Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

MSNA: tutela oltre i 18 anni e prosieguo amministrativo - Studio Legale MP - Verona

Un ragazzo di diciassette anni e undici mesi, arrivato in Italia da solo, inserito in una comunità di accoglienza, iscritto a scuola, avviato a un tirocinio. Tre mesi dopo, al compimento del diciottesimo anno, il Tribunale per i minorenni rigetta la domanda di prosieguo amministrativo: il giovane è ormai maggiorenne, il procedimento viene archiviato per incompetenza sopravvenuta. Fine del percorso, fine della tutela. Questa non è una storia di eccezione: è uno schema ricorrente, denunciato da operatori, associazioni e ora dalla Corte di Cassazione stessa.

Al 31 dicembre 2025 i minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti in Italia erano 17.011, in maggioranza maschi (88,6%) e con un'età concentrata per il 58,5% a 17 anni e per il 20,3% a 16 anni; provengono principalmente da Egitto (30,3%), Ucraina (17,4%), Bangladesh (10%) e Gambia (6,6%). Il dato più significativo, ai fini della questione trattata in questo articolo, è proprio quello anagrafico: la maggior parte dei MSNA presenti è vicina alla maggiore età, con il 56% circa che ha 17 anni. Ciò significa che il sistema di tutela è costantemente alle prese con la gestione del passaggio alla maggiore età, un momento di fragilità massima per questi giovani.

Il quadro normativo: dalla legge Zampa al prosieguo amministrativo

Per minore straniero non accompagnato (MSNA) si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. La legge n. 47/2017 stabilisce che i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana.

Il favor minoris — principio cardine che impone di interpretare ogni norma nell'accezione più favorevole al minore — trova la sua massima tensione proprio nel momento in cui il minore cessa, per mero dato anagrafico, di essere tale. L'art. 13, comma 2, della legge n. 47/2017 ha previsto uno strumento specifico per attenuare questo "effetto scogliera": la Cassazione ha ricostruito il quadro della tutela predisposta per i minori stranieri non accompagnati, soffermandosi sull'art. 13, comma 2, L. n. 47/2017, che prevede misure di accompagnamento alla maggiore età e di integrazione di lungo periodo, consentendo al Tribunale per i minorenni di disporre l'affidamento ai servizi sociali fino ai 21 anni quando il giovane, pur divenuto maggiorenne, necessiti di un supporto prolungato per il buon esito del percorso verso l'autonomia.

In termini pratici, il prosieguo amministrativo è la possibilità per i minori stranieri non accompagnati, che hanno un permesso di soggiorno per minore età e stanno per compiere 18 anni, di proseguire il proprio percorso di accoglienza ed integrazione in Italia, fino al compimento dei 21 anni. La domanda non si presenta in Questura: non è presentabile direttamente in Questura perché è necessario un previo parere del Tribunale dei Minorenni, che, su richiesta del Servizio Sociale, può disporre il prosieguo amministrativo attraverso l'apertura di un procedimento ex art. 25 RDL 20.7.1934 n. 1404 che determina la presa in carico del neo maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età.

Il problema è però che alcuni aspetti relativi al prosieguo amministrativo non sono chiaramente normati, e vengono interpretati diversamente da diversi Tribunali per i minorenni, potendo anche lo stesso Tribunale cambiare orientamento nel tempo. Questa disomogeneità applicativa — che trasforma un diritto legalmente riconosciuto in una lotteria geografica — è esattamente il nucleo critico su cui è intervenuta la Cassazione all'inizio del 2026.

La giurisprudenza recente: tre pronunce che cambiano il quadro

Il primo e più rilevante intervento è quello della Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2026, n. 1674. La sentenza della Prima Sezione civile della Cassazione, n. 1674 del 25 gennaio 2026, interviene sul tema del prosieguo amministrativo per i minori stranieri non accompagnati, chiarendo tempi, presupposti e ruolo del Tribunale per i minorenni nell'affidamento ai servizi sociali finalizzato a completare un percorso di inserimento e autonomia fino ai 21 anni. La Corte ha individuato il punto critico nell'interpretazione seguita dai giudici di merito, che avevano collegato l'ammissibilità della misura alla persistenza della minore età al momento della pronuncia. Su questo aspetto, la decisione assume un chiaro rilievo nomofilattico, anche perché dà atto della difformità di prassi applicative riscontrate sul territorio.

Il principio è netto: il MSNA non perde il diritto a chiedere il prosieguo solo perché ha compiuto la maggiore età nel corso del procedimento. La valutazione dev'essere ancorata alla situazione concreta — il percorso avviato, i progressi documentati, le prospettive di autonomia — non al mero dato cronologico della pronuncia.

Strettamente connessa è la Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2026, n. 262, intervenuta su un caso analogo. Il ricorso era stato proposto avverso il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Salerno – Sezione per i Minorenni, che aveva confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni di Salerno. Quest'ultimo aveva respinto la domanda ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. 47/2017, volta all'accertamento del diritto al prosieguo amministrativo della permanenza in comunità fino al compimento del ventunesimo anno di età, al fine di completare il percorso educativo, scolastico e formativo in corso. La Corte territoriale aveva rilevato la sopravvenuta maggiore età dell'interessato, disponendo l'archiviazione del procedimento e dichiarando la propria incompetenza in ordine alla protrazione della permanenza dello straniero non accompagnato presso la comunità. Anche in questo caso, la Cassazione ha censurato l'automatismo formalistico che sacrifica il percorso reale del giovane sull'altare di un dato anagrafico.

