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Un mutuo stipulato nel 2009, finito in sofferenza nel 2013, ceduto a un veicolo di cartolarizzazione nel 2017 e poi ancora a un fondo nel 2021: quando, nel 2025, arriva il decreto ingiuntivo, il debitore si chiede se il credito esista ancora giuridicamente. La risposta, in molti casi, è tutt'altro che scontata.
Il tema della prescrizione nei crediti NPL è già presente nel dibattito giuridico, ma quasi sempre affrontato nella sua dimensione elementare: il termine è di dieci anni per i contratti di mutuo, cinque per le rate di leasing, tre per le carte di credito. Ciò che invece resta in ombra — e che la giurisprudenza più recente sta portando prepotentemente alla luce — è il problema della validità degli atti interruttivi nella catena delle cessioni in blocco. È qui che si gioca, oggi, la partita più interessante.
Il dies a quo e il problema della continuità degli atti interruttivi
Il punto di partenza è noto: la prescrizione decennale del credito derivante da contratto di mutuo o finanziamento decorre, in linea di principio, dalla data di inadempimento o dalla risoluzione del contratto. Ma nel mercato NPL il credito passa di mano più volte, e ogni passaggio pone un interrogativo preciso: gli atti compiuti dal cedente hanno davvero interrotto il decorso prescrizionale in modo valido, e tale interruzione si è trasmessa efficacemente al cessionario?
La risposta non è automatica. L'art. 2943 c.c. richiede che l'atto interruttivo manifesti in modo inequivocabile la volontà di esercitare il diritto di credito, con chiara indicazione del titolo e del soggetto obbligato. È un requisito che, nella pratica dei portafogli ceduti in blocco, viene sistematicamente messo a rischio dall'opacità della documentazione e dalla moltiplicazione dei soggetti coinvolti.
Su questo punto, una pronuncia di merito recente ha tracciato una linea molto netta. Trib. Prato, 9 novembre 2025 ha accolto l'opposizione di un debitore e dichiarato l'inefficacia dell'azione esecutiva per intervenuta prescrizione del credito. Il Giudice ha ritenuto inidonea a interrompere la prescrizione una diffida inviata nel marzo 2020 dalla società cessionaria: l'atto indicava un importo difforme rispetto alle precedenti comunicazioni e faceva riferimento a un numero identificativo del credito non correlabile al mutuo originario. Le incongruenze tra i diversi identificativi del rapporto citati negli atti — NDG differenti, numeri di contratto non coincidenti tra diffide e atti di cessione — hanno generato un quadro di incertezza che il Tribunale ha ritenuto insuperabile, con conseguente declaratoria di carenza probatoria e prescrizione del credito.
È un esito che illumina un fenomeno strutturale del mercato NPL: i portafogli di sofferenze vengono ceduti in blocco con procedure standardizzate e, spesso, la documentazione relativa al singolo credito subisce una degradazione progressiva nel passaggio da un soggetto all'altro. Numeri di pratica che cambiano, sistemi informatici incompatibili, lettere di messa in mora generate automaticamente senza un aggancio preciso al titolo originario: tutto questo si ritorce contro il cessionario nel momento in cui deve dimostrare in giudizio la continuità e validità della propria azione interruttiva.
La firma e il contenuto: requisiti formali che la Cassazione non intende sacrificare
Parallelamente, la Corte di Cassazione ha confermato un orientamento rigoroso sui requisiti formali degli atti stragiudiziali. Cass. civ., Sez. I, ord. 10 luglio 2025 n. 18834, Pres. Di Marzio, Rel. Falabella, ha ribadito che la sottoscrizione dell'atto di costituzione in mora non è un requisito meramente formale ma è la modalità attraverso cui chi agisce assume la paternità della dichiarazione: in sua assenza, l'atto non può produrre l'effetto interruttivo. Nel contesto NPL, questo principio ha una ricaduta concreta immediata: le comunicazioni massive generate da servicer e software di gestione del credito, prive di sottoscrizione identificabile o con firma di soggetti privi di procura verificabile, possono non valere come atti interruttivi della prescrizione.
