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C'è una scena che si ripete, quasi identica, in centinaia di istituti italiani all'inizio di ogni anno scolastico. Una famiglia riceve comunicazione dalla dirigenza scolastica: il Gruppo di Lavoro Operativo ha stabilito che il figlio con disabilità grave necessita di ventidue ore settimanali di sostegno, ma l'ufficio scolastico ne assegnerà quattordici, perché "le risorse disponibili non consentono di fare di più". I genitori si sentono rispondere che potranno eventualmente contestare il provvedimento, ma solo dopo l'approvazione del Piano Educativo Individualizzato. Nel frattempo, il bambino è già seduto in classe con un sostegno dimezzato. La Corte di Cassazione ha chiarito con chiarezza che questa situazione — uno studente con disabilità privo delle ore necessarie perché si attende ancora la formalizzazione degli atti — non è più accettabile.
La sentenza delle Sezioni Unite che cambia le regole del gioco
Con la sentenza n. 12704 depositata il 5 maggio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in un procedimento promosso dalla Federazione Osservatorio 182 e patrocinato dagli avvocati Walter Miceli, Nicola Zampieri e Ida Mendicino, hanno affrontato una questione che teneva bloccate le famiglie da anni. Oggetto del contendere era stabilire se, prima dell'approvazione formale del PEI, le richieste del Gruppo di Lavoro Operativo possano essere considerate vincolanti per l'amministrazione scolastica e se la riduzione delle ore proposte costituisca una condotta discriminatoria.
Il caso era emblematico: un alunno con disabilità grave al quale il GLO aveva riconosciuto la necessità di 22 ore settimanali di sostegno, mentre l'amministrazione scolastica ne aveva assegnate soltanto 14; i genitori agirono davanti al giudice ordinario denunciando una condotta discriminatoria ai sensi della legge n. 67/2006. La Corte d'Appello di Milano aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che, non essendo ancora stato approvato definitivamente il PEI dell'anno scolastico in corso, la controversia dovesse appartenere al giudice amministrativo.
La Cassazione ha corretto questo orientamento, stabilendo un principio di tutela molto più forte e immediato per gli studenti con disabilità: il dirigente scolastico non possiede discrezionalità nel ridurre le ore di sostegno proposte dagli esperti, neppure se il piano non è ancora definitivo. L'ufficio scolastico non dispone di un potere discrezionale di riduzione delle ore individuate dal GLO, salvo meri correttivi tecnici o errori materiali; la mancata attribuzione delle ore indicate integra potenzialmente una discriminazione indiretta ai danni dell'alunno disabile.
Il profilo più rilevante sul piano pratico riguarda la giurisdizione: la Corte ha sancito che nel caso in cui vengono contestate le determinazioni dell'autorità scolastica in ordine all'assegnazione delle ore di sostegno, si può ricorrere al giudice ordinario anche prima dell'approvazione del Piano Educativo Individualizzato. La decisione garantisce l'effettività della tutela giurisdizionale in favore dei diritti delle persone con disabilità, in linea con i diritti costituzionali riconosciuti dagli articoli 2, 3, 24, 34, 38 e 117 della Costituzione.
Il quadro dei precedenti: TAR e tribunali ordinari convergono
La pronuncia delle Sezioni Unite non è arrivata nel vuoto. Nell'ultimo anno e mezzo, una corrente giurisprudenziale coerente si era andata consolidando tanto davanti ai giudici amministrativi quanto davanti a quelli ordinari, segnando una tendenza che oggi la Cassazione ha elevato a principio di sistema.
Il TAR Campania, con la sentenza n. 1009 del 2026, ha stabilito che a un alunno disabile dell'Istituto Comprensivo "Settembrini" di Maddaloni devono essere garantite 24 ore settimanali di insegnante di sostegno; il ricorso era stato presentato dalla famiglia contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo l'annullamento del Piano educativo individualizzato 2025/2026 nella parte in cui prevedeva solo 18 ore settimanali, insufficienti rispetto alla necessità effettiva di coprire l'intero monte ore di frequenza scolastica. Il TAR ha ricordato come, secondo una giurisprudenza consolidata e ribadita dalla Corte di Cassazione, la carenza di risorse finanziarie o organizzative non può giustificare la negazione dei diritti costituzionali; ne consegue che l'amministrazione scolastica deve garantire il numero di ore di sostegno corrispondente alla frequenza scolastica del minore. La sentenza è particolarmente significativa anche per le conseguenze operative: qualora l'amministrazione non ottemperi entro 15 giorni dalla comunicazione, sarà nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per il personale del Ministero; il ministero è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, quantificate in 2.000 euro.
