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Offerta tecnica troppo lunga: esclusione illegittima in gara - Studio Legale MP - Verona

È illegittimo escludere un’offerta tecnica solo perché supera il numero massimo di pagine previsto dal bando. Le pronunce dei giudici confermano che le regole di gara devono servire la concorrenza, non ostacolarla.

«La lettera uccide, ma lo spirito dà vita». Questo monito vale anche nelle gare d’appalto: un’applicazione meramente letterale delle regole, dimenticandone la ratio, rischia di sacrificare la sostanza in nome del formalismo. Un caso emblematico è quello dei limiti di lunghezza dell’offerta tecnica. Spesso i bandi impongono ai concorrenti di non superare un certo numero di pagine nella relazione tecnica, minacciando conseguenze severe (come l’esclusione o il mancato esame delle pagine eccedenti) per chi sfora. L’intento dichiarato è agevolare la Commissione nella valutazione, garantendo sintesi e uniformità. Ma un eccesso di zelo nel far rispettare tale limite può portare ad escludere offerte valide per un mero difetto di “forma”. Ci si chiede allora: può un’offerta eccellente essere cestinata solo perché “troppo lunga”? I principi cardine del diritto amministrativo – dalla par condicio al favor partecipationis – invitano alla prudenza prima di infliggere sanzioni espulsive per semplici irregolarità formali.

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) ha ribadito il principio di tassatività delle cause di esclusione: un concorrente può essere estromesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge o dalla lex specialis (art. 10, comma 2). Nessuna norma primaria prevede limiti di pagina per le offerte tecniche, né sanzioni per chi li oltrepassa. Si tratta di prescrizioni eventualmente inserite nei bandi a discrezione delle stazioni appaltanti. Proprio perché manca una base legislativa, queste clausole vanno maneggiate cum grano salis. Un conto è invitare i partecipanti alla sintesi; altro conto è usare il numero di pagine come trappola per escludere l’offerta migliore. Lo stesso art. 1 del nuovo Codice introduce il principio del risultato, impegnando le amministrazioni a perseguire la migliore aggiudicazione possibile, senza farsi imbrigliare da formalismi inutili. Anche il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali, ricavabile dalla legge generale sul procedimento (L. 241/1990), impedisce di introdurre adempimenti burocratici e sanzioni non strettamente necessari. In sintesi, la regola sulle pagine dovrebbe restare un criterio organizzativo e non trasformarsi in un ostacolo alla selezione del miglior offerente.

La giurisprudenza amministrativa più recente si è espressa in modo chiaro su questo tema. Diverse pronunce del 2025 hanno invalidato clausole o provvedimenti che punivano il superamento dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica. Ad esempio, TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, sent. n. 410/2025 e TAR Veneto, Sez. I, sent. n. 733 del 14 maggio 2025 hanno affermato che l’indicazione di un numero massimo di pagine ha carattere orientativo e non può mai assurgere a causa automatica di esclusione. Una clausola di gara che, in caso di sforamento, preveda lo stralcio di parte dell’offerta (o addirittura l’esclusione) introduce di fatto una sanzione non prevista da alcuna legge, violando il principio di tassatività. Viene ricordato che un simile automatismo confligge anche con i principi di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.), perché rischia di far prevalere un’offerta inferiore solo grazie alla “furberia” di rispettare i limiti di forma, a scapito di un’offerta magari migliore ma più prolissa. Come sintetizzato dal TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sent. n. 1450 del 28 aprile 2025, l’eventuale clausola sul limite di pagine – se interpretata in senso espulsivo – è da considerarsi nulla, in quanto impone un onere formale ultroneo e scollegato dalla sostanza dell’offerta. Utile per inutile non vitiatur: l’eventuale eccedenza di pagine (elemento “inutile”) non può inficiare la validità e l’efficacia di un’offerta meritevole (elemento utile).