Il tema si intreccia con quello dell'onere della prova sulla legittimazione attiva del cessionario. Trib. Prato 9 novembre 2025 si è allineato al consolidato orientamento della Cassazione secondo cui non è sufficiente, per il cessionario, depositare il solo avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale: occorre produrre il contratto di cessione e la documentazione che comprovi l'inclusione dello specifico credito nel portafoglio ceduto. Come ha rilevato la giurisprudenza di merito più recente, l'avviso in G.U. ha mero valore indiziario, e l'opposizione del debitore che contesta la legittimazione attiva impone al cessionario di fornire prova piena dell'avvenuta cessione del credito individuale.
Si tratta di un principio che, letto insieme al tema della prescrizione, produce un effetto combinato particolarmente incisivo: se il cessionario non riesce a dimostrare con certezza che quel credito specifico era nel portafoglio ceduto, non può nemmeno invocare gli atti interruttivi eventualmente compiuti dal cedente originario, perché non è dimostrata la continuità soggettiva della pretesa.
Vale in questo contesto il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi è vigilante, non chi si assopisce nella gestione documentale del credito. Il cessionario NPL che non presidia la catena probatoria del titolo e degli atti interruttivi rischia di trovarsi in giudizio con un credito formalmente esistente ma processualmente irrecuperabile.
Un altro profilo che merita attenzione riguarda la conversione del termine prescrizionale in forza di titolo giudiziale. Quando il credito bancario è stato azionato con decreto ingiuntivo passato in giudicato prima della cessione, il termine prescrizionale si converte in quello decennale ex art. 2953 c.c., indipendentemente dal termine breve originario. Cass. civ., Sez. II, ord. 26 novembre 2025 n. 30959, Pres. e Rel. non indicati, ha ribadito che la sentenza che respinge l'opposizione all'ingiunzione, passata in giudicato, costituisce il titolo esecutivo che determina questa conversione, definitivamente sganciando il credito dalla disciplina sostanziale originaria. Nei portafogli NPL, questo significa che un credito da carta di credito (altrimenti prescritto in tre anni) acquista la prescrizione decennale se è già stato ridotto a titolo esecutivo giudiziale prima della cessione — un aspetto che la due diligence del cessionario dovrebbe sempre censire con precisione.
Come osservava il filosofo del diritto Gustav Radbruch, "l'incertezza del diritto è un'ingiustizia particolare, perché colpisce chi meno può difendersi": e in effetti la materia della prescrizione nei crediti NPL ha rivelato quanto l'asimmetria informativa tra servicer e debitori possa tradursi in pretese avanzate su crediti estinti, con effetti pratici devastanti per chi non ha gli strumenti per difendersi.
Cosa deve fare concretamente chi riceve un atto di precetto o un decreto ingiuntivo da una società di recupero crediti NPL? Prima di tutto, verificare la data di inadempimento originario e costruire la linea del tempo degli atti interruttivi prodotti in giudizio: spesso le società cessionarie depositano documentazione incompleta o incongruente. In secondo luogo, esaminare la catena delle cessioni: ogni cessione deve essere dimostrata con il contratto e con la prova dell'inclusione del credito specifico, non solo con l'avviso in G.U. In terzo luogo, valutare la validità formale e sostanziale di ciascun atto interruttivo: la sottoscrizione, la chiara individuazione del titolo, la corrispondenza tra importi e identificativi del credito.
L'eccezione di prescrizione, se fondata, non è una scappatoia tecnica: è il presidio che l'ordinamento pone contro l'esercizio di pretese che, per inerzia del creditore o per opacità delle successive cessioni, non sono più sorrette da una continuità giuridica verificabile. In un mercato NPL sempre più affollato di soggetti e di passaggi, questa continuità non può essere data per scontata — e la giurisprudenza più recente lo sta dimostrando con crescente nitidezza.
Redazione - Staff Studio Legale MP