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Passeggero senza cintura: colpa concorrente o esclusiva - Studio Legale MP - Verona

Mancato uso delle cinture di sicurezza, cooperazione colposa e nuove sentenze della Cassazione su risarcimento e responsabilità del trasportato

 

Il passeggero senza cintura e le sue conseguenze

«... come spire e tentacoli vi avviluppano le conseguenze delle vostre azioni...» scriveva Luigi Pirandello (Uno, nessuno e centomila), a ricordarci che ogni nostra scelta porta con sé responsabilità e implicazioni inevitabili. Nel contesto dei sinistri stradali, questa massima si applica in modo esemplare al caso del passeggero che omette di allacciare la cintura di sicurezza. Un comportamento apparentemente innocuo – spesso frutto di negligenza o fatalismo – può in realtà costare caro: in caso di incidente, il trasportato senza cintura rischia di vedere ridotto o addirittura azzerato il proprio risarcimento danni, in virtù del proprio contributo colposo al danno subito.

 

Il caso concreto: sinistro e risarcimento negato

La Corte di Cassazione (Sez. III Civile) si è recentemente espressa su questa materia con l’ordinanza n. 26656 del 3 ottobre 2025, offrendo chiarimenti fondamentali. La vicenda riguardava un incidente stradale in cui un passeggero, che viaggiava senza cintura allacciata, aveva riportato gravi lesioni personali (trauma cranico, frattura del setto nasale, danni cervicali, ecc.). Egli aveva citato in giudizio il conducente dell’altro veicolo coinvolto (definito veicolo antagonista) e la relativa compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.

In primo grado la domanda era stata respinta: il Giudice di Pace aveva attribuito la colpa esclusiva dell’incidente al conducente del veicolo su cui viaggiava il passeggero, rilevando una condotta imprudente di quest’ultimo (eccesso di velocità). In appello, il Tribunale aveva riconosciuto un concorso di colpa paritario (50%) tra i due conducenti coinvolti nel sinistro, ma aveva comunque negato ogni risarcimento al trasportato. Secondo il giudice d’appello, infatti, tutte le lesioni patite dal passeggero derivavano unicamente dal mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte di costui. In altre parole, pur essendovi un uguale concorso dei conducenti nella causazione del sinistro, le conseguenze dannose per il trasportato erano ascrivibili soltanto alla sua scelta di non indossare la cintura.

 

Concorso di colpa e obbligo di indossare la cintura

La questione chiave affrontata dalla Cassazione riguarda il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ. (norma applicabile anche in materia di responsabilità extracontrattuale per effetto dell’art. 2056 c.c.). Tale disposizione prevede che se il fatto colposo del creditore (o del danneggiato) ha concorso a causare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Addirittura, se si prova che il danneggiato ha causato da solo il danno, il risarcimento può essere escluso.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito che il giudice può (anzi, deve) accertare d’ufficio l’eventuale concorso di colpa del trasportato anche senza una specifica eccezione di parte. Nel caso di un passeggero privo di cintura, questa condotta colposa può integrare una causa esclusiva del danno patito, qualora risulti – in base agli elementi di causa o a nozioni di comune esperienza – che l’uso regolare delle cinture avrebbe evitato o ridotto significativamente le lesioni. In tal senso, il mancato uso della cintura viene elevato a fattore causale determinante: se allacciandola il passeggero non si sarebbe ferito (o si sarebbe ferito in misura assai minore), la sua omissione diventa l’origine esclusiva delle conseguenze lesive.

Da notare che il giudice, nel valutare queste circostanze, non è vincolato in modo acritico alle risultanze della CTU (consulenza tecnica d’ufficio). Come sottolineato dalla Suprema Corte, il magistrato è peritus peritorum, ossia può disattendere le conclusioni dell’esperto se le ritiene illogiche o non convincenti, facendo anche ricorso alla propria scienza ed esperienza. Nell’ordinanza Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26656/2025, ad esempio, la Corte ha considerato legittimo valorizzare come causa esclusiva delle lesioni proprio l’omesso uso della cintura – dato di fatto notorio per cui gravi traumi facciali come la frattura del naso si verificano tipicamente in assenza di cinture – ancorché la CTU svolta in appello avesse suggerito una certa compatibilità tra lesioni e uso della cintura.