Un aspetto rilevante evidenziato dai giudici è la mancanza di un concreto pregiudizio derivante dallo sforamento. Il semplice fatto di aver scritto qualche pagina in più non significa ottenere un indebito vantaggio sugli altri concorrenti. TAR Sicilia, Sez. I, sent. n. 214 del 30 gennaio 2026 ha ribadito che non basta ipotizzare in astratto un vantaggio competitivo: bisogna dimostrare in concreto che le pagine extra abbiano alterato l’equità della valutazione. Nella vicenda decisa dal TAR Sicilia, una stazione appaltante aveva richiesto un’unica relazione tecnica di max 25 pagine e, di fronte a un’offerta che allegava ulteriori documenti esplicativi eccedendo tale limite, aveva deciso di non valutare gli allegati eccedenti e di assegnare punteggio zero a quei sub-criteri, penalizzando così il concorrente. Il Tribunale amministrativo ha annullato tale operato, definendolo illegittimo. Anzitutto, quella clausola del disciplinare non poteva tradursi in una “sanzione mascherata”: non esiste una norma di legge che consenta di non considerare parti sostanziali di un’offerta per il solo fatto che superano un limite redazionale. Inoltre, il Collegio ha sottolineato che la Commissione non aveva provato alcuna lesione effettiva della par condicio: la consegna di alcune pagine aggiuntive non aveva impedito agli altri concorrenti di presentare offerte competitive né rallentato la valutazione in modo significativo. In assenza di un reale vulnus alla parità di trattamento o alla trasparenza, punire il concorrente diligente per un mero eccesso di zelo formale è apparso al giudice una misura sproporzionata e irragionevole. Del resto, le regole di gara – osserva il TAR – devono servire a selezionare la migliore proposta nell’interesse pubblico, non a premiare chi è più abile a rispettare formalità prive di incidenza sulla qualità dell’offerta.

In definitiva, l’orientamento giurisprudenziale emergente converte in realtà il principio per cui la forma non deve prevalere sulla sostanza quando ciò comprometta ingiustamente la concorrenza. Le cause di esclusione “atipiche”, non previste dal legislatore, vengono tollerate solo se giustificate da esigenze cogenti e proporzionate. Nel caso dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica, questa giustificazione manca: il vantaggio di una relazione leggermente più lunga è meramente ipotetico, mentre il danno derivante dall’eliminare un potenziale miglior contraente è concreto e grave. I giudici amministrativi, dunque, mostrano un approccio pragmatico e sostanzialista, in linea con lo spirito del nuovo Codice Appalti. L’obiettivo è evitare che un eccesso di formalismo tradisca la finalità ultima della gara, che è scegliere la proposta più vantaggiosa per la Pubblica Amministrazione. Come ha osservato un tribunale, “il risultato deve essere raggiunto nel rispetto delle regole di gara, ma senza che l’elasticità diventi anarchia né che il rigore degeneri in sterile burocratismo”. In altri termini, serve equilibrio: le regole vanno rispettate, ma nella giusta misura.

Per le imprese partecipanti, questo significa poter confidare che errori formali innocui non pregiudicheranno l’esito della gara – fermo restando che è sempre prudente attenersi alle prescrizioni del bando, magari chiedendo chiarimenti se una clausola appare ambigua o troppo rigida. Per le stazioni appaltanti, il messaggio è di calibrare con attenzione le richieste nei disciplinari: imporre vincoli formali eccessivi espone al rischio di ricorsi e annullamenti, oltre a potenziali ritardi nell’aggiudicazione (specie nei progetti PNRR, dove la rapidità è essenziale). “Summum ius, summa iniuria”, ammonivano i latini: l’applicazione estrema della regola, senza considerare il contesto, può tradursi in un’ingiustizia. Oggi i tribunali amministrativi italiani sembrano voler evitare proprio questo, richiamando tutti gli attori degli appalti alla ragionevolezza. In assenza di un danno effettivo alla par condicio o alla trasparenza, la gara non va fatta “saltare” per uno sgarro veniale al protocollo. La sostanza – ossia selezionare il miglior offerente per qualità e convenienza – torna ad essere la stella polare, e i formalismi eccessivi vengono rimessi al loro posto: strumenti e non fini. L’auspicio è che tale indirizzo garantisca procedure più eque ed efficienti, dove la competizione leale tra operatori non sia mortificata da cavilli. La legge è fatta per l’uomo, non l’uomo per la legge: nel mondo degli appalti, questo si traduce nel far prevalere l’interesse pubblico reale (ottenere servizi e lavori migliori) sulle rigidità inutili. In conclusione, le recenti sentenze offrono un conforto a chi teme le “trappole” nascoste nei bandi: se la vostra offerta è valida e conveniente, non sarà qualche pagina in più a negarvi la possibilità di vincere la gara.

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  • 02 marzo 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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