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«Il matrimonio è un lungo romanzo, il divorzio è l'ultimo capitolo, e spesso il più difficile da scrivere.» Con questa lucidità, la letteratura ha da sempre colto la complessità umana e patrimoniale della dissoluzione del vincolo coniugale. Il diritto, dal canto suo, si è affaticato per decenni nel tentativo di tradurre quella complessità in regole applicabili, equitative, capaci di tenere insieme solidarietà post-coniugale e responsabilità individuale. L'assegno divorzile rimane, ancora oggi, il terreno più conteso di questa difficile mediazione.
Con l'ordinanza n. 300 del 7 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema dell'assegno divorzile, soffermandosi su un profilo che, pur già presente nel dibattito giurisprudenziale, viene ora messo a fuoco con maggiore nettezza: l'onere della prova dei sacrifici professionali posti a fondamento della funzione perequativo-compensativa. La pronuncia non nasce nel vuoto: essa non segna una rottura con l'orientamento tracciato dalle Sezioni Unite del 2018, ma ne rappresenta un'evoluzione coerente e significativa, nella misura in cui rafforza il rigore probatorio richiesto al coniuge che invochi l'assegno al di fuori della mera funzione assistenziale.
Il quadro di riferimento è noto. Dopo anni di oscillazioni giurisprudenziali, la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio 2018 aveva fissato il criterio compositivo, riconoscendo all'assegno divorzile una funzione mista: assistenziale e, al contempo, compensativa e perequativa. Da quel momento in poi, il coniuge richiedente non poteva più limitarsi a invocare la disparità di reddito rispetto all'ex partner, dovendo invece dimostrare il proprio contributo alla vita familiare comune e l'eventuale rinuncia a prospettive lavorative e professionali proprie. La pronuncia del gennaio 2026 si colloca in una linea interpretativa sempre più chiara: l'assegno divorzile non è uno strumento di riequilibrio automatico delle condizioni economiche tra ex coniugi, ma una misura eccezionale. La funzione perequativo-compensativa non può essere invocata in modo astratto o presuntivo, ma richiede un solido impianto probatorio, distinto e più esigente rispetto a quello richiesto per la funzione assistenziale.
Il nesso causale tra scelte endofamiliari e squilibrio economico
Il cuore della questione risiede in ciò che la Cassazione chiede di dimostrare, e come. Con la decisione n. 300 del 7 gennaio 2026, la Corte accentua il rilievo della prova del nesso causale tra le scelte endofamiliari compiute durante il matrimonio e lo squilibrio economico che si manifesta al momento del divorzio. Non basta allegare di aver lavorato part-time, o di essersi dedicati alla casa. La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile non può fondarsi su mere allegazioni: occorre dimostrare che il coniuge abbia rinunciato a reali e concrete opportunità lavorative o reddituali, in funzione della vita familiare e dell'arricchimento dell'altro.
Questa impostazione trova piena conferma in una seconda ordinanza depositata a pochi giorni di distanza. Con l'ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'assegno spettante all'ex coniuge non è un diritto automatico legato semplicemente alla differenza di stipendio tra i due: per ottenere questo sostegno economico, non è più sufficiente guadagnare meno del partner, ma bisogna dimostrare di aver dato un contributo concreto alla crescita della famiglia e della carriera dell'altro coniuge, spesso a discapito della propria. Nel caso deciso con l'ordinanza n. 1999/2026, la ricorrente si era limitata ad affermazioni generiche — come la scelta di un lavoro part-time anni prima — senza fornire prove specifiche né indicare l'incidenza reale di tali decisioni sul proprio reddito o sui benefici ottenuti dall'altro coniuge. Risultato: il rigetto della domanda. E non è tutto, perché particolarmente rilevante è anche il passaggio sulla restituzione delle somme percepite: richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Cassazione ha affermato che, quando venga accertata l'insussistenza originaria dei presupposti dell'assegno divorzile, opera la regola generale della ripetizione dell'indebito, per cui le somme devono essere restituite, salvo specifiche situazioni di irripetibilità legate alla debolezza economica dell'avente diritto.
Il principio del iura novit curia non esonera le parti dall'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa: questa è la lezione che emerge con forza dal recente indirizzo della Suprema Corte.
