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Una donna esce di casa di notte, con i figli, e si rifugia dai genitori. La mattina dopo chiede al suo avvocato: cosa faccio adesso? Devo fare la denuncia o posso chiedere subito al giudice di allontanare mio marito? Queste sono le domande concrete che si pongono chi si trova a fronteggiare una situazione di violenza domestica, e la risposta non è mai semplice, perché il sistema italiano prevede due binari paralleli — civile e penale — che devono essere percorsi con consapevolezza e, quando possibile, in modo coordinato.
Il doppio binario: ordine di protezione civile e misure cautelari penali
Sul versante civile, la disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari è oggi contenuta negli artt. 473-bis.69 e seguenti del codice di procedura civile, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia). La riforma ha riorganizzato in modo sistematico l'intera materia, collocandola nel Titolo IV-bis del Libro II, e ha ampliato sensibilmente sia i presupposti sia il contenuto dei provvedimenti adottabili.
Il presupposto fondamentale è la condotta del coniuge o del convivente che sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro convivente o di un minore. Il giudice civile, quando ritiene fondate le allegazioni, può ordinare la cessazione delle condotte pregiudizievoli, l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima e dai figli, l'intervento dei servizi sociali e, in caso di necessità economica, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico. La durata dell'ordine non può superare un anno, ma è prorogabile per gravi motivi. Nei casi di urgenza, il giudice può intervenire anche inaudita altera parte, senza attendere il contraddittorio con l'altro coniuge.
Sul versante penale, le misure cautelari — in particolare il divieto di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p. e il divieto di comunicazione, fino alla custodia cautelare — vengono richieste dal pubblico ministero al GIP dopo la denuncia-querela e la successiva iscrizione della notizia di reato. La legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto Codice Rosso), e la successiva legge 24 novembre 2023, n. 168 (Codice Rosso rafforzato) hanno impresso un'accelerazione significativa ai tempi del procedimento penale: il pubblico ministero deve sentire la persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo imprescindibili esigenze investigative.
La domanda che molte persone si pongono è: i due strumenti si escludono a vicenda? La risposta è no. Il ricorso al giudice civile per l'ordine di protezione non preclude la denuncia penale, e viceversa. Anzi, i due percorsi sono pensati per integrarsi: l'ordine civile garantisce protezione immediata con uno strumento più flessibile e meno dipendente dalla valutazione della colpevolezza, mentre il procedimento penale ha una portata più ampia, attiva l'apparato investigativo e può sfociare in misure cautelari più incisive.
Un aspetto spesso trascurato riguarda la valutazione del giudice civile rispetto all'eventuale procedimento penale parallelo: il fatto che il giudice penale abbia prosciolto o archiviato non impedisce al giudice civile di emettere un ordine di protezione. Come puntualizza Cass. civ., ord. 21 febbraio 2025, n. 4595, l'illecito civile consiste in qualunque fatto doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto, sicché il medesimo episodio che non integra gli estremi del reato per il giudice penale può ben fondare un giudizio di inidoneità genitoriale o un grave pregiudizio rilevante ai fini dell'ordine di protezione davanti al tribunale civile.
La giurisprudenza recente: tre pronunce da conoscere
Il panorama giurisprudenziale degli ultimi mesi offre indicazioni di grande rilevanza pratica.
La prima riguarda la valutazione delle dichiarazioni della vittima. Con Cass. pen., Sez. VI, 15 dicembre 2025, n. 40216, Presidente De Amicis, Relatrice Di Nicola Travaglini, la Corte ha censurato una sentenza di merito che aveva affrontato la violenza domestica ricorrendo a un linguaggio colpevolizzante e a una logica di ripartizione della responsabilità tra autore e vittima. La pronuncia ha ribadito che il giudice non può ridurre condotte sistematiche di sopraffazione a semplici "conflitti di coppia" e deve invece verificare se tra i soggetti sussistesse un rapporto asimmetrico di potere tale da limitare la libertà personale della donna. Si tratta di un principio di metodo fondamentale: l'analisi deve essere contestuale e complessiva, non episodica.
La seconda pronuncia riguarda il momento in cui la vittima decide di riprendere i contatti con l'autore delle violenze. Cass. pen., Sez. VI, 14 gennaio 2026, n. 1577, Presidente De Amicis, Relatore Tondin, ha stabilito che la cosiddetta "riappacificazione" tra l'imputato e la persona offesa non può essere intesa come elemento univocamente dimostrativo del venuto meno del rischio di reiterazione del reato. La Corte ha escluso l'esistenza di una massima di esperienza secondo cui il riavvicinamento sarebbe di per sé rivelatore di una situazione di ridotto pericolo: al contrario, nella dinamica della violenza domestica tali episodi sono spesso espressione delle modalità insidiose, circolari e manipolatorie del legame maltrattante. Questa pronuncia è rilevante anche sul piano civile: il rientro temporaneo della vittima nella casa familiare o la ripresa dei rapporti non preclude di per sé la richiesta o il mantenimento dell'ordine di protezione.