Sul piano europeo, non va dimenticata la sentenza della Corte EDU nel caso H.D. c. Italia (2026). La recentissima sentenza H.D. c. Italia non si limita a censurare una singola vicenda, ma individua una criticità strutturale dell'ordinamento e delle prassi amministrative italiane nella gestione dei minori stranieri non accompagnati. La Corte di Strasburgo aveva già in passato affermato con forza che la collocazione di minori in contesti inadeguati, specie se protratta nel tempo, integra una violazione dell'articolo 3 CEDU.

Come scriveva Martha Nussbaum, le capacità fondamentali di ogni essere umano — l'istruzione, l'autonomia, l'integrazione sociale — non possono essere riconosciute sulla carta e negate nella pratica. Il diritto al prosieguo amministrativo, nelle sue distorsioni applicative, rischia di replicare esattamente questo paradosso.

Aspetti pratici: errori da evitare e tempistiche critiche

Il tema, nella sua dimensione concreta, impone alcune avvertenze operative di primaria importanza.

Al fine della valutazione dell'esistenza dei requisiti per richiedere il prosieguo è importante attivarsi ben prima del compimento della maggiore età. La prassi più virtuosa vuole che la procedura sia avviata almeno tre-sei mesi prima del diciottesimo compleanno, con la raccolta di tutta la documentazione relativa al percorso scolastico, formativo e lavorativo del minore. La documentazione conta: relazioni degli operatori, certificati di frequenza scolastica, attestati di tirocinio, contratti di lavoro, risultati dei corsi di lingua italiana sono tutti elementi che il Tribunale valuterà nel merito.

La procedura di prosieguo amministrativo deve essere attivata prima del compimento della maggiore età, con trasmissioni agli uffici giudiziari competenti ben prima del compimento dei diciotto anni. Il successivo deposito del ricorso difensivo non ha funzione genetica, ma si pone come atto di prosecuzione, integrazione e sollecitazione di un'iniziativa già tempestivamente avviata dai servizi.

La misura è pensata per impedire che al compimento dei diciotto anni si interrompano bruscamente percorsi educativi e di inclusione già intrapresi. Questo principio teleologico — la continuità del percorso come fine principale della misura — deve orientare ogni interpretazione della norma e ogni valutazione del giudice minorile.

Un secondo nodo critico riguarda l'accoglienza durante il periodo transitorio. Il neomaggiorenne, anche in presenza di prosieguo amministrativo, di norma può proseguire nell'accoglienza solo nel caso in cui abbia presentato domanda di protezione internazionale e fino alla decisione definitiva. In tali casi non è previsto il rimborso all'Ente locale dei costi di accoglienza da parte del Ministero dell'interno, per il tramite della Prefettura, a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Questo vuoto di finanziamento genera nella pratica resistenze dei Comuni e degli enti gestori, che si trovano a sostenere costi non rimborsati, con il rischio che l'inerzia amministrativa si traduca in un pregiudizio diretto per il giovane.

Il terzo errore da evitare è accettare passivamente un rigetto del Tribunale per i minorenni senza impugnarlo. Nel caso in cui il Tribunale per i minorenni non accogliesse la richiesta di prosieguo amministrativo, l'interessato può presentare reclamo alla Corte d'Appello entro dieci giorni dalla notifica. Il termine è breve e perentorio: la mancata impugnazione consolida un diniego che, alla luce della giurisprudenza ora dominante, potrebbe essere illegittimo.

Il sistema dei MSNA in Italia rimane, a giugno 2026, un cantiere aperto. È particolarmente importante mantenere alta l'attenzione su questo tema anche alla luce dell'attuale contesto, caratterizzato da profonde trasformazioni legislative che impattano in parte anche sulla gestione dei MSNA. A livello europeo, l'approvazione del Patto sulla migrazione e l'asilo mira, tra le varie cose, a snellire le procedure e a introdurre una solidarietà obbligatoria ma flessibile fra gli stati. Uno degli snodi più problematici del disegno di legge di attuazione del Patto europeo è rappresentato dalla riduzione del prosieguo amministrativo. Tale istituto, nella sua formulazione originaria, risponde alla necessità di evitare effetti traumatici connessi al mero dato anagrafico del compimento dei diciotto anni, garantendo continuità ai percorsi già avviati.

Questo è il punto di tensione fondamentale: ogni riforma che comprima l'istituto del prosieguo amministrativo — già applicato in modo disomogeneo, già minacciato da formalismi giudiziari — rischia di produrre effetti espulsivi nei confronti dei soggetti più vulnerabili del sistema migratorio. La risposta non può essere solo giurisdizionale: richiede presidi legali tempestivi, tutori adeguatamente formati e operatori dei servizi sociali che conoscano la leva del prosieguo come strumento di tutela, non come onere burocratico.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP