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Oblio e Google: quando scatta il risarcimento - Studio Legale MP - Verona

Un procedimento penale archiviato, due richieste formali di deindicizzazione inviate a Google, una sola accolta. L'altra rimasta inevasa per oltre un anno, con gli URL contestati perfettamente visibili nella rete, associati al nome di una persona che non era mai stata condannata. Poi, soltanto dopo la notifica del ricorso giudiziario, Google ha provveduto alla rimozione. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato cessata la materia del contendere e negato qualsiasi risarcimento per "assenza di prova specifica del danno". La Cassazione ha ribaltato questa impostazione, e lo ha fatto con una pronuncia che cambierà il modo in cui si affronta in giudizio il tema del risarcimento del danno da violazione del diritto all'oblio.

Il diritto all'oblio è tornato al centro del dibattito giuridico italiano con una decisione che potrebbe cambiare le regole del gioco: la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6433/2026 pubblicata il 18 marzo 2026, ha accolto il ricorso contro una sentenza del Tribunale di Roma che, pur riconoscendo la violazione del diritto all'oblio da parte di Google LLC, aveva negato il risarcimento del danno per mancanza di prove specifiche.

La questione non è di dettaglio tecnico: riguarda la vita reale di chiunque abbia mai subìto l'eco digitale di una vicenda giudiziaria, un articolo di cronaca datato, un'accusa rivelatasi infondata. Il dato personale non sparisce con l'archiviazione. Non sparisce con l'assoluzione. Permane nei motori di ricerca, ridisegna la reputazione, condiziona rapporti professionali e relazioni personali. E quando il gestore del motore di ricerca non risponde — o risponde in ritardo — la domanda che si pone è secca: chi risarcisce quel danno?

Il quadro normativo: GDPR, art. 17 e il nuovo art. 64-ter c.p.p.

Il fondamento del diritto all'oblio nell'ordinamento europeo è l'art. 17 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), che sancisce il diritto alla cancellazione dei dati personali al ricorrere di determinate condizioni. Il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) costituisce il quadro normativo principale, e l'articolo 17 disciplina specificamente il diritto all'oblio, consentendo agli interessati di ottenere la cancellazione dei dati personali quando ricorrono determinate condizioni. In Italia, il D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) recepisce tali obblighi europei, designando il Garante per la Protezione dei Dati Personali come autorità competente per la supervisione e l'enforcement.

Un ulteriore strumento è stato introdotto dalla riforma Cartabia (D.lgs. 150/2022): il nuovo art. 64-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p. consente alla persona assolta, prosciolta o destinataria di archiviazione di chiedere alla cancelleria l'annotazione del provvedimento, con effetti sulla deindicizzazione ai sensi dell'art. 17 GDPR. La Suprema Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il delicato tema del bilanciamento tra diritto alla privacy e altri diritti costituzionali: con la sentenza n. 34217 del 26/12/2025 ha chiarito come deve essere applicato il diritto alla deindicizzazione in seguito ad archiviazione, sancito dall'art. 64-ter disp. att. c.p.p., che prevede la facoltà di richiedere la deindicizzazione dei dati personali contenuti nella sentenza o nel provvedimento pubblicato online.

Tuttavia, la Cassazione ha chiarito con forza i limiti di questo strumento. La riforma Cartabia non ha introdotto un nuovo tipo di diritto all'oblio di natura nazionale o "di Stato", in quanto l'ambito giuridico di riferimento resta l'art. 17 del GDPR. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e del Tribunale di Napoli, ribadendo che l'annotazione apposta dalle cancellerie ai sensi dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p. genera una presunzione relativa a favore dell'interessato, ma non esonera dall'effettuazione di un bilanciamento in concreto tra il diritto alla protezione dei dati personali e i diritti alla libertà di espressione, all'informazione e alla documentazione storico-culturale.

In sintesi: l'annotazione del GIP non è un "lasciapassare" automatico per il delisting. Google può ancora opporre l'interesse pubblico alla notizia, e il giudice deve bilanciare in concreto.

Il punto cruciale: la prova del danno non patrimoniale dopo il rifiuto di deindicizzare

È qui che la giurisprudenza degli ultimi mesi ha segnato una svolta decisiva, con implicazioni pratiche immediate per chi voglia agire in giudizio.

Con ordinanza n. 6433 del 18 marzo 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di risarcimento dei danni e diritto all'oblio: il ricorrente, imputato per reati il cui procedimento penale si era concluso nel 2022 con dichiarazione di estinzione per prescrizione, aveva inviato a Google due istanze di deindicizzazione relative ad articoli di quotidiani online che parlavano della vicenda penale, includendo il link alla sentenza di proscioglimento. Nonostante la richiesta di deindicizzazione, supportata dalla documentazione giudiziaria, la rimozione completa dei contenuti era avvenuta solo dopo oltre un anno e a seguito dell'avvio della causa.

In particolare, è stato ritenuto contraddittorio affermare da un lato la violazione del diritto all'oblio e dall'altro negare il danno senza un'adeguata analisi delle circostanze: la Suprema Corte ha sottolineato che il giudice avrebbe dovuto valutare il contenuto degli articoli e il loro impatto reputazionale. In caso di lesione della reputazione online, non è sempre necessario dimostrare puntualmente ogni conseguenza negativa: il pregiudizio può essere desunto da elementi come la visibilità dei contenuti nei motori di ricerca.

