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Un ragazzo arriva in Italia a sedici anni, solo. Viene inserito in una comunità, segue corsi di italiano, frequenta il CPIA, ottiene un contratto di lavoro con un'azienda agricola. Il giorno del suo diciottesimo compleanno il Tribunale per i Minorenni archivia il procedimento: sopravvenuta maggiore età, incompetenza, fine della tutela. Questo scenario — non eccezionale, ma sistematico — è al centro di un orientamento giurisprudenziale di segno opposto che, nei primi mesi del 2026, la Corte di Cassazione ha consolidato con una pronuncia destinata a fare storia.
Il prosieguo amministrativo: diritto soggettivo, non concessione discrezionale
La sentenza della Prima Sezione civile della Cassazione, n. 1674 del 25 gennaio 2026, interviene sul tema del prosieguo amministrativo per i minori stranieri non accompagnati, chiarendo tempi, presupposti e ruolo del Tribunale per i minorenni nell'affidamento ai servizi sociali finalizzato a completare un percorso di inserimento e autonomia fino ai 21 anni.
Il punto di diritto è cruciale. La Cassazione si è soffermata sull'art. 13, comma 2, L. n. 47/2017, che prevede misure di accompagnamento alla maggiore età e di integrazione di lungo periodo, consentendo al Tribunale per i minorenni di disporre l'affidamento ai servizi sociali fino ai 21 anni quando il giovane necessiti di un supporto prolungato per il buon esito del percorso verso l'autonomia. La Corte ha individuato il punto critico nell'interpretazione dei giudici di merito, che avevano collegato l'ammissibilità della misura alla persistenza della minore età al momento della pronuncia.
Su questo aspetto, la decisione assume un chiaro rilievo nomofilattico, anche perché dà atto della difformità di prassi applicative riscontrate sul territorio. In sostanza: non è rilevante che il provvedimento del Tribunale venga emesso dopo il compimento del diciottesimo anno, se la domanda era stata tempestivamente proposta e se il percorso di integrazione era già in atto. La Cassazione esclude che dall'art. 13, co. 2, L. 47/2017 possa ricavarsi, in via interpretativa, un termine decadenziale non previsto dalla legge, e sottolinea che il tempo processuale necessario per giungere alla decisione non può andare a discapito del richiedente.
La questione non è se il provvedimento sia stato materialmente emesso prima o dopo i diciotto anni, ma se il percorso di protezione, formazione e accompagnamento all'autonomia fosse già in atto e se vi fosse una documentata necessità di proseguirlo.
Questa lettura trova conferma anche nel decreto della Corte d'Appello di L'Aquila, Sezione Minori, dell'11 marzo 2026, che ha esaminato il caso di un giovane cittadino bangladese, già minore straniero non accompagnato, inserito nel circuito SAI per MSNA e poi, in continuità con il percorso avviato, nel progetto SAI per adulti, con status di "neomaggiorenne in attesa di definizione". La relazione sociale confermava che il ragazzo frequentava il corso di lingua italiana, era iscritto al CPIA, aveva svolto attività di orientamento al lavoro e stipulato un contratto con un'azienda agricola. Il rigetto formalistico opposto dal Tribunale per i Minorenni di primo grado, fondato esclusivamente sulla sopravvenuta maggiore età, è stato censurato come lettura incompatibile con la ratio dell'istituto e con il principio del favor minoris.
Il brocardo latino che illumina questa materia è proprio il favor minoris: quando l'interpretazione di una norma si biforca, il diritto impone di scegliere la strada che meglio garantisce l'interesse del minore. Non si tratta di un criterio ermeneutico accessorio, ma di un principio di rango costituzionale e convenzionale che permea l'intero sistema di protezione.
Il filosofo del diritto Norberto Bobbio, riflettendo sull'efficacia delle norme a tutela dei soggetti vulnerabili, osservava che il vero banco di prova di un ordinamento non è la proclamazione dei diritti, ma la loro effettività nel momento in cui vengono messi alla prova dall'indifferenza dell'apparato burocratico. È esattamente ciò che accade nella gestione del prosieguo amministrativo: un diritto formalmente riconosciuto viene sistematicamente svuotato di contenuto da interpretazioni restrittive, ritardi procedimentali e mancanza di coordinamento tra i soggetti coinvolti.
L'accoglienza impropria nei centri per adulti: violazione strutturale secondo la Corte EDU
Accanto al tema del prosieguo amministrativo si pone la questione, ancor più grave, della collocazione dei minori stranieri non accompagnati in strutture destinate agli adulti. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte chiarito che la collocazione di minori in contesti inadeguati, specie se protratta nel tempo, integra una violazione dell'articolo 3 CEDU.
Nella recentissima sentenza H.D. c. Italia, la Corte EDU non si limita a censurare una singola vicenda, ma individua una criticità strutturale dell'ordinamento e delle prassi amministrative italiane nella gestione dei minori stranieri non accompagnati. La Corte afferma che il ricorso, anche solo temporaneo, alla collocazione dei MSNA in centri di accoglienza per adulti rivela un modello organizzativo incompatibile con la Convenzione, poiché fondato sulla supplenza emergenziale a carenze strutturali del sistema di accoglienza. Tale modello produce una compressione sistematica della libertà personale e della dignità dei minori, in assenza di una base legale chiara, di garanzie procedurali effettive e di rimedi giurisdizionali tempestivi.
