Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Un pensionato di sessantadue anni entra in banca con l'intenzione di mettere al sicuro i risparmi di una vita. Il funzionario gli propone un'obbligazione "con un rendimento interessante". Nessuno gli spiega che si tratta di uno strumento subordinato, che in caso di crisi dell'istituto emittente il suo capitale verrà azzerato prima ancora che i creditori ordinari subiscano qualsiasi perdita. Tre anni dopo, la banca entra in risoluzione. Il pensionato perde tutto. È una storia che si è ripetuta migliaia di volte in Italia, e che ancora oggi approda sui tavoli dei giudici.
Il tema del risarcimento per obbligazioni subordinate collocate in violazione degli obblighi informativi non è affatto archiviato. Al contrario, la giurisprudenza degli ultimi mesi mostra un orientamento in costante consolidamento, che affina i criteri di accertamento della responsabilità dell'intermediario e, soprattutto, chiarisce cosa deve provare l'investitore per ottenere ragione.
La struttura del rischio e il quadro normativo di riferimento
Le obbligazioni subordinate sono titoli di debito emessi da istituzioni finanziarie e società, e ciò che le rende peculiari è il loro status di rimborso, che le colloca in una posizione subordinata rispetto alle obbligazioni ordinarie. In concreto, il portatore viene soddisfatto dopo gli altri creditori senior in caso di fallimento della banca; in altri casi, l'investitore può subire perdite anche qualora la banca non diventi insolvente ma si trovi semplicemente in una qualche difficoltà operativa.
Prima di effettuare qualsiasi operazione avente ad oggetto obbligazioni subordinate, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento alla sua conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti, e — nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli — dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo, avendo riguardo alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.
Questo obbligo non è una formalità burocratica: è il cardine attorno a cui ruota l'intera responsabilità dell'intermediario. Il Testo Unico della Finanza (artt. 21 e ss.) e la normativa MiFID II (recepita con il D.Lgs. 129/2017) impongono un sistema articolato di doveri: la raccolta di informazioni aggiornate sul cliente, la valutazione di adeguatezza o appropriatezza, e l'obbligo di fornire informazioni chiare, corrette e non fuorvianti sullo strumento proposto. La violazione di uno qualsiasi di questi livelli può generare responsabilità risarcitoria. Come ricorda il brocardo vigilantibus iura subveniunt, il diritto tutela chi si attiva: ma la giurisprudenza ha chiarito che il risparmiatore retail non è tenuto a conoscere le tecnicità dei prodotti finanziari complessi — onere che grava interamente sull'intermediario.
Giurisprudenza recente: il punto fermo sull'obbligo di informazione e sulla profilatura difettosa
Negli ultimi mesi, la giurisprudenza ha fornito coordinate precise su tre questioni centrali: la tenuta del questionario MiFID, il rifiuto del cliente di fornire informazioni, e la rilevanza del profilo soggettivo dell'investitore.
Sul primo fronte, nella decisione ACF n. 8382/2026 è stato accertato che il questionario MiFID era riferito a un solo cointestatario, risultava scaduto e presentava contenuti lacunosi, rendendo impossibile una corretta valutazione dell'adeguatezza. Si tratta di un aspetto spesso sottovalutato dai ricorrenti: non basta dimostrare che lo strumento era inadeguato in astratto, occorre provare che lo strumento era inadeguato per quel cliente specifico, e che la banca non aveva gli strumenti informativi per saperlo — oppure che li aveva e li ha ignorati.
Nella decisione ACF n. 8184/2025 è stato invece rilevato che l'investimento era stato effettuato nonostante il cliente avesse un profilo caratterizzato da conoscenze finanziarie medio-basse e da un atteggiamento prudente, in evidente contrasto con la natura rischiosa dello strumento. Questo principio — l'incompatibilità strutturale tra profilo prudente e strumento speculativo — è oggi uno degli argomenti più solidi in sede contenziosa.
Sul piano della Cassazione, la Suprema Corte ha precisato che l'intermediario non è esonerato dai propri obblighi neppure nel caso in cui il cliente si rifiuti di fornire informazioni, dovendo comunque operare sulla base delle informazioni disponibili e nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza (Cass. civ. n. 3759/2025). È un principio di grande rilievo pratico: l'intermediario non può usare il silenzio o la reticenza del cliente come scudo per eseguire operazioni rischiose senza ulteriori verifiche.
Un ulteriore contributo viene dalla pronuncia ACF n. 8110 del 15 luglio 2025, che ha affrontato il caso di un investitore retail — già dipendente bancario — il quale, attraverso la piattaforma online del proprio intermediario, aveva acquistato obbligazioni subordinate emesse da un istituto in dissesto (Banca Popolare di Vicenza), lamentando la violazione dei doveri di informazione precontrattuale sulle caratteristiche e rischiosità dei titoli e delle norme in tema di profilatura MiFID. Significativa la precisazione dell'ACF: la pregressa esperienza professionale in ambito bancario non è di per sé sufficiente a far presumere la piena consapevolezza del rischio di strumenti complessi, se la profilatura non è stata correttamente eseguita.
In sede di profilatura, l'intermediario deve raccogliere informazioni aggiornate, esaurienti e affidabili sul cliente — conoscenze, esperienza, obiettivi di investimento, situazione finanziaria, propensione al rischio — e valutare se l'operazione è appropriata o adeguata per lui. Nel collocamento di obbligazioni subordinate, gli intermediari devono predisporre informative specifiche e personalizzate, evidenziando in modo comprensibile le caratteristiche peculiari (subordinazione, durata, liquidità, clausole) e i relativi rischi.
Vale la pena ricordare anche il principio, ormai consolidato, enunciato nella Cass. civ. n. 35789/2022: la Cassazione ha ribadito l'obbligo di risarcimento da parte dell'intermediario anche nei confronti di investitori esperti, nel caso in cui non siano stati rispettati gli obblighi di informazione, comunicazione e trasparenza. La qualifica soggettiva dell'investitore attenua ma non azzera la responsabilità dell'intermediario: la valutazione rimane sempre contestualizzata.
Come scriveva Nassim Nicholas Taleb, i rischi nascosti — quelli che nessuno dichiara — sono i più devastanti. Nel diritto degli investimenti, questo equivale a dire che il danno non è nella perdita in sé, ma nell'assenza di consapevolezza informata al momento della scelta.
Il nesso causale e la prova del danno: l'errore più frequente nelle cause
La ragione per cui molte cause per obbligazioni subordinate vengono perse non è l'inesistenza della violazione informativa — che spesso è provata — ma l'incapacità di dimostrare il nesso causale tra quella violazione e il danno subito. Il giudice deve essere convinto che, se il cliente fosse stato correttamente informato, non avrebbe sottoscritto lo strumento. Questo è il punto nevralgico.
La giurisprudenza ha elaborato a riguardo un criterio di causalità ipotetica: occorre ricostruire il comportamento che l'investitore avrebbe ragionevolmente tenuto se avesse ricevuto le informazioni dovute. L'elemento probatorio centrale è il profilo di rischio risultante dal questionario MiFID: un profilo "basso" o "prudente", abbinato a una finalità di investimento dichiaratamente conservativa, è il miglior indicatore che, se informato, il cliente avrebbe rifiutato l'operazione.
Errore ricorrente è quello di limitarsi a allegare la perdita patrimoniale senza costruire la prova della divergenza tra profilo del cliente e caratteristiche dello strumento. Al contrario, occorre: produrre il questionario MiFID con la sua data di compilazione; verificare se risultava scaduto o incompleto al momento dell'operazione; acquisire la documentazione contrattuale per verificare se il rischio di subordinazione era esplicitato in modo comprensibile e non meramente formale; raccogliere le comunicazioni intercorse con il funzionario di filiale, anche WhatsApp o email informali, che possano attestare l'effettiva presentazione del prodotto.
Strumenti di tutela: ACF, Arbitrato e giudice ordinario
L'investitore che intende agire ha oggi a disposizione un ventaglio di strumenti. L'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob, costituisce la sede stragiudiziale privilegiata per controversie fino a 500.000 euro: la procedura è gratuita per il ricorrente, e le statistiche mostrano un tasso di accoglimento significativo quando la documentazione è ben costruita. Le decisioni ACF, pur non avendo valore di sentenza, producono un effetto di pressione negoziale notevole e possono precedere o affiancare un'azione giudiziale ordinaria.
Sul piano giudiziale, le azioni più frequenti sono: la domanda risarcitoria per violazione degli obblighi di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. e delle norme del TUF; la domanda di nullità del contratto di acquisto per difetto di forma o per violazione di norme imperative, con conseguente restituzione del capitale; e, in alternativa o in cumulo, la domanda ex art. 1440 c.c. per dolo incidente. Le azioni non sono tra loro incompatibili e possono essere articolate in via principale e subordinata, lasciando al giudice la scelta del percorso che garantisce il ristoro maggiore.
Sul piano della prescrizione, è essenziale avere chiaro che il termine ordinario è quinquennale per la responsabilità contrattuale ex art. 2043 c.c. integrata dalle norme speciali del TUF, con decorso — secondo l'orientamento prevalente — dalla data in cui il danno si è manifestato in modo concreto e non dal momento dell'acquisto. In presenza di occultamento doloso dell'inadempimento, la prescrizione può essere sospesa.
Il diritto, come ricordava Stefano Rodotà, non è soltanto un sistema di regole: è uno strumento di redistribuzione del potere. Nel caso delle obbligazioni subordinate, la responsabilità dell'intermediario è il meccanismo con cui l'ordinamento corregge uno squilibrio informativo che, nella stragrande maggioranza dei casi, non era stato casuale.
Redazione - Staff Studio Legale MP