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Immaginate di aver lottato per anni con debiti insostenibili, di esservi finalmente decisi a presentare domanda di liquidazione controllata, e di vederla respinta dal giudice perché avete contratto obbligazioni in modo imprudente. È una scena che ancora si verifica in alcuni tribunali italiani, nonostante la legge e la Cassazione abbiano da tempo tracciato un confine molto diverso. La questione della meritevolezza del debitore sovraindebitato è uno dei terreni più fertili di conflitto giurisprudenziale degli ultimi anni, e i mesi tra la fine del 2025 e la primavera del 2026 hanno portato pronunce che ogni debitore — e ogni professionista che lo assiste — deve conoscere.
Il punto di partenza è normativo. Ai sensi del novellato art. 282 CCII, per le procedure di liquidazione controllata l'esdebitazione opera di diritto, a condizione che il debitore non abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". La formulazione pare chiara, ma nella pratica ha generato un equivoco sistematico: confondere il requisito per accedere alla procedura con il requisito per ottenere il beneficio esdebitatorio finale. Sono due momenti, due valutazioni, due esiti possibili che non vanno sovrapposti.
Apertura della procedura e meritevolezza: un nesso che la legge non prevede
La meritevolezza non costituisce presupposto per l'ammissibilità del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata. Questo principio, già presente nella lettera del codice, è stato affermato con forza crescente dalla giurisprudenza. Il Tribunale di Civitavecchia, con decreto del 2 febbraio 2026, lo ha ribadito con particolare chiarezza: l'ammissione del sovraindebitato alla procedura di liquidazione controllata non ha carattere premiale, né comporta di per sé alcun vantaggio per il debitore, sicché non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva, fondato su circostanze indizianti la negligenza o l'imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento, le quali potranno eventualmente avere rilievo nella successiva fase di esdebitazione.
Nello stesso solco si inserisce il Tribunale di Napoli, con decreto del 25 marzo 2026: in termini generali, l'apertura della liquidazione controllata, a differenza di altri strumenti di composizione della crisi, non richiede l'accertamento né la valutazione delle cause e delle modalità del sovraindebitamento, non essendo soggetta ad un vaglio di meritevolezza, né all'assenza di atti in frode ai creditori.
Ancora più netto, il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026, che ha accolto un'istanza di liquidazione controllata precisando che "è certo che la domanda di liquidazione controllata non può essere respinta per il solo fatto che l'esdebitazione potrebbe essere eventualmente non concessa all'esito": anche qualora il sovraindebitamento fosse stato determinato con colpa grave, malafede o frode, e difettasse dunque la condizione per ottenere l'esdebitazione ex art. 282 CCII, tale circostanza non potrebbe dirsi preclusiva all'apertura della procedura, bensì unicamente, in ipotesi, alla concessione del successivo beneficio esdebitatorio, una volta decorso il triennio dall'apertura.
Questa progressiva convergenza è tutt'altro che scontata. Come segnalato da autorevole dottrina, una pronuncia del Tribunale di Larino ha qualificato addirittura la "diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni" come requisito di ammissibilità della relativa domanda. Tale pronuncia è espressione di indirizzi più ampi presenti nella giurisprudenza di merito, tendenti ad allargare il perimetro del giudizio di meritevolezza in tutte le procedure di sovraindebitamento. Il contrasto è reale, e finché la Cassazione non interverrà in modo definitivo e generalizzato, il rischio per i debitori di imbattersi in un giudice di merito che anticipa il giudizio meritocratico alla fase di apertura rimane concreto.
Dove la meritevolezza incide davvero: l'esdebitazione
Se alla fase di apertura la meritevolezza è irrilevante, il discorso cambia profondamente quando si arriva all'esdebitazione. Sia nel piano del consumatore sia nell'esdebitazione dell'incapiente, il giudice deve verificare che il debito non sia stato provocato da colpa grave o da comportamenti fraudolenti. È qui che il passato del debitore viene scrutinato con lente diversa.
Il codice, all'art. 283 CCII, individua i requisiti per l'esdebitazione dell'incapiente: meritevolezza, intesa come assenza di atti in frode e mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento; impossibilità di fornire ai creditori alcuna utilità, anche futura; non aver già usufruito del beneficio dell'esdebitazione; non aver fatto ricorso ad alcuna procedura di regolazione del sovraindebitamento.
Il contenuto concreto di questo giudizio non si esaurisce nella verifica di dolo o frode palese: nella pratica il giudice guarda a quando sono stati assunti i debiti (prima o dopo il calo reddituale); se il debitore ha continuato a indebitarsi pur sapendo di non poter pagare; se ha privilegiato alcuni creditori a danno di altri; se ha fatto atti dispositivi sospetti; quanto è credibile il budget.
