Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Immaginate di vivere in Italia da quarantadue anni. Avete pagato contributi, cresciuto figli, cambiato tre quartieri. Nel 2011 avete ottenuto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nel 2024 vi recate in Questura per il semplice aggiornamento del documento — procedura burocratica di routine — e vi trovate notificato un provvedimento di rigetto e, contestualmente, la revoca del titolo stesso. Motivazione: assenza di reddito stabile e cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità risalente al 2013.
Questo non è un caso di scuola. È esattamente ciò che ha deciso il Questore della Provincia di Venezia il 18 febbraio 2025, e che il giudice amministrativo ha poi travolto con una sentenza che vale la pena leggere con attenzione.
Lo status di lungo soggiornante e il divieto di "retro-applicazione" dei requisiti di rilascio
Il T.A.R. per il Veneto, con sentenza n. 220 del 26 gennaio 2026, ha annullato il provvedimento del Questore della Provincia di Venezia che aveva rigettato l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di un cittadino straniero presente in Italia da oltre quarant'anni, ravvisando un'illegittima applicazione di criteri valutativi propri dei permessi di soggiorno ordinari, con conseguente violazione del regime giuridico speciale dettato dall'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Il nodo giuridico centrale è il seguente: chi detiene il permesso UE di lungo periodo gode di uno status che l'ordinamento configura come tendenzialmente stabile e permanente. Come ricorda la sentenza, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo "attesta il riconoscimento permanente del relativo status" ed è soggetto a rinnovo automatico alla scadenza; questa qualificazione normativa — che attribuisce al titolo una natura sostanzialmente stabile e tendenzialmente permanente — costituisce il presupposto logico e giuridico dell'intera motivazione.
La conseguenza pratica è di grande rilievo: il catalogo delle cause di revoca previsto dal comma 7 dell'art. 9 ha carattere tassativo, e in esso non è previsto il venir meno delle condizioni di cui al comma 1 — ossia la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e la continuità dell'iscrizione anagrafica. Una volta acquisito lo status, il suo venir meno non è soggetto alle medesime condizioni che ne avevano consentito il rilascio, ma soltanto alle cause tassativamente elencate al comma 7.
Ciò significa che il mancato reddito o la cancellazione anagrafica possono rilevare per chi chiede ex novo il titolo di lungo periodo, ma non per chi lo detiene già: in quel caso le uniche ipotesi che legittimano la revoca sono quelle espressamente tipizzate dalla legge. Come sintetizza il Collegio, "il provvedimento impugnato è frutto dell'illegittima estensione, al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di valutazioni proprie dei permessi di soggiorno ordinari": una censura di eccesso di potere per erronea individuazione della norma applicabile.
Particolarmente significativa, sotto il profilo pratico, è la parte della sentenza dedicata alla rilevanza dell'iscrizione anagrafica presso la casa comunale: il Questore aveva ritenuto che tale circostanza — unitamente alla cancellazione dall'anagrafe dal 2013 — fosse sintomatica di una condizione di irreperibilità incompatibile con il mantenimento del titolo. Il TAR ha respinto questa ricostruzione, chiarendo che la situazione anagrafica non può assumere rilievo determinante ai fini dell'aggiornamento o della revoca del titolo UE di lungo periodo, in quanto è una prova suscettibile di essere superata da altri elementi probatori concreti.
Il divieto di automatismi penali e la proporzionalità della revoca
Il secondo fronte su cui la giurisprudenza recente ha tracciato confini netti riguarda l'incidenza dei precedenti penali. Il TAR Calabria, con sentenza del 22 gennaio 2026, n. 137, ha affermato con chiarezza che tanto il diniego quanto la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono discendere automaticamente dall'avere il richiedente riportato sentenze penali di condanna. In virtù della tutela rafforzata garantita al detentore di questo titolo, al fine della revoca occorrono un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione del provvedimento amministrativo particolarmente articolati e incidenti su più elementi, tali da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali.
La ragione sistematica di questo orientamento è che il lungo soggiornante, a differenza di chi è titolare di un permesso ordinario, ha costruito in anni di regolare presenza legami familiari, lavorativi e sociali che l'ordinamento — in attuazione della Direttiva 2003/109/CE — riconosce come meritevoli di tutela qualificata. Applicare ai fini della revoca un meccanismo automaticamente derivante dalla condanna penale significherebbe svuotare di contenuto quella tutela. Solo un'effettiva ponderazione comparativa tra l'interesse pubblico al mantenimento dell'ordine e della sicurezza e gli interessi dello straniero può giustificare un provvedimento sfavorevole.
