Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Mantenimento figlio maggiorenne: chi prova cosa - Studio Legale MP - Verona

Un padre di cinquant'anni versa da diciassette anni un assegno di mantenimento. Il figlio ha oggi trent'tre anni, ha conseguito la laurea cinque anni fa, non lavora stabilmente e non dimostra di cercarlo con continuità. Il padre chiede la revoca dell'assegno: il tribunale gliela nega perché non ha "provato" l'autosufficienza del figlio. Ricorre in Cassazione. La Suprema Corte gli dà ragione.

Questo schema si ripete con frequenza crescente nelle aule di giustizia italiane, e la ragione è quasi sempre la stessa: nessuna delle parti ha chiaro chi debba provare cosa, e in quale misura, quando il figlio ha già ampiamente superato i diciott'anni. Eppure la risposta esiste, ed è ormai consolidata in una regula iuris precisa elaborata dalla giurisprudenza di legittimità.

Il quadro normativo: art. 337-septies c.c. e il doppio binario probatorio

L'art. 337-septies, comma 1, del codice civile dispone che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. La norma non fissa limiti di età, non stabilisce soglie reddituali automatiche, non indica una durata prestabilita: rimette tutto alla valutazione concreta del caso.

È la giurisprudenza che ha riempito questo vuoto con criteri sempre più precisi. Il punto di svolta più significativo dell'ultimo periodo è la cristallizzazione di una distinzione fondamentale: quella tra il figlio neomaggiorenne e il figlio adulto. Non si tratta di una distinzione formale, ma di una differenza sostanziale nel regime dell'onere della prova che condiziona l'esito di ogni procedimento.

La distinzione decisiva: neomaggiorenne versus figlio adulto

La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ordinanza 8 maggio 2025 n. 12121 (Pres. Giusti Alberto), ha ribadito con nettezza il principio ormai assurto a diritto vivente: se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il diritto al mantenimento, senza necessità di ulteriori prove. Per il figlio adulto, invece, in ragione del principio di autoresponsabilità, è richiesta una prova particolarmente rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.

La medesima ordinanza ha precisato che l'onere probatorio grava sempre sul richiedente il mantenimento, il quale deve dimostrare di aver curato con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica, ovvero di essersi attivato con pari impegno nella ricerca di un lavoro. Ciò che non è ammesso, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, è che il figlio adulto rimanga in attesa passiva dell'occasione lavorativa ideale, senza adattarsi alle reali opportunità offerte dal mercato del lavoro locale.

Il problema dell'onere della prova non è accademico: ha conseguenze concrete e spesso decisive. Se chi chiede il mantenimento non allegherà tempestivamente la documentazione adeguata (iscrizioni universitarie, piani di studio, attestati di frequenza, prove di ricerca attiva del lavoro), il giudice non potrà presumere la sussistenza del diritto. Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi si attiva per farlo valere, non chi aspetta che gli venga riconosciuto d'ufficio.

Il caso paradigmatico della figlia trentatreenne è stato affrontato da Cass. civ., Sez. I, ord. 2 aprile 2024 n. 8630: la Suprema Corte ha accolto il ricorso del padre rilevando che il giudice di appello non aveva tenuto conto né dell'età della figlia né del principio di autoresponsabilità, limitandosi a considerare genericamente l'assenza di un'occupazione stabile. La Corte ha cassato la sentenza perché il giudice di merito aveva omesso di valutare se la mancata autosufficienza fosse imputabile a circostanze oggettive ed esterne oppure a una condotta colpevolmente inerte della giovane donna.

Sul versante opposto — quello del figlio giovane, prossimo alla maggiore età, per il quale il diritto al mantenimento richiede una valutazione di contesto più attenta — la Cassazione ha tracciato un perimetro garantista. Con Cass. civ., Sez. I, ord. 27 maggio 2026 n. 16578, la Corte ha ribadito che nelle controversie riguardanti il riparto delle spese straordinarie tra i genitori, il giudice del rinvio è tenuto a fornire una motivazione intellegibile sui criteri di riparto adottati, non potendo limitarsi a confermare acriticamente quanto già stabilito in precedenza senza tener conto della situazione aggiornata dei figli e delle capacità economiche dei genitori al momento della decisione. Il principio è speculare: non solo il figlio deve provare la necessità del mantenimento, ma la decisione del giudice deve essere motivata in modo che le parti possano comprendere e contestare il ragionamento seguito.