Il terzo tassello del mosaico giurisprudenziale del 2026 è rappresentato dall'ordinanza n. 1870 del 27 gennaio 2026. Con questo provvedimento, la Corte di Cassazione ha affrontato la complessa tematica del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno divorzile, cassando con rinvio una sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva negato tale diritto a un'ex coniuge. La peculiarità di questa pronuncia è che, in questo caso, la Corte ha accolto il ricorso della richiedente, rilevando un vizio strutturale nel ragionamento dei giudici di secondo grado: la Corte d'Appello di Bologna non si era espressa sulla sussistenza o meno della precondizione costituita dalla sperequazione patrimoniale e reddituale tra gli ex coniugi e, di conseguenza, il ragionamento decisorio risultava viziato. Senza la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali per verificare l'esistenza di uno squilibrio, l'analisi sulla funzione assistenziale e perequativa risulta logicamente e giuridicamente viziata.
Emerge così un percorso argomentativo a tappe obbligate, che i giudici di merito sono tenuti a rispettare: prima si accerta se esiste uno squilibrio economico tra gli ex coniugi; poi si indaga se tale squilibrio è causalmente riconducibile alle scelte operate durante la vita matrimoniale; infine si valuta, nei rispettivi sotto-profili assistenziale e compensativo-perequativo, se e in quale misura l'assegno sia dovuto.
Ricadute pratiche: la strategia difensiva da costruire fin dal primo atto
Queste tre pronunce hanno conseguenze operative molto concrete, che l'avvocato attento non può trascurare sin dalla fase preprocessuale. Chi chiede l'assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa deve predisporre una strategia probatoria solida e mirata. Non è sufficiente produrre buste paga o dichiarazioni dei redditi che attestino una differenza retributiva: occorre ricostruire, con documenti, testimonianze e dati oggettivi, la storia professionale di entrambi i coniugi, le scelte compiute durante il matrimonio — chi ha ridotto l'orario di lavoro, chi ha rinunciato a una promozione, chi ha seguito il partner in un trasferimento — e l'impatto che quelle scelte hanno avuto sul patrimonio di ciascuno.
Chi chiede l'assegno divorzile in chiave perequativo-compensativa dovrà dimostrare in modo puntuale e documentato i sacrifici professionali compiuti e il loro effettivo riflesso sull'assetto economico della coppia. In mancanza di tale prova, la disparità patrimoniale, per quanto marcata, non è più sufficiente.
Chi invece resiste alla domanda di assegno deve concentrare la propria difesa sulla mancanza di prova del nesso causale: valorizzare i dati che attestano come il coniuge richiedente abbia sempre svolto attività lavorativa autonoma, come le scelte domestiche fossero libere e non condivise in funzione della carriera altrui, come l'eventuale squilibrio economico dipenda da fattori estranei alla vita matrimoniale.
Con ordinanza n. 303 del 7 gennaio 2026 (decisa il 17 dicembre 2025), la Corte di Cassazione è tornata anche a pronunciarsi sui presupposti e sui limiti della revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 9 della L. n. 898/1970, soffermandosi in particolare sul corretto metodo di valutazione delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali dedotte a fondamento della domanda di modifica dell'assegno divorzile e del contributo per il mantenimento dei figli. Anche in sede di revisione, dunque, il rigore probatorio si impone: la vicenda trae origine dal ricorso proposto da un ex coniuge che aveva chiesto la riduzione dell'assegno divorzile e la rimodulazione delle spese straordinarie per le figlie, deducendo un significativo decremento della propria capacità reddituale conseguente al collocamento in pensione. Il solo raggiungimento della pensione non è automaticamente sufficiente: occorre documentarne l'effettivo impatto sulle condizioni economiche complessive, valutando anche la situazione patrimoniale oltre a quella reddituale.
Il quadro complessivo che emerge è quello di un diritto giurisprudenziale in costante affinamento, sempre meno disposto a tollerare automatismi e presunzioni. L'assegno divorzile — per riprendere la lezione della Cassazione — non è una rendita postmatrimoniale cui si ha diritto in ragione del solo fatto della disparità. È il riconoscimento, misurato e proporzionato, di un sacrificio reale, provato, causalmente connesso al progetto di vita comune che il matrimonio ha rappresentato. Spetta all'avvocato, con competenza e rigore, costruire quella prova o smontarla, a seconda della parte che assiste.
Redazione - Staff Studio Legale MP