Come ricordava già Aristotele nell'Etica Nicomachea, la giustizia distributiva consiste nel trattare in modo uguale i casi uguali e in modo diverso i casi diversi: applicare a una posizione giuridicamente differenziata lo stesso metro di giudizio usato per i permessi ordinari è, prima ancora che illegittimo, illogico. In termini tecnico-giuridici, il principio si enuncia così: lex specialis derogat generali — e il regime del lungo soggiornante è, appunto, norma speciale rispetto alla disciplina ordinaria dei permessi di soggiorno.
Va tuttavia ricordato che il divieto di automatismi non equivale a immunità. La stessa giurisprudenza che nega l'automatismo penale ribadisce che, in presenza di reati di particolare gravità e allarme sociale — come i reati previsti dall'art. 380 c.p.p. o quelli afferenti all'integrità fisica e alla dignità della persona — il giudizio di pericolosità sociale può ben condurre alla revoca, purché fondato su una motivazione puntuale, attuale e riferita alla situazione individuale del titolare.
Il terzo pilastro giurisprudenziale rilevante per il tema in esame proviene dall'Europa. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con decisione del 5 marzo 2026 nella causa C-151/24, si è pronunciata su una domanda pregiudiziale sollevata dalla Corte Costituzionale italiana, intervenendo su una questione da tempo discussa: se sia legittimo subordinare l'accesso a una prestazione assistenziale come l'assegno sociale al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La vicenda nasce dal ricorso di una cittadina albanese residente in Italia, titolare di un permesso di soggiorno biennale per motivi familiari: nonostante il titolo le consentisse di lavorare, l'INPS aveva respinto la sua domanda di assegno sociale perché priva del permesso di lungo periodo, requisito previsto dalla normativa italiana per i cittadini di Paesi terzi.
La Corte di Giustizia ha confermato che la normativa che richiede il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per ottenere l'assegno sociale è, in linea di principio, compatibile con il diritto dell'Unione. Spetterà ora alla Corte Costituzionale valutare definitivamente la questione alla luce dell'interpretazione fornita dal giudice europeo. Nel frattempo, la sentenza rafforza l'orientamento secondo cui le prestazioni assistenziali possono essere legittimamente collegate a requisiti di stabilità e integrazione nel territorio dello Stato.
La pronuncia europea ha quindi un duplice effetto: da un lato conferma il valore giuridico del titolo come soglia di accesso alle prestazioni assistenziali non contributive; dall'altro ribadisce indirettamente l'importanza di conseguire — e poi difendere — lo status di lungo soggiornante, perché le conseguenze della sua perdita si propagano ben al di là del semplice diritto di soggiorno.
Cosa deve fare concretamente chi si trova in una situazione critica? In primo luogo, verificare se il provvedimento di diniego o revoca sia fondato su motivi che il legislatore ha effettivamente elencato come cause tipizzate ai sensi dell'art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998. Il titolo ha una validità di 10 anni per gli adulti e di 5 anni per i minori, pur restando permanente lo status di lungo soggiornante salvo i casi di revoca previsti dalla legge: l'aggiornamento decennale del documento non è un rinnovo in senso proprio dello status, ma una mera operazione materiale che non richiede la ri-verifica dei requisiti originari di rilascio.
In secondo luogo, occorre prestare attenzione alle tempistiche: contro il provvedimento di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento. In sede di ricorso, è sempre possibile abbinare all'impugnazione nel merito una domanda cautelare di sospensione del provvedimento, che consente di conservare la propria posizione nelle more del giudizio.
In terzo luogo, chi rileva che la Questura abbia applicato al proprio caso criteri propri del permesso ordinario — come accaduto nel caso deciso dal TAR Veneto n. 220/2026 — ha a disposizione una censura specifica: il vizio di eccesso di potere per erronea individuazione della norma applicabile, che la giurisprudenza riconosce come autonomo motivo di annullamento del provvedimento. La sentenza ribadisce con chiarezza l'autonomia del regime giuridico del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rispetto a quello dei permessi ordinari, precisa i limiti della funzione probatoria dell'iscrizione anagrafica in materia di immigrazione e circoscrive rigorosamente il perimetro del giudizio di pericolosità sociale rilevante ai fini della revoca.
Il panorama giurisprudenziale qui tracciato restituisce, in definitiva, un quadro in cui la tutela del lungo soggiornante — costruita dal diritto europeo e recepita nell'ordinamento interno — è solida ma non automatica: richiede di essere fatta valere in sede giudiziale ogni volta che l'amministrazione la ignori o la comprima.
Redazione - Staff Studio Legale MP