Questo passaggio è di portata notevole. Il principio che emerge è quello della prova presuntiva del danno non patrimoniale: la permanenza online di contenuti lesivi, associata al nome di una persona, è di per sé elemento da cui il giudice può e deve desumere il pregiudizio, senza richiedere una documentazione analitica delle singole conseguenze negative subite.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt non basta da solo a spiegare la posizione del danneggiato: chi attiva tempestivamente i propri diritti — con la richiesta formale a Google, con l'eventuale ricorso al Garante Privacy, e infine con il ricorso giudiziario — non può vedersi negare tutela per il solo fatto di non aver portato in giudizio un "catalogo" delle opportunità lavorative perdute o delle relazioni compromesse. Il danno alla reputazione digitale è strutturalmente invisibile nella sua granularità, ma reale nella sua sistematicità.

Come osservava Stefano Rodotà, uno dei giuristi italiani che più ha riflettuto sulle implicazioni della permanenza dei dati in rete, "la memoria digitale asimmetrica crea ingiustizie che non si possono misurare ma che si vivono ogni giorno": un monito che la Cassazione sembra aver fatto proprio, aprendo la strada a una valutazione del danno meno formalistica e più aderente alla realtà vissuta dalla persona.

La sentenza n. 14488 depositata il 30 maggio 2025 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione si distingue per la sua attenzione al diritto all'oblio dinamico: la Corte evidenzia che il passare del tempo e l'evoluzione del contesto informativo possono modificare l'equilibrio tra libertà di stampa e protezione della persona, imponendo una rivalutazione della persistenza online. Accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Angelica Parente e Domenico Bianculli, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale di Milano che aveva respinto la richiesta di deindicizzazione di alcuni URL da parte di un cittadino definitivamente assolto da gravi accuse penali.

Questo orientamento si salda con quanto già elaborato dalla giurisprudenza sull'oblio "dinamico": la Corte conferma la necessità di valutare in concreto, e non in via astratta, la legittimità della permanenza dell'indicizzazione, richiedendo una verifica aggiornata che tenga conto dell'evoluzione della vicenda fattuale e processuale e della posizione pubblica o privata dell'interessato; tali criteri rappresentano ormai il nucleo stabile del bilanciamento richiesto, confermando che il delisting non costituisce un automatismo, ma uno strumento di tutela funzionale a garantire un trattamento dei dati personali proporzionato rispetto all'identità dinamica della persona.

Emerge così un quadro in cui il diritto all'oblio non è un diritto alla cancellazione della verità storica, ma un diritto alla proporzionalità del trattamento del dato: la notizia può restare nell'archivio del giornale, ma non deve comparire come primo risultato di ricerca al nome di una persona che ha chiuso con quella vicenda da anni.

Errori da evitare e passi concreti

Chi si trova in una situazione analoga — notizie pregiudizievoli ancora indicizzate su Google dopo la chiusura di un procedimento penale o dopo anni di irrilevanza della vicenda — deve tenere presenti alcune indicazioni pratiche di metodo.

Il primo errore è affidarsi esclusivamente al modulo di richiesta online di Google, senza documentare con cura la richiesta, il contenuto degli URL oggetto di istanza e la data di invio. Il Tribunale di Roma ha rilevato che Google aveva accolto una delle due domande di deindicizzazione procedendo di conseguenza, e non aveva accolto l'altra asseritamente per una svista nel non rilevare il collegamento; solo dopo la notifica del ricorso la medesima società aveva provveduto a rimuovere gli URL contestati. La lezione è evidente: ogni URL deve essere indicato con precisione; ogni comunicazione deve essere tracciata.

Il secondo errore è non conservare documentazione della visibilità dei contenuti nel tempo: screenshot datati, eventuali segnalazioni di terzi, menzione della notizia in contesti lavorativi o professionali. In sede di valutazione del danno, questi elementi costituiscono la trama su cui il giudice può costruire la prova presuntiva.

Il terzo errore è rinunciare all'azione risarcitoria quando Google ha nel frattempo deindicizzato. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ammettendo che la tardiva deindicizzazione rappresentava una violazione del diritto all'oblio, ma escludendo qualsiasi danno risarcibile per assenza di prove concrete: ed è proprio su questo punto che la Cassazione ha ribaltato tutto. La tardività della rimozione è di per sé una condotta illecita suscettibile di dar luogo a risarcimento.

Il quarto profilo riguarda la procedura alternativa o complementare innanzi al Garante Privacy: il ricorso all'Autorità di controllo non esclude l'azione giudiziaria ma può rafforzare la posizione dell'interessato, soprattutto nei casi in cui Google opponga ragioni di interesse pubblico.

La complessità di questo panorama giurisprudenziale — con la Cassazione che in pochi mesi ha emesso pronunce sia favorevoli all'oblio (ord. 6433/2026 e sent. 14488/2025) sia in parte restrittive (ord. 34217/2025 sull'art. 64-ter) — riflette la tensione genuina tra due valori costituzionali entrambi meritevoli di tutela: la reputazione individuale e la libertà di informazione. Non esiste una risposta precostituita valida per tutti i casi. Ogni vicenda richiede un'analisi puntuale del contesto, del tempo trascorso, della natura della notizia e del soggetto che ne chiede la rimozione. È in questo bilanciamento concreto che si gioca, ogni volta, il destino della reputazione digitale di una persona.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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