitare la vendita all'asta e il piano rimane conveniente per i creditori.

Non meno importante, ai fini della valutazione della qualità soggettiva di consumatore nel nucleo familiare misto, è l'ordinanza Cass. civ., Sez. I, 18 novembre 2025, n. 30412, che ha stabilito che l'erede il quale accetti l'eredità con beneficio d'inventario non è legittimato a proporre la ristrutturazione dei debiti del consumatore in luogo del de cuius, in quanto l'inventario impedisce la confusione tra il patrimonio dell'erede e quello del defunto, venendo meno il presupposto oggettivo del sovraindebitamento. Una pronuncia che interessa indirettamente anche le situazioni familiari nelle quali un componente del nucleo abbia ereditato debiti da un parente: la procedura congiunta non può essere usata per "assorbire" posizioni debitorie che non appartengono genuinamente al richiedente.

Il quadro che emerge richiama il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il sistema offre strumenti potenti, ma solo a chi li utilizza con tempestività, trasparenza e consapevolezza delle proprie reali condizioni. Chi attende che i debiti diventino ingestibili, o chi costruisce la domanda in modo approssimativo, rischia di precludersi l'accesso alle procedure o di vedersi revocare un piano già omologato.

Sul piano pratico, i passaggi che una famiglia sovraindebitata deve affrontare sono almeno i seguenti: individuare correttamente la qualità soggettiva di ciascun componente (consumatore, ex imprenditore, lavoratore autonomo); verificare la sussistenza di almeno uno dei presupposti per la domanda congiunta (convivenza o origine comune); rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) abilitato, che rediga la relazione tecnica di accompagnamento; predisporre un piano realistico e documentato, che tenga conto delle spese correnti necessarie al mantenimento del nucleo — parametrate non sull'assegno sociale ma sulla realtà concreta della famiglia, come chiarisce la giurisprudenza del Tribunale di Torino in materia di congruità delle spese; e infine depositare la domanda presso il tribunale competente, che è in via esclusiva quello presso il quale è stata presentata per prima la domanda, anche quando i componenti della famiglia risiedono in circondari diversi.

Come osserva Gustavo Zagrebelsky, il diritto non esiste solo nei codici, ma vive nella capacità di chi lo applica di coglierne le finalità profonde. In materia di sovraindebitamento familiare, la finalità è chiara: offrire una seconda opportunità al nucleo che ha fallito economicamente senza aver agito in malafede, evitando che la crisi finanziaria di uno si traduca nell'espropriazione di tutti. Il giudice — e prima ancora il difensore — sono chiamati a costruire quella seconda opportunità con rigore, perché il sistema è generoso verso chi merita, ma implacabile verso chi tenta di utilizzare le procedure in modo distorto.

Gli errori più frequenti che compromettono l'accesso alla procedura familiare riguardano: la sottovalutazione del requisito soggettivo (presentare domanda congiunta senza verificare se tutti i componenti siano effettivamente legittimati); la mancata distinzione delle masse nella predisposizione del piano (che può portare al rigetto per violazione dell'art. 2740 c.c.); la confusione tra meritevolezza e ammissibilità (la condotta passata non rileva per l'apertura della procedura, ma rileva decisivamente per l'esdebitazione finale); e il ritardo nell'attivazione delle misure protettive, che può rendere vana ogni strategia quando l'asta è già in fase avanzata.

Il Codice della crisi, con i successivi correttivi, ha costruito un sistema che premia la proattività: chi agisce presto, con un piano credibile e con il supporto di professionisti competenti in questa materia, dispone oggi di strumenti che consentono di proteggere l'abitazione, gestire i debiti in modo coordinato e, al termine della procedura, ottenere l'esdebitazione che libera davvero dal peso del passato.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP