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Pedone investito: concorso di colpa e risarcimento - Studio Legale MP - Verona

Responsabilità di automobilisti e pedoni nei casi di investimento stradale, con un focus sul concorso di colpa e sulle ultime sentenze italiane in materia - In caso di incidente stradale che coinvolge un pedone investito da un veicolo, la determinazione delle responsabilità è un passaggio cruciale per stabilire il risarcimento dei danni. La legge e la giurisprudenza in Italia prevedono una presunzione di colpa a carico del conducente, ma ammettono anche che la condotta imprudente del pedone possa comportare un concorso di colpa. In questo articolo analizziamo il quadro normativo vigente – dagli articoli del Codice Civile e della Strada alle più recenti pronunce della Corte di Cassazione (2024–2025) – per capire quando e come il pedone possa essere ritenuto corresponsabile di un sinistro. Il linguaggio è tecnico ma accessibile, pensato per fornire chiarimenti sia alle vittime di incidenti che agli automobilisti, con l’obiettivo di aiutare a comprendere chi paga i danni e in che misura, in base ai principi di legge e ai precedenti giudiziari più attuali.

 

La presunzione di colpa dell’automobilista (art. 2054 c.c.)

In Italia vige una regola fondamentale a tutela dei pedoni: il conducente di un veicolo è presunto responsabile al 100% in caso di investimento, salvo che dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente (art. 2054, 1º comma, Codice Civile). Questa presunzione di colpa implica che, di fronte a un pedone ferito, l’onere della prova si ribalta sul conducente: spetta a lui provare di non aver commesso alcuna negligenza o imprudenza e di aver adottato tutte le cautele esigibili secondo le circostanze.

Va sottolineato che la presunzione legale di colpa a carico del conducente non è assoluta ma può essere vinta in giudizio. Per superarla è necessaria una prova rigorosa: il conducente deve dimostrare che l’incidente è dipeso da una causa imprevedibile e inevitabile, riconducibile a un comportamento del pedone talmente anormale e repentino da non poter essere prevenuto neanche con la massima diligenza.

 

Concorso di colpa del pedone: ruolo dell’art. 1227 c.c. e criteri di valutazione

Accanto all’art. 2054 c.c., che grava il conducente di responsabilità presunta, opera l’art. 1227 c.c. in tema di concorso di colpa del danneggiato. Questa norma dispone che se il fatto colposo del danneggiato (in questo caso il pedone) ha contribuito a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito in proporzione.

La Cassazione, con ordinanza n. 5594/2025, ha ribadito che non è possibile attribuire concorso di colpa al pedone in maniera automatica, ad esempio fissando percentuali standard come il 50%, senza un’analisi specifica delle condotte e senza motivare sul piano causale.

 

Condotta del pedone e prevedibilità: l’onere della prova a carico del conducente

Il perno della valutazione sta nella prevedibilità ed evitabilità dell’evento. La Cassazione richiama spesso un principio fondamentale: finché la condotta del pedone rientra nel novero di ciò che un automobilista diligente deve prevedere, la colpa del pedone non esclude quella del conducente.

La Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20792/2025 ha sottolineato che il conducente ha l’obbligo di tenere conto persino delle possibili esitazioni o mosse imprevedibili del pedone in attraversamento. In caso di attraversamento parzialmente occultato da ostacoli, il conducente deve rallentare progressivamente fino ad arrestarsi, perché non può escludere che il pedone indugi o torni sui suoi passi.

Un ulteriore esempio è offerto dalla Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21761/2025: il pedone aveva iniziato ad attraversare con semaforo verde ma fu colpito quando il semaforo era già rosso. I giudici di merito avevano parlato di concorso paritario di colpa; la Cassazione ha invece ribadito che il pedone mantiene il diritto a completare l’attraversamento in sicurezza e che il conducente resta responsabile se non ha moderato la velocità in prossimità delle strisce.

 

 

Casi pratici (in sintesi)

Attraversamento sulle strisce con semaforo

Il pedone che completa l’attraversamento sulle strisce non può essere considerato automaticamente corresponsabile solo perché il semaforo è diventato rosso durante il passaggio. La Cassazione (ord. n. 21761/2025) ha escluso che questa circostanza possa configurare concorso di colpa.

Comportamento imprevedibile o esitazione del pedone

In Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20792/2025, la Corte ha chiarito che anche un comportamento anomalo del pedone rientra nel rischio tipico della circolazione, salvo che si tratti di condotta del tutto abnorme.

Strada priva di marciapiede

In Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5594/2025, la Corte ha cassato la decisione di merito che aveva attribuito un 50% di colpa al pedone che camminava su una strada priva di marciapiede. La semplice presenza del pedone in strada non giustifica una riduzione automatica del risarcimento.

Profili penali

La Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 7417/2024 ha confermato la condanna di un conducente che viaggiava a velocità formalmente entro i limiti, ma non adeguata alle condizioni di scarsa visibilità. Anche sotto il profilo penale, l’eventuale imprudenza del pedone non esclude la responsabilità del conducente.

Effetti sul risarcimento del danno

Il concorso di colpa del pedone comporta una riduzione proporzionale del risarcimento, ma non lo esclude del tutto. Solo comportamenti abnormi ed eccezionali del pedone possono portare a un’esclusione totale del diritto al risarcimento.

 

Conclusioni

Nei conflitti tra auto e pedone la responsabilità del conducente è la regola, mentre il concorso di colpa del pedone è l’eccezione, ammessa solo se dimostrata in concreto. 

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  • 29 agosto 2025
  • Marco Panato

Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.