Un elemento spesso trascurato, ma di grande rilevanza pratica, riguarda il fattore tempo. Con la modifica del CCII, l'OCC è ora chiamato a indicare le cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata dal debitore; con particolare riferimento al debitore un tempo imprenditore, assume rilievo l'esame del trascorrere del tempo tra l'insorgere dei debiti di natura tributaria, previdenziale ed erariale e la cessazione dell'attività d'impresa. Restare inerte per anni di fronte a debiti crescenti, senza attivare nessuno strumento di composizione della crisi, può essere letto dai giudici come un indice di malafede, non già di semplice sfortuna.
Un caso emblematico arriva dal Tribunale di Rovereto, che ha respinto una domanda di esdebitazione presentata da un sovraindebitato incapiente: l'indebitamento derivava dall'esercizio di un'attività imprenditoriale solo apparentemente svolta dalla ricorrente, che in realtà se ne era completamente disinteressata in favore di alcuni parenti che, di fatto, gestivano l'impresa. La delega totale della gestione aziendale, senza alcun controllo, è stata ritenuta condotta connotata da colpa grave incompatibile con il requisito di meritevolezza.
Un ulteriore profilo critico riguarda il rapporto tra meritevolezza del debitore e responsabilità del creditore finanziatore. Il Testo unico bancario impone agli istituti di credito l'obbligo di valutare la creditworthiness del consumatore prima di concedere un finanziamento. La giurisprudenza della Cassazione, con ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025, ha chiarito che la violazione di tale obbligo da parte della banca non esonera il debitore dalla propria responsabilità: le sfere di colpa del creditore e del debitore sono distinte e possono coesistere. Non è quindi sufficiente, per il debitore, dimostrare che la banca ha erogato credito in modo irresponsabile: occorre comunque provare che la propria condotta non è stata connotata da colpa grave.
In realtà, è la stessa previsione della "colpa grave" quale requisito soggettivo negativo nelle procedure di sovraindebitamento ad apparire una forzatura rispetto alle normative di riferimento. Nella normativa europea e italiana da cui scaturisce il Codice — Direttiva Insolvency n. 1023/2019 e legge delega n. 155/2017 — non vi è alcuna indicazione del criterio della "colpa grave" ai fini della meritevolezza del debitore necessaria per l'accesso alle procedure: nei predetti testi normativi si trova esclusivamente il riferimento al comportamento fraudolento del debitore, non anche colposo. È un punto tecnico destinato a riaprire il dibattito nei prossimi anni, in particolare nelle procedure in cui l'applicazione del criterio della colpa grave appare più restrittiva rispetto all'impianto europeo.
Il brocardo latino vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila sui propri interessi — coglie bene la logica sottostante al giudizio di meritevolezza nel sovraindebitamento: non si chiede al debitore di essere infallibile, ma di non essere stato indifferente alla propria situazione finanziaria.
Come scrisse Luigi Einaudi, "conoscere per deliberare": la stessa logica si applica al debitore in crisi, che deve saper ricostruire e documentare le ragioni del proprio sovraindebitamento prima di presentarsi al giudice, non per essere giudicato moralmente, ma per dimostrare che la crisi aveva radici concrete, non comportamenti negligenti o strumentali.
Sul piano pratico, chi si trova in una situazione di sovraindebitamento dovrebbe considerare tre aspetti. Primo: la documentazione dell'origine del debito è fondamentale. Ricostruire la cronologia degli eventi — perdita del lavoro, malattia, separazione, crisi aziendale — con atti scritti e testimonianze significa trasformare una storia di difficoltà in una prova di meritevolezza. Secondo: il momento in cui si decide di agire conta. Un debitore che attiva la procedura a distanza di molti anni dall'insorgere della crisi, dopo aver continuato a contrarre obbligazioni, espone sé stesso a un giudizio più severo in fase di esdebitazione. Terzo: la relazione dell'OCC non è un documento neutro. Nel caso in cui già nella fase della redazione della relazione dovesse emergere una responsabilità del debitore in grado di escludere l'esdebitazione, sarebbe utile evidenziarlo, in modo da preparare il debitore e informare i creditori ai fini dell'eventuale opposizione. Una relazione che affronta apertamente i profili critici — invece di ignorarli — è strumento di credibilità, non di rischio.
Il quadro che emerge dalla giurisprudenza più recente è quello di un sistema che vuole davvero dare una seconda opportunità al debitore in buona fede, senza però trasformare la procedura in uno strumento di elusione dei debiti per chi ha agito con spregiudicatezza. La distinzione tra fase di apertura e fase di esdebitazione non è una sottigliezza tecnica: è la chiave per leggere correttamente la propria posizione, scegliere lo strumento giusto e affrontare il procedimento con le carte in regola.
Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.