I dati di fatto confermano l'allarme giurisprudenziale. Il decreto-legge 133/2023 ha introdotto la possibilità eccezionale — in casi di comprovata emergenza — di inserire minori sopra i 16 anni temporaneamente nei centri per adulti. Su un campione di 29 prefetture, a fine novembre 2025 sono almeno 823 i ragazzi registrati dal 2023 in queste strutture. La legge ha istituzionalizzato così una prassi fino ad allora illegittima. Almeno 16 prefetture registrano permanenze oltre i 90 giorni ordinariamente consentiti dalla norma, con picchi fino a 1.413 giorni.
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha sottolineato fermamente che l'obbligo delle autorità di attenersi alla sentenza Darboe e Camara include la prevenzione di ulteriori violazioni del divieto assoluto di trattamenti inumani o degradanti, che non ammette eccezioni o deroghe neanche in situazioni di emergenza, esprimendo profonda preoccupazione per la legislazione emanata alla fine del 2023 che ha invece fornito la base giuridica per collocare i migranti non accompagnati di età superiore ai 16 anni in strutture per adulti, per periodi fino a 150 giorni.
Il quadro normativo di riferimento resta saldo: la L. n. 47/2017 stabilisce che i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana. Nei confronti dei minori stranieri valgono tutte le garanzie previste dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176.
La tensione tra questo impianto normativo e le prassi emergenziali dei Centri di Accoglienza Straordinaria è il vero nodo irrisolto del sistema. La protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, specie quando si tratta di minori soli, costituisce un nucleo indisponibile dell'ordinamento costituzionale, non comprimibile né dall'argomento dell'emergenza né dalle esigenze di efficienza amministrativa. La giurisprudenza costituzionale e convenzionale mostra con chiarezza che la dignità del minore e la sua libertà personale non possono essere sacrificate in funzione di obiettivi di governo dei flussi.
Profili pratici: cosa fare al compimento dei 18 anni
Per chi assiste un MSNA nell'avvicinarsi alla maggiore età, le indicazioni operative derivanti dalla giurisprudenza più recente sono precise. Il presupposto fondamentale è che la domanda di prosieguo amministrativo venga proposta al Tribunale per i Minorenni — da parte del tutore o dei servizi sociali — prima o immediatamente dopo il compimento dei diciotto anni, accompagnata da documentazione che dimostri in modo articolato la continuità e la qualità del percorso di integrazione già avviato: attestati di frequenza scolastica, contratti di lavoro, relazioni educative, valutazioni del progetto individualizzato.
Non esiste un termine di ammissibilità rigido; ciò che rileva è la tempestività sostanziale della domanda e la non imputabilità al ragazzo dei ritardi tecnici di trasmissione, protocollazione o lavorazione. In caso di rigetto per sopravvenuta maggiore età — errore in cui incorrono ancora numerosi Tribunali — la pronuncia della Cassazione n. 1674/2026 costituisce il fondamento giuridico per impugnare il decreto innanzi alla Corte d'Appello competente per la sezione Minori.
Altrettanto critica è la situazione del giovane collocato in un centro per adulti. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha richiesto alle autorità di indicare rapidamente se e quali vie legali sono disponibili nel diritto interno per i migranti minori non accompagnati che vogliano intentare una causa legale e ottenere un risarcimento in relazione alle loro condizioni di accoglienza. Il ricorso al giudice ordinario per la declaratoria di illegittimità della condotta amministrativa, anche ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale subito, è una via percorribile alla luce dei principi della sentenza Darboe c. Italia e della recente sentenza H.D. c. Italia della Corte EDU.
Un errore frequente nella pratica è quello di considerare il tutore volontario come soggetto meramente formale, privo di un ruolo attivo nella fase di transizione alla maggiore età. Al contrario, i tutori volontari sono privati cittadini disponibili a esercitare la rappresentanza legale di un minorenne straniero arrivato in Italia senza adulti di riferimento e, in tale veste, sono legittimati a promuovere autonomamente la domanda di prosieguo amministrativo, a impugnare i provvedimenti di rigetto e a segnalare le collocazioni improprie all'autorità giudiziaria minorile.
L'altro versante pratico riguarda la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età: la disciplina regolamentare ha chiarito che ai minori titolari di un permesso di soggiorno per minore età ovvero per motivi familiari può essere consentito lo svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro. Il permesso di soggiorno per integrazione, rilasciato in presenza del decreto del Tribunale per i Minorenni di affidamento ai servizi sociali, è lo strumento che garantisce la continuità della regolarità del soggiorno durante il periodo del prosieguo.
Il sistema, in definitiva, esiste e funziona — quando viene applicato. Il rischio reale non è l'assenza di norme, ma la loro disapplicazione per inerzia, formalismo o carenza organizzativa. I minori stranieri non accompagnati continuano così a rappresentare il banco di prova più esigente della fedeltà dell'ordinamento ai propri valori fondanti; è pertanto anche su questo terreno che si misura — e si misurerà nel prossimo futuro — la tenuta dello Stato costituzionale di diritto. La giurisprudenza del 2026 non lascia margini di ambiguità: il compimento dei diciotto anni non è una cesura, ma una fase di un percorso che il diritto è chiamato ad accompagnare fino in fondo.
Redazione - Staff Studio Legale MP