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Mantenimento figlio maggiorenne: quando cessa davvero - Studio Legale MP - Verona

Un padre divorziato decide di smettere di versare i 600 euro mensili al figlio ventitreenne, convinto che basti offrirgli un posto letto a casa propria. Una madre ritiene che il figlio, avendo trovato un impiego part-time, sia ormai autosufficiente e sospende il pagamento dell'assegno. Entrambi si sbagliano — e la Corte di Cassazione lo ha ribadito in termini netti nel corso degli ultimi mesi. Il tema del mantenimento del figlio maggiorenne è oggi uno dei più dibattuti del diritto di famiglia, non perché manchino norme, ma perché le norme esistenti sono state profondamente rimodellate dalla giurisprudenza di legittimità, che ha introdotto principi nuovi e ridisegnato il confine tra il dovere di solidarietà familiare e la responsabilità individuale del figlio adulto.

«La libertà non è un punto di arrivo, ma una condizione che va continuamente costruita», scriveva Norberto Bobbio ragionando sui diritti e i doveri dell'individuo nella società. Lo stesso pensiero si potrebbe applicare all'autonomia economica che il diritto di famiglia chiede oggi ai figli maggiorenni: non un dato acquisito per decreto anagrafico al compimento dei diciotto anni, ma un percorso da costruire con impegno dimostrabile e verificabile.

Il quadro normativo: art. 337-ter, art. 337-septies e la distinzione decisiva con gli alimenti

Il fondamento dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne si radica nell'art. 315-bis c.c. — che sancisce il dovere dei genitori di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli — e si declina operativamente negli artt. 337-ter e 337-septies c.c. Quest'ultimo dispone che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, versato di norma direttamente all'avente diritto. L'obbligo dei genitori non ha un limite d'età rigido — né diciotto né ventisette anni — ma dura finché il figlio persegue con impegno un percorso di formazione o di inserimento nel mondo del lavoro.

Su questo impianto codicistico si è innestata una questione tecnica di straordinaria importanza pratica: il mantenimento del figlio maggiorenne è equiparabile agli alimenti di cui all'art. 443 c.c.? La risposta della Corte di Cassazione è stata netta. La Suprema Corte ha chiarito che il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente è regolato dagli articoli 337-ter e 337-septies del codice civile, che non prevedono la possibilità per il genitore obbligato di scegliere unilateralmente come adempiere. L'art. 443 c.c., che disciplina gli alimenti, stabilisce che chi deve somministrarli può farlo tramite un assegno periodico o ospitando il beneficiario; tuttavia, questa norma non si applica al mantenimento dei figli, che ha una finalità più ampia rispetto al semplice sostentamento.

Il principio trova la sua consacrazione più recente nella Cass. civ., Sez. I, ord. 10 febbraio 2025, n. 3329. Il genitore obbligato al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente che ha scelto di vivere da solo non può, in alternativa, scegliere di adempiere mediante l'accoglimento in casa: lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3329/2025, accogliendo il ricorso di un ventiduenne studente di farmacia nei confronti della madre, che aveva ottenuto dalla Corte d'Appello di Torino la revoca dell'assegno di 800 euro mensili. La Corte territoriale aveva erroneamente ricondotto l'obbligo alla disciplina alimentare, consentendo alla madre di adempiere offrendo ospitalità. La Cassazione ha cassato questa impostazione: la disponibilità ad ospitare il figlio in casa viene valutata ai fini della quantificazione dell'assegno stesso, ma mai questa circostanza può sostituire il pagamento dell'assegno sulla base di una decisione unilaterale del genitore obbligato.

Questo non significa, ovviamente, che il figlio abbia diritto incondizionato al mantenimento a vita. La stessa pronuncia n. 3329/2025 chiarisce che il giudice dovrà comunque valutare la situazione economica di entrambi i genitori e il tenore di vita del nucleo familiare prima della separazione, applicando il principio di proporzionalità dell'art. 337-ter, comma 4, c.c. La Corte ha sottolineato come questo obbligo debba tener conto delle capacità economiche dei genitori e del tenore di vita del figlio durante la convivenza, applicando il principio di proporzionalità.

Autoresponsabilità e onere della prova: la svolta degli ultimi mesi

Il secondo filone giurisprudenziale di grande attualità riguarda il principio di autoresponsabilità del figlio adulto e la distribuzione dell'onere probatorio in giudizio. Su questo versante operano due ordinanze di legittimità recentissime che è necessario leggere insieme.

La prima è la Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2025, n. 12121, Pres. Giusti. L'obbligo di mantenimento del genitore nei confronti del figlio non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età; può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento qualora il figlio, abusando di quel diritto, ponga in essere un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro, ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso, e quindi di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica. La Corte ha enunciato un preciso principio di diritto: il dovere dei genitori di mantenere i figli, stabilito dall'art. 315-bis c.c. e correlato alla responsabilità genitoriale, non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica, o avrebbe dovuto farlo secondo i parametri di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto.

Particolarmente rilevante è la precisazione sulla differenza tra il "figlio neomaggiorenne" e il "figlio adulto". Se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze oggettive ed esterne che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa. La valutazione deve tenere conto del contesto reale: la Cassazione ha censurato la decisione della Corte d'Appello di Catania, che aveva ritenuto irrilevante la giovane età della ragazza e la situazione di disoccupazione nel territorio di Ragusa, ribadendo che l'obbligo dei genitori non cessa automaticamente con la maggiore età, ma termina solo quando il figlio raggiunge o avrebbe potuto raggiungere l'autonomia economica secondo una condotta diligente, e che la valutazione deve tenere conto delle condizioni reali del mercato del lavoro locale.

La seconda pronuncia da considerare è la Cass. civ., Sez. I, ord. 14 luglio 2025, n. 19288, che interviene specificamente sulla quantificazione dell'assegno. Questa pronuncia riguarda la determinazione dell'importo del mantenimento: la Corte ha cassato la decisione della Corte d'Appello di Bologna, che aveva confermato un assegno di 600 euro mensili senza considerare il peggioramento reddituale del padre, stabilendo che l'assegno deve rispettare il principio di proporzionalità e deve essere calcolato valutando congiuntamente le risorse economiche di entrambi i genitori; la mancata valutazione comparativa delle capacità economiche dei genitori costituisce, secondo la Corte, un vizio di motivazione.

Sul riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza ha tracciato regole chiare che incidono direttamente sulla strategia processuale. In conformità al principio di prossimità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare le condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ma attenzione: quando è il genitore obbligato a chiedere la revoca dell'assegno, la distribuzione si inverte parzialmente. L'onere di provare il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne, quale fatto estintivo dell'obbligo di mantenimento, grava sul genitore obbligato che eccepisce la cessazione del proprio obbligo.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi è vigile — vale qui in entrambe le direzioni: tanto per il figlio che intende conservare il diritto all'assegno dimostrando il proprio impegno formativo, quanto per il genitore che vuole liberarsi dall'obbligo e deve attivarsi giudizialmente, senza mai interrompere unilateralmente i pagamenti.

Sul punto è illuminante anche la Cass. civ., Sez. I, ord. 11 febbraio 2025, n. 3552. Con questa ordinanza la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente la questione dei presupposti in presenza dei quali il figlio maggiorenne mantiene il diritto a percepire un assegno di mantenimento da parte dei genitori, nel caso di un padre che chiedeva la revoca del contributo di 225 euro mensili per il figlio maggiorenne, ritenendolo ormai occupato e quindi autosufficiente. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché alla complessiva condotta personale tenuta dall'avente diritto dal momento del raggiungimento della maggiore età. Un lavoro part-time, in questa logica, non è di per sé sufficiente a far scattare l'autosufficienza: occorre valutare se il reddito percepito consente concretamente al figlio di provvedere ai propri bisogni in modo stabile e adeguato al tenore di vita precedente.

Cosa emerge da questo quadro per chi si trova a gestire una simile situazione? Alcune indicazioni pratiche sono ineludibili. Quando il figlio maggiorenne entra nel mondo del lavoro, questa circostanza spesso induce il genitore obbligato a ritenere legittimo sospendere il versamento dell'assegno di mantenimento; ebbene, non è possibile: il genitore obbligato deve necessariamente rivolgersi al Tribunale di competenza proponendo un apposito ricorso per richiedere la revoca dell'obbligo o una rimodulazione dell'importo. Interrompere i pagamenti di propria iniziativa, anche in presenza di una situazione apparentemente mutata, espone al rischio di un'azione per inadempimento e — in caso di mancato pagamento prolungato e reiterato — a profili di rilevanza penale ai sensi dell'art. 570-bis c.p.

Per il figlio che intende mantenere il diritto all'assegno, il consiglio speculare è altrettanto preciso: documentare con regolarità e sistematicità il proprio percorso formativo o la propria ricerca attiva di lavoro. Iscrizioni universitarie, libretti degli esami con frequenza regolare, domande di lavoro, attestazioni di tirocinio, certificati di disoccupazione, corrispondenza con agenzie del lavoro: ogni elemento contribuisce a costruire quella "prova dell'impegno diligente" che la Cassazione esige in maniera via via più rigorosa man mano che l'età del figlio avanza.

Il nodo più complesso rimane la zona grigia del figlio adulto che ha completato gli studi ma non riesce a trovare un'occupazione stabile in un mercato del lavoro oggettivamente difficile. Il diritto del figlio si giustifica solo se è impegnato in un percorso formativo o professionale coerente; in caso contrario, il genitore può legittimamente chiedere la revisione o la cessazione dell'assegno. Al tempo stesso, i giudici ricordano che ogni situazione va valutata nel suo contesto economico e territoriale, per evitare decisioni ingiuste o eccessivamente astratte.

Il diritto, in questa materia, non si presta a formule automatiche. Chiede a giudici, avvocati e parti di confrontarsi con la complessità concreta delle esistenze — con la differenza, non trascurabile, che una strategia processuale costruita sui criteri giurisprudenziali più aggiornati può fare la differenza tra un esito favorevole e uno sfavorevole, sia per il genitore che per il figlio.

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  • 18 giugno 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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