 

Cooperazione colposa tra trasportato e conducente

Un altro principio centrale espresso dalla Cassazione riguarda la cosiddetta cooperazione nel fatto colposo tra trasportato e conducente. In generale, infatti, la giurisprudenza riconosce che entrambe le figure hanno doveri di prudenza: il passeggero deve rispettare l’obbligo di cintura (previsto anche dal Codice della Strada), mentre il conducente ha l’onere di assicurarsi che i trasportati abbiano adottato le misure di sicurezza prima di mettersi in marcia. Su questo punto, già in passato la Corte aveva chiarito che il guidatore è tenuto a esigere l’allacciamento delle cinture da parte di tutti i passeggeri, rispondendo in solido qualora ometta tale controllo. Non a caso, è stato affermato di recente che «l’omesso uso delle cinture di sicurezza del trasportato non può essere considerato causa esclusiva del danno derivante dall’incidente stradale, ma concorre alla condotta colposa nella guida realizzata dal conducente del veicolo che risponde di tale specifica concausa del danno insieme al trasportato» (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 26723/2025).

Tuttavia, la cooperazione colposa assume rilievo diverso a seconda di chi sia chiamato in giudizio. La Cassazione n. 26656/2025 ha infatti distinto due ipotesi:

Se il trasportato danneggiato agisce contro entrambi i conducenti corresponsabili dell’incidente (ad esempio, il proprio conducente e l’altro veicolo), si applica il principio ordinario del concorso di cause: sia la colpa del passeggero sia quella dei conducenti verranno ponderate, con una riduzione proporzionale del risarcimento ma non una esclusione totale. In tal caso si può parlare di responsabilità concorrente del trasportato, condivisa col comportamento colposo del suo conducente.

Se invece il trasportato agisce solo contro il conducente antagonista, escludendo quindi dal giudizio il conducente del veicolo su cui viaggiava, la dinamica cambia. In questa specifica situazione, secondo l’ordinanza 26656, la condotta colposa esclusiva del trasportato (il non aver indossato la cintura) può esonerare totalmente da responsabilità il convenuto (cioè l’altro conducente e la sua assicurazione), a condizione che sia provato che l’uso della cintura avrebbe neutralizzato gli effetti lesivi dell’incidente. In altri termini, l’altro automobilista – estraneo alla scelta del passeggero di non proteggersi – non risponde dei danni che derivano unicamente da quella scelta imprudente.

Questa distinzione evidenzia un concetto cruciale: la colpa del passeggero senza cintura può diminuire il risarcimento in ogni caso, ma può arrivare a escluderlo solo se la sua omissione spiega da sola il verificarsi delle lesioni. Qualora in giudizio siano presenti anche il conducente “di fiducia” del trasportato (ossia colui che avrebbe dovuto far rispettare l’obbligo di cintura) o altri corresponsabili, l’apporto causale del passeggero viene comunque bilanciato con le altrui colpe secondo un giudizio di comparazione ex art. 1227 c.c., mai dando luogo a totale privazione del ristoro.

 

Le pronunce del 2025: verso un punto di equilibrio

Il tema della responsabilità del trasportato negli incidenti ha visto nel 2025 diverse decisioni di legittimità che, lette insieme, tracciano una linea di principio equilibrata. Da un lato, si riconosce l’importanza dell’obbligo di cintura e si sanziona la sua violazione anche con la perdita integrale del risarcimento (responsabilità esclusiva del passeggero imprudente); dall’altro, si ribadisce che tale esito drastico non è automatico e va riservato a situazioni ben circoscritte, valutando caso per caso il nesso causale tra condotta della vittima e danno.

Emblematica, accanto all’ordinanza 26656/2025 già analizzata, è la sentenza Cass. civ., Sez. III, sent. n. 26723/2025 (depositata il 6 ottobre 2025). In quel giudizio, relativo a un cappottamento dell’auto, i giudici di merito avevano addebitato addirittura il 90% della responsabilità delle lesioni a un passeggero che non indossava la cintura. La Cassazione ha annullato quella decisione, censurando il fatto che i giudici locali avessero attribuito quasi tutta la colpa al trasportato senza adeguatamente compararla con la condotta del conducente. Richiamando proprio l’art. 1227 c.c., la Suprema Corte ha spiegato che il concorso di colpa va valutato con un completo giudizio controfattuale: occorre immaginare quale sarebbe stata la situazione senza la colpa dell’uno o dell’altro, soppesando quindi, da un lato, l’omissione del passeggero e, dall’altro, l’eventuale colpa di chi guidava. Ne discende il principio che il mancato uso della cintura non può essere considerato di per sé causa esclusiva del danno del trasportato, se anche la condotta di guida negligente ha contribuito al verificarsi delle lesioni. In tali casi, la colpa del passeggero concorre con quella del conducente, e quest’ultimo resta responsabile per la sua parte di causazione del danno (in solidale responsabilità civile verso il terzo trasportato).

Ulteriore conferma di un approccio equilibrato è giunta con la sentenza Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21896/2025 (30 luglio 2025), che ha affrontato un caso diverso ma concettualmente affine. Qui la vittima trasportata era purtroppo deceduta in un incidente provocato interamente dall’uscita di strada dell’auto, dovuta allo stato di ebbrezza del conducente (tasso alcolemico oltre tre volte il limite). Tuttavia, sia in primo grado che in appello, era stato rilevato che il passeggero deceduto aveva condiviso lo stato di ebbrezza del guidatore (entrambi avevano bevuto) e si era incautamente messo in viaggio con lui. Si è ritenuto dunque che il trasportato avesse accettato volontariamente un rischio oltre la soglia del consentito – in base al principio per cui volenti non fit iniuria, a chi acconsente al rischio non è fatto illecito. La Corte di Cassazione, nell’occasione, ha convenuto che ci si deve concentrare sull’evento dannoso finale subito dalla vittima (la morte nel caso specifico) e valutare se esso derivi non solo dall’incidente in sé, ma anche dalla scelta originaria imprudente della vittima di salire in auto con un conducente ubriaco. In applicazione dell’art. 1227 c.c., la condotta del trasportato è stata considerata una cooperazione colposa talmente grave da giustificare un’importante riduzione del risarcimento. Nella fattispecie concreta, è stata riconosciuta una riduzione del 50% delle somme dovute ai familiari, a titolo di concorso di colpa del congiunto trasportato imprudente (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21896/2025).

 

Principi confermati e consigli pratici

Dalle pronunce analizzate emergono alcuni principi di diritto chiari:

Il passeggero deve sempre indossare la cintura di sicurezza: il mancato uso costituisce violazione di un obbligo legale e un comportamento colposo che può incidere gravemente sul diritto al risarcimento.

Il giudice può rilevare d’ufficio la colpa del trasportato (art. 1227 c.c.), anche se la controparte non l’ha eccepita espressamente, data la natura di mera difesa (non di eccezione in senso stretto) di tale argomento.

La colpa del trasportato senza cintura riduce il risarcimento in proporzione al suo contributo causale; in situazioni estreme, se l’uso della cintura avrebbe completamente evitato le lesioni, tale colpa può persino escludere ogni risarcimento a suo favore.

Non è comunque ammesso scaricare ogni responsabilità sul passeggero senza valutare la colpa altrui: quando sono coinvolti anche i conducenti (proprio o antagonista), si deve effettuare un giudizio comparativo tra le colpe. Il conducente che abbia cagionato il sinistro resta responsabile del danno in concorso col passeggero, soprattutto se egli stesso non ha preteso l’allaccio delle cinture da parte di quest’ultimo.

In sintesi, la responsabilità del trasportato per mancato uso delle cinture può passare da concorrente a esclusiva a seconda delle circostanze: va valutato se la sua omissione sia l’unica causa efficiente delle lesioni oppure solo una concausa accanto alle colpe di guida.

Dal punto di vista pratico, queste sentenze offrono spunti utili. Sul piano della prevenzione, ribadiscono l’importanza cruciale di rispettare i dispositivi di sicurezza: un gesto semplice come allacciare la cintura può salvare la vita e, come abbiamo visto, incidere sul riconoscimento del risarcimento. Sul piano processuale, gli avvocati dovranno attentamente considerare chi convenire in giudizio: se un passeggero riporta gravi danni, citarne solo il conducente antagonista potrebbe risultare controproducente, soprattutto se il proprio conducente ha concorso nel creare una situazione di pericolo (come non far usare le cinture). In tali casi, agire contro tutti i soggetti coinvolti evita il rischio che l’assenza di uno dei corresponsabili porti a un’esclusione integrale della pretesa risarcitoria. Allo stesso tempo, la difesa del convenuto potrà legittimamente far leva sulla condotta imprudente del trasportato per chiedere la riduzione del risarcimento o l’esclusione da responsabilità, a seconda della incidenza causale di tale condotta.

 

Conclusione

In definitiva, la giurisprudenza più recente ha delineato un quadro bilanciato in materia di incidenti stradali: il passeggero che non usa la cintura di sicurezza viola un obbligo e può andare incontro a serie conseguenze giuridiche, ma ogni caso va valutato con rigore, evitando automatismi e tenendo conto di tutte le colpe in gioco. Chi è causa del suo mal pianga se stesso, recita un adagio popolare; ma nel diritto civile occorre sempre stabilire con precisione di chi sia la colpa e in che misura, soprattutto quando più persone concorrono al medesimo evento dannoso.

Se sei stato coinvolto in un incidente stradale come passeggero o conducente e hai dubbi sul tuo diritto al risarcimento, non esitare a contattare lo Studio Legale MP.

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  • 13 ottobre 2025
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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