Sulla stessa linea si colloca, recentissima, l'ordinanza emessa dal giudice ordinario. L'ordinanza emessa il 17 giugno 2026 dal Tribunale Ordinario di Torino ha respinto il reclamo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, confermando integralmente la tutela dei diritti di una bambina con disabilità gravissima: una pronuncia che riafferma che il Piano Educativo Individualizzato non è un suggerimento, ma un atto vincolante che la scuola ha l'obbligo di rispettare. La vicenda traeva origine dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026, quando il GLO aveva approvato un PEI che prevedeva undici ore settimanali di istruzione domiciliare; il Tribunale ha ricordato che l'istruzione domiciliare per gli alunni con disabilità non può essere separata dal PEI: una volta approvato, il piano vincola l'amministrazione scolastica, che non può ridurre le ore previste senza violare la legge 104 del 1992 e i decreti attuativi 66 del 2017 e 96 del 2019. Il Ministero aveva sostenuto che fosse necessario un certificato medico aggiuntivo per confermare l'impossibilità di frequenza; il Tribunale ha respinto anche questa tesi, chiarendo che la valutazione sanitaria è già parte integrante del PEI e che richiedere ulteriori documenti significherebbe introdurre ostacoli burocratici contrari alla logica della presa in carico multidisciplinare.
Anche il TAR Napoli, Sez. IV, con sentenza breve 17 aprile 2026 n. 2437, si è pronunciato su un caso analogo: il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico, riconosciuto portatore di disabilità grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 e iscritto alla scuola primaria con un orario di frequenza settimanale di 40 ore, si era visto assegnare per l'anno scolastico 2025/2026 soltanto 22 ore settimanali di sostegno scolastico. Il Tribunale ha rilevato che la quantificazione in 22 ore era stata basata su una presunta intolleranza del minore alla permanenza scolastica, anziché sulle sue effettive esigenze educative; la relazione del verificatore non aveva confermato tale impossibilità oggettiva, suggerendo invece soluzioni organizzative flessibili.
Un'analisi critica che non si trova altrove: il rischio del contenzioso ciclico
C'è un aspetto che la giurisprudenza ha cominciato a segnalare con crescente preoccupazione e che merita attenzione particolare. Il TAR stesso ha sollevato il problema della responsabilità erariale dei dirigenti scolastici che riducono il numero di ore di sostegno seriamente documentate e motivate nel PEI; e ciò anche nel caso in cui le necessarie deroghe in organico vengano richieste in data tale da farle assegnare con ritardo rispetto all'inizio delle lezioni.
Quello che i precedenti analizzati rivelano, letti in sequenza, è un fenomeno strutturalmente preoccupante: la stessa famiglia ricorre ogni anno, per lo stesso alunno, contro la stessa scuola, per la stessa identica riduzione di ore. In alcuni casi documentati, la medesima assegnazione insufficiente è stata proposta dall'istituto anche negli anni scolastici precedenti, costringendo la parte ad adire ripetutamente il TAR, con ordinanze e sentenze che confermavano la copertura integrale, salvo vedere la situazione ripresentarsi identica l'anno successivo. Questo schema rivela che il problema non è tecnico-organizzativo, ma strutturalmente amministrativo: l'ufficio scolastico non adegua la propria prassi alle pronunce giurisdizionali, scaricando sulle famiglie — già gravate dalla cura quotidiana — il costo economico, umano e temporale del contenzioso.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — esprime una verità processuale importante, ma non può diventare l'unico strumento di inclusione. Quando il ricorso giurisdizionale si trasforma in appuntamento annuale anziché in extrema ratio, significa che il sistema sta scaricando sulle famiglie la funzione che la legge attribuisce all'amministrazione. Come osservava Martha Nussbaum in Creare capacità, la giustizia non si misura dalla proclamazione formale di un diritto ma dalla effettiva capacità di ogni persona di esercitarlo: e una capacità che richiede ogni anno una battaglia legale per essere garantita non è una capacità realmente fruita.
Cosa deve fare concretamente una famiglia
Sul piano operativo, la sentenza n. 12704/2026 delle Sezioni Unite offre alle famiglie uno strumento immediato e potente. Non è più necessario attendere l'approvazione definitiva del PEI per agire: dal momento in cui il GLO ha formulato la propria proposta in termini quantitativi e motivati, qualsiasi riduzione unilaterale da parte del dirigente scolastico è potenzialmente una discriminazione indiretta contestabile davanti al giudice ordinario ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 67/2006, richiamando l'art. 28 del d.lgs. 150/2011.
I passi pratici che una famiglia dovrebbe seguire sono i seguenti. In primo luogo, occorre conservare e raccogliere tutta la documentazione: verbali del GLO, bozze di PEI, comunicazioni del dirigente, relazioni sanitarie e neuropsichiatriche. Ogni scambio di e-mail o comunicazione formale della scuola deve essere acquisito e conservato. In secondo luogo, appena si riceve la comunicazione di ore inferiori a quelle indicate dal GLO, è opportuno presentare formale diffida scritta al dirigente scolastico e all'Ufficio Scolastico Regionale, chiedendo l'adeguamento delle ore entro un termine ragionevole (di norma sette-dieci giorni). In terzo luogo, qualora la diffida non sortisca effetto, è possibile ricorrere immediatamente al Tribunale ordinario in sede cautelare, invocando la tutela antidiscriminatoria: i tempi del rito cautelare sono estremamente rapidi e consentono di ottenere un provvedimento d'urgenza già nelle prime settimane dell'anno scolastico. In quarto luogo, è bene sapere che il giudice può condannare l'amministrazione sia all'adempimento (assegnazione delle ore) sia al risarcimento del danno per il periodo in cui il diritto è rimasto leso.
Un errore frequente, che vale la pena segnalare, è quello di attendere passivamente nella speranza che la scuola si adegui spontaneamente o che la situazione si risolva nel corso dell'anno. Il diritto dello studente con disabilità non può essere subordinato a ritardi procedurali, ad adempimenti amministrativi non ancora perfezionati o ad esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica. Ogni settimana di sostegno insufficiente è un danno educativo e relazionale concreto, difficilmente recuperabile.
Un secondo errore è confondere il piano del sostegno didattico (insegnante di sostegno, di competenza del Ministero e della scuola) con quello del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (assistente educativo, di competenza degli enti locali). Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1321/2025, depositata il 9 luglio 2025, ha confermato l'obbligo di garantire assistenza alla comunicazione LIS per l'intero orario scolastico a due minori affetti da sordità profonda; la controversia nasceva dalla decisione del Tavolo Tecnico comunale di assegnare solo 15 ore settimanali di assistente alla comunicazione invece delle 27 ore previste dai Piani Educativi Individualizzati. Anche in quel caso, il ricorso era fondato sulla violazione del PEI e sulla discriminazione indiretta: la tutela giurisdizionale segue percorsi analoghi, ma l'ente convenuto è il Comune, non il Ministero.
Il rischio più sottovalutato, tuttavia, riguarda il danno alla continuità educativa. La giurisprudenza si concentra sul numero di ore, ma trascura spesso la questione della stabilità del docente assegnato. Un bambino con disabilità grave che cambia insegnante di sostegno più volte nel corso dell'anno subisce un pregiudizio ulteriore rispetto alla mera riduzione oraria. Questo profilo, ancora poco esplorato in sede giudiziaria, merita attenzione crescente: potrebbe costituire autonoma fonte di responsabilità, configurando una violazione non solo quantitativa ma qualitativa del diritto all'inclusione.
La stagione giurisprudenziale che si sta aprendo sembra voler finalmente allineare l'ordinamento italiano agli impegni internazionali assunti con la ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge 18/2009), che all'art. 24 impone agli Stati di garantire un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli, con accomodamenti ragionevoli e supporto individualizzato. Il diritto all'inclusione scolastica non è un privilegio riservato alle famiglie più informate o più tenaci: è un diritto soggettivo pieno, esigibile e, come le Sezioni Unite hanno ora chiarito senza margini di ambiguità, tutelabile immediatamente davanti al giudice ordinario.
Redazione - Staff Studio Legale MP