La terza pronuncia, proveniente dalle Sezioni Unite penali, tocca un profilo procedurale di straordinaria importanza pratica. Con Cass. S.U. pen., 18 marzo 2025, n. 10869, le Sezioni Unite hanno affermato che è abnorme — e quindi ricorribile per cassazione — il provvedimento del GIP che rigetti la richiesta del PM di procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della persona offesa vulnerabile, sulla base di valutazioni relative alla sua vulnerabilità o alla non rinviabilità della prova. In termini pratici: quando la vittima di maltrattamenti in famiglia è una persona vulnerabile, la sua testimonianza deve poter essere raccolta in forma protetta e urgente, e il rifiuto del giudice costituisce un vizio grave del procedimento.
A tutto ciò si aggiunge la condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, richiamata recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, per non aver predisposto una valutazione del rischio adeguata e per aver respinto una richiesta di ordine di protezione senza alcun accertamento concreto sul pericolo cui era esposta la vittima. La Corte EDU ha sottolineato la tendenza, ancora diffusa in alcuni contesti giudiziari, a ricondurre la violenza di coppia a semplici "conflitti", sulla base di stereotipi culturali che la Convenzione di Istanbul impone di superare.
Cosa fare concretamente: la fase iniziale è decisiva
La fase immediatamente successiva ai primi episodi gravi è quella in cui si commettono più errori, spesso per mancanza di consapevolezza. Alcune indicazioni pratiche:
Prima di tutto, la raccolta delle prove. I referti del pronto soccorso, le fotografie delle lesioni, i messaggi e le chat con minacce o insulti, le testimonianze di vicini o familiari, i rapporti delle forze dell'ordine in caso di interventi precedenti: tutto questo costituisce il materiale su cui il giudice — civile o penale — baserà la propria valutazione. Non è necessario che la vittima descriva ogni singolo episodio con precisione millimetrica: la Cassazione ha da tempo chiarito che l'ordine di protezione può essere emesso anche in assenza di una ricostruzione analitica di tutti gli episodi, purché vi siano gravi indizi convergenti e le dichiarazioni della vittima risultino attendibili e circostanziate nel tempo e nello spazio.
In secondo luogo, la scelta del percorso iniziale. Per chi non ha ancora sporto denuncia penale ma si trova in una situazione di rischio immediato, il ricorso al giudice civile per l'ordine di protezione consente di ottenere tutela in tempi molto rapidi, anche senza l'apertura di un procedimento penale. Il giudice civile dispone oggi di poteri istruttori ampliati e può abbreviare i termini fino alla metà nei casi urgenti. Questo strumento è particolarmente utile quando la vittima non se la sente di procedere penalmente nell'immediato, o quando vi sono figli minori da tutelare con urgenza.
In terzo luogo, la violazione dell'ordine di protezione. Se il soggetto destinatario dell'ordine lo viola, il fatto costituisce reato ai sensi dell'art. 387-bis c.p. (introdotto dalla L. n. 69/2019), punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. È fondamentale che la vittima segnali immediatamente qualsiasi violazione alle forze dell'ordine, anche quando si tratta di un contatto apparentemente innocuo: ogni violazione consolida il quadro probatorio e apre la strada a misure cautelari più severe.
Infine, va considerato il tema della violenza assistita dai figli minori. Come ricorda Cass. pen., Sez. VI, 17 gennaio 2025, n. 2079, il divieto di avvicinamento può essere disposto anche nei confronti dei figli, quando i minori siano qualificati come persone offese in quanto vittime di violenza assistita. Il superiore interesse del minore, sancito da una pluralità di strumenti internazionali, impone che la tutela si estenda anche ai bambini che hanno assistito alle condotte maltrattanti, senza che ciò debba essere inteso come una limitazione irragionevole del diritto alla bigenitorialità.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi si attiva — non è mai stato così pertinente come in questa materia. La tutela giuridica contro la violenza domestica è oggi articolata e potenzialmente molto efficace, ma richiede che la vittima, assistita da chi ha esperienza consolidata in diritto di famiglia, sappia muoversi con tempestività e consapevolezza sugli strumenti disponibili.
È stato Albert Camus a scrivere che la libertà non è altro che la possibilità di migliorare. Strappare la vittima di violenza domestica da un contesto di sopraffazione sistematica non è solo un atto giuridico: è restituire a una persona la possibilità concreta di costruire qualcosa di diverso. Il diritto, in questo, non è neutro: è uno strumento di civiltà, e la sua efficacia si misura non sulla carta ma nella capacità di intervenire in tempo.
Redazione - Staff Studio Legale MP