Da queste pronunce emerge un sistema coerente: la proporzione inversa tra età e facilità della prova. Quanto più il figlio è prossimo alla maggiore età, tanto più è agevole dimostrare il diritto al mantenimento; quanto più è avanzata la sua età senza che abbia conseguito l'autonomia economica, tanto più gravoso diventa l'onere probatorio. Il parametro non è l'età anagrafica in sé, ma il rapporto tra età, percorso formativo compiuto, competenze acquisite e impegno concreto nella ricerca di lavoro.

Questa impostazione non è immune da tensioni interpretative. Una parte della dottrina segnala che la giurisprudenza più recente tende a far slittare sul figlio il rischio strutturale di un mercato del lavoro che, soprattutto per alcune aree geografiche e categorie di laureati, non offre opportunità adeguate. La Cassazione ha però risposto a questa obiezione: il mantenimento non può trasformarsi in un reddito sostitutivo permanente, né può supplire a inefficienze del sistema economico che il genitore non può essere chiamato a compensare indefinitamente. Ferma restando, in ogni caso, l'obbligazione alimentare, di portata più ristretta ma tendenzialmente priva di limiti temporali.

Scriveva Gustavo Zagrebelsky che il diritto non è mai soltanto la norma scritta, ma la norma come viene vissuta e applicata nei casi concreti: è nella concretezza della vicenda giudiziaria che il principio astratto rivela la sua vera portata. Nel mantenimento del figlio maggiorenne, questa dinamica è particolarmente evidente: la norma dell'art. 337-septies c.c. è di per sé neutra, ma la giurisprudenza l'ha plasmata in una regola che valorizza la responsabilità individuale del giovane adulto — scelta di valore prima ancora che di diritto.

Sul piano pratico, i genitori che intendono chiedere la revoca o la riduzione dell'assegno devono documentare con precisione: la laurea o il titolo di studio già conseguito dal figlio, la durata del periodo già trascorso dalla fine degli studi, gli eventuali lavori già svolti (anche a tempo determinato o precari), le dimissioni volontarie da occupazioni precedenti, e l'assenza di prove di ricerca attiva di un'occupazione. Non è sufficiente affermare che il figlio "potrebbe lavorare": è necessario allegare elementi concreti che consentano al giudice di affermare che il mancato raggiungimento dell'autosufficienza è imputabile a inerzia colpevole, non a cause oggettive.

Per contro, il figlio o il genitore convivente che intendono mantenere l'assegno devono produrre certificati di iscrizione e frequenza aggiornati, verbali di esame sostenuti, attestati di stage o tirocini in corso, prove di invio di candidature, iscrizioni a portali di ricerca del lavoro o a centri per l'impiego. La giurisprudenza ha chiarito che la prova può essere anche presuntiva, ma deve essere concreta e attuale: dichiarazioni generiche non sono sufficienti.

Un profilo spesso trascurato riguarda la legittimazione processuale. Il figlio maggiorenne, una volta raggiunta la maggiore età, è titolare iure proprio del diritto al mantenimento. Il genitore convivente mantiene una legittimazione concorrente, ma solo nella fase di cognizione e solo se sussiste una coabitazione effettiva — non meramente anagrafica. In fase esecutiva, se il titolo prevede il versamento diretto al figlio, solo quest'ultimo può agire in via forzata: il genitore convivente non ha più spazio per azionare il credito per conto altrui. Confondere questi piani può significare compiere atti esecutivi nulli o procedimenti instaurati da soggetti privi di legittimazione.

Il tema si intreccia infine con quello della disabilità del figlio maggiorenne: in presenza di una patologia che incida in modo significativo — e non meramente transitorio — sulla capacità lavorativa, i criteri di autoresponsabilità cedono il passo a valutazioni diverse. La giurisprudenza distingue tra condizioni psicofisiche che costituiscono un "grave handicap" e quelle che, pur influenzando la capacità lavorativa, non la azzerano: nel secondo caso, il figlio rimane tenuto ad attivarsi, sia pure con le modalità compatibili con la propria condizione, e sono disponibili strumenti di sostegno pubblico che il genitore non è chiamato a sostituire.

Ciò che emerge dal panorama giurisprudenziale più recente è dunque un sistema che non è né favorevole al genitore né favorevole al figlio in modo aprioristico: è un sistema che premia chi documenta bene la propria posizione, chi allega tempestivamente le prove pertinenti, chi sa distinguere i profili di fatto da quelli di diritto. In questa materia, più che in altre, la differenza tra un procedimento ben istruito e uno approssimativo può essere la differenza tra decenni di versamento ingiustificato e una revoca tempestiva e fondata — o viceversa.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP