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Un imprenditore che avvia la composizione negoziata della crisi convinto che il solo deposito dell'istanza alla Camera di Commercio basti a fermare i creditori sta commettendo un errore che può costare caro. Le misure protettive previste dagli artt. 18 e 19 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — di seguito CCII) non sono automatiche, non sono illimitate e non sono incondizionate. La giurisprudenza degli ultimi mesi lo ha chiarito con una precisione quasi chirurgica, proprio mentre il Ministero della Giustizia aggiornava le istruzioni operative della procedura con il Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026.
Comprendere il funzionamento reale di questo strumento — e i suoi limiti — è oggi una delle competenze più critiche per chi affianca un'impresa nella crisi.
Cosa sono le misure protettive e perché non sono un diritto automatico
Un elemento distintivo della composizione negoziata è la possibilità di richiedere al Tribunale misure protettive che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio aziendale. In termini pratici, una volta confermate dal giudice, le misure protettive consistono nel divieto di acquisizione di diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, nel divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti dell'imprenditore con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, nonché nella sospensione delle prescrizioni.
Ma attenzione: la richiesta va indirizzata al Tribunale, il quale non è tenuto ad accoglierla. La procedura è bifasica: la pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese produce effetti immediati ma provvisori; la conferma giudiziale è tutt'altra cosa e richiede la prova di presupposti sostanziali.
In sede di composizione negoziata, il Tribunale deve orientarsi alla verifica della ricorrenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Le misure cautelari, pur nel contesto della composizione negoziata della crisi, hanno funzione interinale e strumentale, sicché presuppongono la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora, declinati in relazione alla ragionevole perseguibilità del risanamento e al rischio che iniziative o inerzie compromettano la prosecuzione efficace del dialogo con i creditori.
Questa definizione — elaborata dal Tribunale Ordinario di Ivrea, Sez. civile e Procedure concorsuali, 24 dicembre 2025 (Giudice Federica Lorenzatti) — ha il pregio di tradurre in termini processualmente precisi ciò che spesso rimane vago nelle guide pratiche: il fumus non è la speranza di sopravvivere, ma la ragionevole perseguibilità del risanamento; il periculum non è il disagio generico, ma il concreto rischio che l'assenza della misura comprometta le trattative.
Il Tribunale della composizione negoziata deve valutare in via preventiva se esistano i due presupposti per la concessione delle misure protettive: il primo, consistente nella ragionevole probabilità di realizzare il risanamento dell'impresa (fumus boni iuris); il secondo, inerente alla funzionalità per raggiungere l'obiettivo del risanamento, in particolare considerando che la mancata concessione delle misure potrebbe pregiudicare il buon esito delle trattative (periculum in mora).
Ne consegue una valutazione prognostica — non certificatoria. Il giudice non accerta lo stato di crisi, ma stima se esiste una concreta possibilità di risanamento. Questo è un punto che molti imprenditori e consulenti sottovalutano: presentare un'istanza con un piano finanziario lacunoso o senza un concreto coinvolgimento dei creditori porta quasi certamente al rigetto.
Tre decisioni recenti che ridefiniscono i confini della tutela
La giurisprudenza di merito degli ultimissimi mesi ha affrontato tre snodi critici che meritano attenzione specifica.
Il primo riguarda l'effetto erga omnes delle misure protettive e la loro incidenza sulle procedure esecutive già avviate. In tema di composizione negoziata della crisi, le misure protettive hanno effetto erga omnes. Il Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026 (G.D. dott. Giuseppe Limitone), ha affrontato il caso di un pignoramento presso terzi in cui era già stata emessa l'ordinanza di assegnazione prima del deposito dell'istanza. Il Tribunale ha confermato l'efficacia "retroattiva" delle misure protettive rispetto a un'ordinanza di assegnazione già intervenuta in un pignoramento presso terzi, in quanto non causerebbe una definitiva spoliazione patrimoniale, bensì una mera legittimazione all'incasso. Onde così evitare un soddisfacimento particolaristico, configgente con la par condicio e il complessivo risanamento, le misure devono poter sospendere anche tali effetti; operativamente, le somme andranno accantonate su un conto vincolato alla procedura, a presidio della loro destinazione al piano di risanamento. L'eventuale avvio di uno strumento di risanamento concorsuale comporta l'insuperabile inconciliabilità della parallela prosecuzione di uno strumento di riscossione coattiva individuale non ancora esaurito in quanto produrrebbe l'inammissibile risultato di consentire la piena soddisfazione di un creditore chirografario in costanza di procedura concorsuale.
Il secondo snodo riguarda la revoca delle misure e la possibilità di ripristinarle. Il Tribunale Ordinario di Marsala, Volontaria Giurisdizione, 23 gennaio 2026 (Pres. Francesco Paolo Pizzo), ha affrontato la questione della avvenuta revoca con ordinanza delle misure protettive: la proposizione di un motivato reclamo da parte del ricorrente e la nuova ordinanza del Presidente del collegio che disponga la sospensione dell'esecuzione di quel provvedimento producono come effetto la reviviscenza di quelle stesse misure. È un principio di grande rilevanza pratica: la revoca delle misure protettive non chiude definitivamente la partita, purché si agisca con tempestività e il reclamo sia adeguatamente motivato. Il principio del vigilantibus iura subveniunt si manifesta qui nella sua forma più concreta: chi attende passivamente perde ogni tutela.
Il terzo snodo, di portata sistematica, è stato definito dalla Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 gennaio 2026, n. 500 — Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Fidanzia — si è occupata delle misure protettive ex art. 6, D.L. n. 118/2021, affermandone la natura cautelare: il mancato riconoscimento da parte del G.D. e il rigetto del successivo reclamo rendono il ricorso straordinario per Cassazione inammissibile. La pronuncia è decisiva: non esiste un ulteriore grado di impugnazione ordinaria per ottenere le misure protettive negate. Chi non ottiene la conferma in sede di reclamo è fuori dalla tutela. Non c'è una seconda chance attraverso i canali ordinari.
Accanto a questi tre pilastri giurisprudenziali, il quadro normativo si è arricchito di una novità di sistema. Il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026 (Recepimento dell'aggiornamento dei documenti tecnici sulla composizione negoziata della crisi d'impresa) è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 1° giugno 2026. Il provvedimento aggiorna e integra le istruzioni operative già vigenti, recependo le migliori pratiche elaborate dalla Commissione di studio istituita dalla Ministra della Giustizia e i suggerimenti dell'Ufficio Legislativo. Fra le novità più rilevanti sotto il profilo operativo, il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile online sulla piattaforma telematica, non è un indicatore di crisi ma uno strumento prognostico. Un chiarimento che si allinea perfettamente con i criteri giurisprudenziali appena esaminati: l'accesso alla composizione negoziata — e con esso la richiesta di misure protettive — richiede una prognosi positiva, non la semplice ammissione di trovarsi in difficoltà.
Per le imprese strutturate in gruppi, il medesimo decreto introduce regole ulteriori: in presenza di più società del gruppo in crisi, l'esperto deve individuare quale di esse detiene la maggiore esposizione debitoria. Questo passaggio è fondamentale per determinare quale Tribunale sarà competente a decidere su eventuali misure protettive del patrimonio. Ne è esempio concreto il caso Tessellis S.p.A., società quotata su Euronext Milan, per la quale nell'ambito della composizione negoziata di gruppo avviata presso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, con decreto inaudita altera parte del 19 marzo 2026 il Tribunale di Cagliari aveva disposto alcune misure cautelari e fissato per il 13 aprile 2026 l'udienza per la conferma delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18 CCII. Il Tribunale di Cagliari ha poi confermato le misure protettive erga omnes nella misura massima prevista per legge, pari a 120 giorni (salvo proroga ove sussistano i presupposti di legge), decorrenti dalla pubblicazione della domanda, ritenendole funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative e coerenti con il progetto di risanamento del Gruppo.
Sul piano della condotta in pendenza di procedura, vale ricordare che il dissenso dell'esperto rispetto a un atto di straordinaria amministrazione compiuto dal debitore si iscrive nel Registro delle Imprese ed incide solo a livello di permanenza o durata delle misure protettive. Non è una sanzione diretta, ma la sua influenza sull'eventuale revoca da parte del Tribunale è concreta e immediata.
Cosa deve fare, dunque, l'imprenditore che intende avvalersi di questo strumento in modo consapevole? Prima di tutto, non presentare l'istanza come atto difensivo di ultima istanza. La composizione negoziata nasce come procedura precoce, e la giurisprudenza lo ribadisce: le misure protettive presuppongono un piano di risanamento almeno abbozzato, trattative già in corso o prossime ad avviarsi, e la collaborazione leale con l'esperto nominato dalla Camera di Commercio. In presenza di misure protettive, i creditori non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, revocare linee di credito o modificare condizioni contrattuali. Ma questo scudo è condizionato alla correttezza gestionale dell'imprenditore: ogni atto di straordinaria amministrazione non autorizzato può determinare la revoca delle misure e, nella peggiore delle ipotesi, l'apertura d'ufficio della liquidazione giudiziaria.
L'evoluzione della relazione finale dell'esperto nella composizione negoziata, a seguito delle novità introdotte dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, si focalizza sulla sostenibilità del risanamento e sul confronto stringente con lo scenario di liquidazione coatta (best interest of creditors test). Questo significa che la relazione finale dell'esperto non è un atto burocratico, ma il documento su cui si costruisce o si demolisce l'intera strategia di risanamento.
Il quadro complessivo che emerge è quello di uno strumento potente ma selettivo. Come scriveva Stefano Rodotà, il diritto è uno spazio in cui la forma conta quasi quanto la sostanza: non basta avere ragione, bisogna saperla costruire secondo le regole del gioco. Nella composizione negoziata, il gioco si vince o si perde molto prima dell'udienza di conferma — si vince nella qualità del piano, nella coerenza della condotta, nella tempestività dell'accesso. Chi attende che la crisi divenga irreversibile per poi cercare rifugio nelle misure protettive scopre, di regola, che il tribunale non può e non deve salvare ciò che era già compromesso prima di chiedere aiuto.
Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.